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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07071/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di conferma della sua condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. quanto all'attribuzione a lui della responsabilità per la caudotomia "fai da te" praticata al cane di sua proprietà e quanto all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, in particolare, che, oltre a prospettare doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, il ricorso reitera doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con congrua motivazione, sollecitando a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie esclusa con non illogica argomentazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza) e una revisione del mite trattamento sanzionatorio applicato a fronte di un'adeguata valutazione di merito che in questa sede non può essere ulteriormente sindacata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di conferma della sua condanna alle pene di legge per il reato di cui all'art. 544 ter cod. pen. quanto all'attribuzione a lui della responsabilità per la caudotomia "fai da te" praticata al cane di sua proprietà e quanto all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, in particolare, che, oltre a prospettare doglianze generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, il ricorso reitera doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito con congrua motivazione, sollecitando a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie esclusa con non illogica argomentazione dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza) e una revisione del mite trattamento sanzionatorio applicato a fronte di un'adeguata valutazione di merito che in questa sede non può essere ulteriormente sindacata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 07071/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris