CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30647/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso chiedendone I 'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R., unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], compagna del ricorrente e titolare dell'abitazione ove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, in parte detenuta all'interno di uno zaino e in parte all'interno di un mobile della credenza, di cui la donna, alla vista dei militari, aveva cercato di liberarsi, lanciando lo zaino dalle scale. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e violazione d[ legge per erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato. Rappresenta che dalle risultanze processuali in atti non si configura alcun elemento da cui affermare che il ricorrente abbia fornito un contributo attivo causalmente orientato alla consumazione del reato. Rappresenta che l'abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente, all'interno dei mobili della cucina, era in uso alla [OSCURATO:PERSONA], posto che egli non è titolare dell'appartamento e vi soggiornava solo da un mese e che gli accertamenti effettuati sul ricorrente, fermo sul marciapiede mentre parlava con la [OSCURATO:PERSONA] affacciata alla finestra di casa, avevano avuto esito negativo. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA], alla vista dei militari, aveva tentato di liberarsi, lanciandolo fuori dall'abitazione, di uno zaino contenente sostanza stupefacente. I militari, all'esito della perquisizione dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], avevano rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, unitamente a materiali necessari per la pesatura e il confezionamento. Evidenzia che la mera disponibilità dell'abitazione, ove egli soggiornava solb da un breve Periodo, all'interno del quale la coimputata è sfata trovata in possesso della sostanza stupefacente, non fornisce elementi da cui è possibile trarre il convincimento che egli abbia fornito alcun contributo morale o materiale rilevante ai sensi dell'articolo 110 cod. pen. Il ricorrente ha tenuto una condotta meramente passiva, da qualificarsi come assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il compagno Caldarelli non era a conoscenza della detenzione dello stupefacente. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che neppure la mera consapevolezza della detenzione dello stupefacente da parte della coimputata costituisce elemento per affermare il concorso nella detenzione della sostanza. Il ricorrente contesta altresì che l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse un luogo di confezionamento e pesatura della cocaina. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Le censure formulate in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza del contestato concorso, sono fondate. Il giudice a quo ha affermato il concorso dell'imputato nella condotta di detenzione dello stupefacente da parte della compagna [OSCURATO:PERSONA], ove egli si era trasferito da un mese circa, sulla base della assunzione logica secondo cui la disponibilità dell'appartamento ove era stato rinvenuto lo stupefacente, in parte all'interno di uno zaino, in parte occultata in cucina, esclude un comportamento meramente passivo e inidoneo del ricorrente, al contrario, radicando gli estremi del concorso di reato. In particolare, il giudice ha ritenuto che il ricorrente, che disponeva delle chiavi dell'abitazione della compagna, avesse la piena disponibilità dello stupefacente, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che all'interno della busta calata dal balcone dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, che si trovava sul ciglio della strada, e poi recuperata dalla donna alla vista dei militari, non fosse contenuta sostanza stupefacente, ma solo generi alimentari e medicinali. Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, Rv. 242996). Ne segue che il mero elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della detenzione di droga in casa da parte di altri, non possa superare la soglia di punibilità minima richiesta ai fini della fattispecie concorsuale, essendo necessaria la realizzazione di un contributo causale in termini, sia pur minimi, quanto meno di facilitazione della condotta delittuosa. Dunque, la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen., il solo comportamento naturalistico di mera omissione non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). Si è quindi stabilito, in materia di armi, che la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione, Sez. 1, n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01; Sez.1, n.31171 del 02/04/2021, Rv. 281645 - 01). In materia di stupefacenti, si è poi affermato che integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen., Sez.3, n. 41055, del 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv. 265167 - 01). Si è affermato, con specifico riferimento proprio al caso, analogo a quello in oggetto, di droga custodita in luoghi accessibili della casa familiare, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla sola suddetta circostanza, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività c011ettiva di detenzione. e spaccio, Sez. 6, n'. 52116 del 15/11/19 Cc. (dep. 30/12/2019 ) . Rv. 278064). 1.1. Ciò posto, nella specie, come appena detto, la Corte appare essersi limitata a desumere in capo all'uomo la configurazione del concorso materiale nella detenzione dello stupefacente, di cui la compagna tentò di disfarsi gettandolo dalle scale, dalla mera coabitazione nell'appartamento, senza tuttavia indicare ulteriori elementi dai quali desumere che la detenzione dello stesso fosse stata in qualche modo agevolata dall'uomo. Ciò tanto più, a fronte di comportamenti, attribuibili alla sola donna ed osservati dai carabinieri (il lancio dello zaino dalle scale), cui il ricorrente non risulta avere preso parte e della assunzione di esclusiva responsabilità del fatto da parte della donna. Da tutto ciò, dunque, deriva la inidoneità della motivazione della sentenza impugnata nel senso di una condotta di concorso di persone nel reato e non, piuttosto, di una mera connivenza, di per sé penalmente lecita, alla stregua dei principi sopra richiamati. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio da altra sezione della Corte di appello