CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26.11.2020 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore delle parti civili Provincia di Pistoia e Regione Toscana, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; /l u [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pistoia per plurimi delitti di peculato e di falsità ideologica commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici, originariamente contestati in distinti procedimenti penali e successivamente riuniti. 2. Nel procedimento n. 854/14 R.g. Dib. al Sichi sono stati contestati: 1) al capo a) il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., perché, quale Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] ed Economo della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di somme di denaro della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità per la predetta funzione ricoperta e, in particolare, di almeno euro 1.143.957,68, operando artifizi contabili ovvero falsi documentali di vario tipo in modo da stornare contabilmente le cifre delle somme di cui di volta in volta si appropriava e, in particolare: al) 374.112,96 da mandati di pagamento; a2) 428.855,00 dai ricavi derivanti dalla vendita della legna da ardere; a3) 199.175 dai rimborsi elargiti dall'I.N.P.S. per gli anni 2006-2007-2008; a4) 12.688,00 dai rimborsi elargiti dall'INAIL dal 2007 al 2011; a5) 129.126,72 mediante appropriazioni poste in essere con diversi altri artifizi (incasso assegni, reversali pareggiate da mandati, riscossioni non versate) fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2001 all'anno 2011; - al capo b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), quale Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della comunità montana dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle sue funzioni, formava i mandati di pagamento di cui al capo a) n.1, attestando falsamente la causale e l'imputazione nel relativo capitolo di bilancio, indicata arbitrariamente al fine di porre in essere gli artifizi contabili necessari per poter nascondere le illecite appropriazioni operate, mentre in realtà le relative somme incassate dal Sichi non venivano utilizzate per le finalità dichiarate, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2001 all'anno 2011; - al capo c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), quale Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della comunità montana dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nel parere di regolarità contabile in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente per gli anni dal 2001 al 2009 la regolarità contabile dei predetti conti, pur essendo consapevole di essersi appropriato illecitamente delle somme di cui al capo a), così contestualmente ponendo in essere condotte che portavano una falsa rappresentazione della realtà contabile nei bilanci e conti dell'ente per gli anni sopraindicati, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2001 all'anno 2009. 3. Nel proc. n. 1047/16 Rg. Dib., riunito al precedente, a [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati: 1) al capo a) il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., perché, quale Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] ed Economo della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di somme di denaro della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui aveva la disponibilità per la predetta funzione ricoperta e, in particolare, di almeno euro 76.378,29, operando artifizi contabili di vario tipo in modo da stornare contabilmente le cifre delle somme di cui di volta in volta si appropriava e, in particolare: - a) euro 13.588,43, costituiti da sei assegni, negoziati tramite versamento su un conto corrente a lui stesso intestato; - b) euro 9.575,73, costituiti da quattro assegni negoziati tramite versamento su un conto corrente intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui l'imputato era titolare di cariche e di delega ad operare sul conto corrente; - c) euro 6.407,50, costituiti da due assegni negoziati per contante; - d) euro 4.640,90 costituiti da denaro contante ricevuto dai concessionari di taglio boschivo e non riversato nelle casse dell'ente; - e) euro 38.364,93, ricevuti dai concessionari di taglio boschivo, utilizzati per coprire il pagamento di reversali di incasso, di competenza anche di anni precedenti e relative, tra l'altro a "legna da ardere", "raccolta mirtilli", "piante secche", in particolare la somma si ricava dal totale di dieci assegni; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2006 all'anno 2011; - al capo b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), quale Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nel parere di regolarità contabile in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente per gli anni dal 2006 al 2009 la regolarità contabile dei predetti conti, pur essendo consapevole di essersi appropriato illecitamente delle somme di cui al capo Al), così contestualmente ponendo in essere condotte che portavano ad una falsa rappresentazione della realtà contabile nei bilanci conti dell'ente per gli anni sopraindicati, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2001 all'anno 2011.2. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 8 maggio 2018 all'esito del dibattimento di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto al capo a) del procedimento n. 854/14 R.G. Dib., in relazione al punto 4) e 5) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per i reati contestati commessi in epoca anteriore al 1 giugno 2005, per essere estinti per intervenuta prescrizione e ha condannato l'imputato per i residui delitti, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di otto anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali; ha, inoltre, dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e ha disposto la confisca in danno dell'imputato per un valore di euro 546.434,26. Da ultimo, il Tribunale ha condannato l'imputato al pagamento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, nei confronti delle parti civili costituite, riconoscendo una provvisionale in favore della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia di euro 30.000 e di euro 10.000 ciascuno nei confronti dei Comuni di Piteglio, Abetone, Marliana, Cutigliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato: - di non doversi procedere in ordine ai reati a lui ascritti ai capi Al) del proc. n. 854/2014 Rg. Dib., Aa) e Ab) del proc. n. 854/2014 Rg. Dib., previa riqualificazione dei suddetti nei delitti di cui agli artt. 640, 61 n. 9 cod. pen., per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione - di non doversi procedere per le residue imputazioni essendo i fatti estinti per intervenuta prescrizione limitatamente alle condotte commesse in epoca anteriore al 22 marzo 2008 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in quattro anni e tre mesi di reclusione - ha ridotto la confisca disposta a carico dell'imputato all'ammontare complessivo di euro 183.413,21 - ha revocato le statuizioni civili emesse in favore delle parti civili costituite Comuni di Piteglio, Abetone, Cutigliano e [OSCURATO:PERSONA]; - ha confermato nel resto la sentenza, condannando l'imputato a rifondere le spese legali del grado nei confronti delle parti civili Provincia di Pistoia, Comune di Marliana, Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e, segnatamente:- la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 640, 61 n. 9 cod. pen. in ragione dell'errata qualificazione giuridica del reato contestato in peculato in luogo del reato di truffa; - la violazione degli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e dell'ad 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio con riguardo al delitto di peculato contestato al capo 2) del proc. n. 854/14 Reg. Dib. 5. Con memoria depositata in data 29 novembre 2021, il difensore ha eccepito l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con memoria depositata in data 29 novembre 2021, il difensore ha eccepito l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. Deduce il difensore che l'imputato all'udienza del 22 novembre 2013 era stato dichiarato contumace dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia e non era comparso nelle successive udienze nelle quali si era articolata la fase dell'udienza preliminare. Ad avviso del difensore, tuttavia, il Sichi non avrebbe avuto notizia della celebrazione dell'udienza preliminare, in quanto non vi sarebbe prova agli atti che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare sia stato notificato all'imputato, che aveva eletto domicilio presso la sua residenza in Cutigliano (PV), [OSCURATO:PERSONA] n. 54. La parte ricorrente, a sostegno di questa eccezione, ha allegato copia conforme dell'originale del fascicolo dell'udienza preliminare svoltasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, composta di 182 fogli. Rileva, inoltre, il ricorrente che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare comporta la mancata valida instaurazione del rapporto processuale e, dunque, integra una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., che imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. L'eccezione si rivela manifestamente infondata.Dalle copie degli atti dell'udienza preliminare prodotte dal ricorrente risulta effettivamente mancante la notifica all'imputato; tuttavia, tale carenza non dimostra ex se che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare non sia stato notificato all'imputato. Dalle ricerche promosse presso la Cancelleria del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pistoia è, infatti, risultato, con atto sottoposto all'esame del difensore del Sichi nella pubblica udienza del 15 dicembre 2021, che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare è stato notificato al domicilio dell'imputato a mezzo posta in data 2 ottobre 2013 e che la scansione della cartolina di ricevimento non è più presente sul sito delle [OSCURATO:PERSONA] dedicato agli atti giudiziari, in ragione dell'ampio lasso di tempo decorso da tale data. Tale atto, tuttavia, dimostra che la notifica è avvenuta presso il domicilio dichiarato del Sichi; ogni incertezza in ordine alla persona che ha ricevuto tale notifica (e, dunque, all'attitudine della stessa a rendere edotto l'imputato della pendenza dell'udienza preliminare e dell'accusa formulata nei suoi confronti) risulta, peraltro, superata proprio in ragione degli atti prodotti dal difensore. Dalla consultazione di tali atti risulta, infatti, che in data 3 marzo 2014 è stato notificato a mani dell'imputato il decreto di nomina del difensore di ufficio adottato dal Giudice dell'udienza preliminare, in seguito alla rinuncia del difensore di fiducia del Sichi (aff. 112 e 174), e che in tale decreto è menzionata la pendenza dell'udienza preliminare. In data 20 febbraio 2014, inoltre, risulta depositata presso la Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare una richiesta di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. sottoscritta dal Sichi (aff. 181) e tale atto dimostra, con adeguata concludenza logica, che l'imputato abbia avuto cognizione della pendenza dell'udienza preliminare e delle accuse allo stesso formulate. Tali elementi, gravi, precisi e concordanti, dimostrano sinergicamente come il Sichi abbia avuto conoscenza dell'udienza preliminare ad onta dell'attuale mancato reperimento o dello smarrimento della cartolina postale che attesta la ricezione della notifica. L'eccezione di nullità formulata dal ricorrente deve, dunque, essere rigettata. 4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 640, 61 n. 9 cod. pen. e l'errata qualificazione giuridica del reato contestato in peculato in luogo del reato di truffa. Rileva il difensore che il Sichi rivestiva la duplice veste di Ragioniere ed Economo della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] e che aveva ricevuto le somme indicate al capo A2) del proc. Reg. Dib. 854/14 secondo una modalità dallo stesso istituita e che non era prevista da alcuna norma e, segnatamente, mediante il pagamento in contanti o in assegni dei lotti di legna da ardere direttamente dai vari acquirenti. Questa modalità avrebbe costituito un raggiro posto in essere dal Sichi nei confronti degli acquirenti della legna, consistito nel far loro credere che il pagamento dovesse o potesse essere eseguito direttamente anche in contanti nelle sue mani, al fine di acquisire la disponibilità delle somme versate dai privati quale corrispettivo della vendita della legna. Per questa ragione, ad avviso del ricorrente, sarebbe integrato il diritto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., e non quello di peculato in quanto il Sichi non aveva il possesso del denaro «per ragione del suo ufficio o servizio». La ricezione del pagamento in contanti nelle mani dell'imputato sarebbe, dunque, una prassi illegittima creata dallo stesso Sichi al fine di acquisire il possesso della cosa mobile, possesso che in assenza di tali altri artifizi non gli sarebbe spettato. Posto, dunque, che la differenza tra il delitto di peculato e il delitto di truffa è fondata sul modo di acquisizione del possesso del denaro o della cosa mobile oggetto del reato, la condotta posta in essere dal Sichi dovrebbe essere ascritta alla fattispecie della truffa, in quanto l'imputato avrebbe acquisito il possesso o, comunque, la disponibilità della cosa mobile altrui solo in ragione dell'induzione in errore degli acquirenti. 5. Il motivo è manifestamente infondato. 5.1. La censura riguarda specificamente le condotte di peculato contestate al Sichi al capo A), sottocapo 2), del procedimento n. 854/14 Rg. Dib. e consistite nell'essersi appropriato di euro 428.855,00 lucrati dai ricavi della vendita di legna da ardere. Nella sentenza di primo grado, a pag. 46 e ss., si precisa che la [OSCURATO:PERSONA], tra le sue attribuzioni istituzionali, curava la gestione del patrimonio boschivo e ogni anno svolgeva un processo di lavorazione teso a riqualificare e a incrementare il patrimonio boschivo; da questa lavorazione si ricavavano quantitativi di legna da ardere, che venivano venduti ai residenti. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha accertato che l'imputato aveva dato disposizioni, peraltro adottate in violazione dell'art. 180 del Testo unico degli enti locali, che le [OSCURATO:PERSONA] ricevessero in contanti la consegna del corrispettivo versato da molti degli acquirenti. La Corte di appello di Firenze, dunque, muovendo dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e il delitto di truffa aggravata deve essere individuato con I 7 L riferimento alle modalità del possesso, ha derubricato in truffa le condotte di appropriazione poste in essere dal Sichi mediante l'artifizio della creazione di una causale insussistente e l'incasso diretto degli assegni versati dai concessionari per il pagamento dei tagli boschivi. Ai capi Aa) e Ab) del procedimento riunito n. 1047/2016 R.G. Dib. sono, infatti, contestate al Sichi condotte di ricezione di assegni emessi in pagamento della licenza di taglio boschivo senza indicazione del destinatario e che l'imputato, facendo figurare l'apposizione di un timbro recante la denominazione della [OSCURATO:PERSONA], in realtà avrebbe intestato a se stesso o alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., facente capo a suo figlio. Secondo la Corte di appello il raggiro consistito nel rassicurare il soggetto emittente l'assegno che sarebbe stato successivamente indicato il beneficiario corretto sul titolo ovvero l'artificio di far apparire l'apposizione di un timbro invero inesistente avrebbero costituito presupposto indispensabile per l'appropriazione delle somme e, dunque, fonderebbero la qualificazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61. n. 9 cod. pen. 5.2. Le condotte di incasso diretto dei corrispettivi in contanti contestate al capo A), sottocapo 2), oggetto del motivo di ricorso, sono, tuttavia, profondamente difformi da quelle di artificiosa compilazione del beneficiario dell'assegno derubricate dalla Corte di appello con riferimento ai capi Aa) e Ab) del procedimento riunito n. 1047/2016 R.G. Dib., dichiarati prescritti già all'atto della pronuncia della sentenza di appello. La riqualificazione operata dalla Corte di appello non è, infatti, trasponibile a queste condotte, diverse sotto il profilo strutturale, in quanto nella ricezione del danaro riscosso dagli acquirenti della legna, per quanto accertato dalle sentenze di merito, non vi è alcun artificio e raggiro del cessionario della legna, bensì esclusivamente l'acquisizione della disponibilità del danaro in ragione di prassi illegittime o di consuetudine. Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ammette il peculato delle somme riscosse da soggetto non legittimato sulla base di prassi o consuetudine, come nel caso del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero - professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta "intra moenia"), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria (Sez. 6, n. 15945 del 18/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280967, in motivazione, la Corte ha precisato che il medico, sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso di somme appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio). n A 8 L • Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, n. 16783 del 19/01/2021, Romei, Rv. 281511; Sez. 6, n. 34490 del 12/03/2013, Cortese, Rv. 255799). La Corte di appello di Firenze ha, dunque, fatto buon governo di questi principi ritendendo che l'appropriazione da parte del Sichi delle somme di danaro ricevute direttamente dagli acquirenti, in corrispettivo della cessione della legna, costituisca peculato, in quanto il possesso delle somme è stato acquisito sulla base di una prassi itte&raì, peraltro istituita dallo stesso imputato. 6. Il ricorrente, sempre con il primo motivo, deduce inoltre, con riguardo al procedimento riunito n. 1047/16, che le appropriazioni contestate ai sottocapi c), d) ed e) sarebbero state poste in essere con le medesime modalità esecutive di quelle derubricate in truffa aggravata. Precisa, inoltre, il ricorrente che i fatti contestati al sottocapo d) dell'imputazione sub a), sarebbero privi dell'indicazione dell'anno in cui sarebbero stati commessi e, dunque, per il principio del favor rei, dovrebbero essere considerati già prescritti anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Ad avviso del ricorrente, inoltre, i fatti di peculato di cui al sottocapo e) del capo A), stando al testo del capo di imputazione, sarebbero stati commessi in un momento imprecisato e comunque sicuramente antecedente alla negoziazione del titolo. Per il principio del favor rei, pertanto, anche tali fatti devono essere considerati prescritti prima della emissione della sentenza della Corte di appello. 7. Tali censure sono, tuttavia, generiche, in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non chiarisce quale sarebbe il corretto tempus commissi delicti, e, comunque manifestamente infondate, in quanto la collocazione temporale delle condotte non è indeterminata, bensì agevolmente determinabile sulla base della data dell'incasso degli assegni. Pienamente corretta è, peraltro, la qualificazione di tali condotte quali delitti di peculato, in quanto, come rilevato dalla sentenza della Corte di appello di Firenze e del Tribunale di Pistoia, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), nel caso di specie l'incasso dell'assegno o del danaro contante è avvenuto senza la mediazione della falsa apposizione del timbro, ovvero di quell'artifizio che, nella valutazione della Corte di appello, unicamente giustificherebbe la riqualificazione delle condotte in truffa. 8. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 533, comma 1, cod. proc. pen. e dell'ad 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio con riguardo al delitto di peculato contestato al capo 2) del proc. n. 854/14 Reg. Dib. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto infondato il motivo di appello formulato sul punto, invocando il principio della vicinanza della prova e, in tal modo, la Corte d'appello avrebbe confuso il principio della vicinanza della prova, tipico del processo civile, con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che regge la valutazione della prova nel processo penale. Entrambe le sentenze di merito, inoltre, avrebbero considerato assolto l'onere della prova che incombeva alla pubblica accusa riguardo gli ammanchi relativi alla vendita della legna senza che la stessa abbia operato alcun accertamento bancario sui conti correnti della Comunità montana e solo sulla base di un prospetto redatto dalla Guardia di finanza. Tale prospetto sarebbe, peraltro, stato ritenuto attendibile anche a fronte del furto di documentazione "comunque attinente alle indagini", dell'accesso indiscriminato agli archivi della comunità montana e del fatto che una parte della documentazione della comunità montana si trova presso il vivaio di Maresca, ove non sarebbero stati posti in essere accertamenti. L'imputato, del resto, nulla avrebbe potuto allegare, atteso che nessuna indagine era stata eseguita sul punto. 9. Anche queste censure si rivelano inammissibili. Le censure riguarda specificamente le condotte di peculato contestate al capo A), sottocapo 2), del procedimento n. 854/14 Rg. Dib., relativo all'imputazione di appropriazione della somma di euro 428.855,00 lucrati dai ricavi della vendita di legna da ardere. La Corte di appello di Firenze, nello sviluppo della propria trama argomentativa, ha citato una massima della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373), secondo la quale nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. • "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. [OSCURATO:PERSONA] non condivide l'affermazione della Corte di appello in quanto il principio della c.d. "vicinanza della prova" è tipico del processo civile e non può essere trasfuso nel processo penale, retto dal diverso principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di appello di Firenze ha, in realtà, inteso affermare che nel processo penale sussiste una relazione dialettica tra allegazioni e riscontri e che ben può ravvisarsi un onere difensivo, in presenza di elementi di volta in volta significativamente idonei a corroborare sul piano logico l'ipotesi accusatoria, e viceversa un onere a carico della parte pubblica in presenza di allegazioni idonee a fondare le censure difensive (come chiarito da Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, ViggrOnantig L'errato richiamo al principio della c.d. "vicinanza della prova" è, tuttavia, solo una delle plurime ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità del Sichi per quel capo di imputazione e, dunque, si è in presenza di un mero errore in diritto che, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., non determina l'annullamento della sentenza impugnata, bensì la mera rettificazione della stessa. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che le operazioni contestate non erano state rendicontate dal Sichi e, peraltro, risultavano accertate anche plurime condotte di falsità documentale atte a "coprire" gli ammanchi". La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, congruamente confutato l'argomentazione difensiva relativa al mancato reperimento della documentazione nella sua interezza, ritenendo la stessa generica e rilevando che il mancato esperimento di una perizia contabile sui conti della [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto già nella sentenza di primo grado irrilevante, atteso che proprio i conti da sottoporre all'esame del perito sarebbero stati quelli depauperati ab origine dalle condotte dell'imputato. Le censure formulate dal ricorrente in ordine alle carenze documentali dell'accertamento svolto dalla sentenza impugnata sono, peraltro, inammissibili, in quanto sono volte a contestare in fatto l'apprezzamento della Corte di appello di Firenze, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e a sollecitare un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze r processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa di parte civile sostenute nel presente giudizio da Provincia di Pistoia e Regione Toscana, liquidate per ciascuna in euro 3.5100,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrent