CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20965/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne Controllata di [OSCURATO:PERSONA]Curatore pro tempore-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 7/2025 depositato il09/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/20261. L’oggetto del giudizio è costituito dal decreto del 9 ottobre 2025 delgiudice delegato del Tribunale di Firenze, laddove lo stesso ha dichiaratotempestiva la domanda di insinuazione al passivo della procedura, cosìcome proposta dal Fallimento “S.G.N. - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”,dichiarando al contempo la carenza di legittimazione attiva del sig. [OSCURATO:PERSONA],in quanto “il debitore non è legittimato a contraddire in ordine alledecisioni del G.D., essendo parti del procedimento di reclamo – così comedel procedimento di insinuazione allo stato passivo – esclusivamente ilcreditore e il liquidatore”.2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione il debitore,sulla scorta di cinque motivi di impugnazione.3. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo19 maggio 2026. Nessuno si è costituito per gli intimati, mentre ilProcuratore generale, in persona del sostituto P.M. dott. G. Nardecchia haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso proposti dal debitore sono dal medesimo cosìriassunti:a) Primo motivo sul CAPO 1 - Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 inrelazione all’art. 133, comma 1, CCII, e all’art. 12, comma 2, delledisposizioni preliminari al c.c. con cui si censura il DECRETO per avere ilgiudice delegato dal tribunale di Firenze escluso la legittimazione deldebitore, sig. [OSCURATO:PERSONA], a contraddire in sede di RECLAMO;b) Secondo motivo sul CAPO 2 - Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 inrelazione agli art. 10 e 270, comma 2, lett. d) CCII con cui si censura ilNumero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026DECRETO per avere il giudice delegato dal tribunale di Firenze affermatoche “deve ritenersi che nella specie la sentenza di apertura dellaliquidazione controllata non sia mai stata notificata al creditore FallimentoSGN” giacché la LIQUIDATRICE ha a ciò provveduto a mezzo pec mentreavrebbe dovuto effettuarla per il tramite dell’ufficiale giudiziario;c) Terzo motivo sul CAPO 2 - Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 inrelazione agli art. 170 e 285 c.p.c. con cui si censura il DECRETO peravere il giudice delegato dal tribunale di Firenze affermato che “deveritenersi che nella specie la sentenza di apertura della liquidazionecontrollata non sia mai stata notificata al creditore Fallimento SGN”giacché la LIQUIDATRICE l’ha indirizzata al difensore domiciliatario di SGNanziché direttamente a quest’ultima così che la pec del 7.02.2025 nonvarrebbe neppure quale comunicazione;d) Quarto motivo sul CAPO 2 - Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 con cuisi censura il DECRETO per avere il giudice delegato dal tribunale di Firenzeomesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione frale parti “conoscenza della SENTENZA da parte di SGN almeno dal 21febbraio 2025 con conseguente cessazione, in pari data, della ritenutacausa impeditiva della presentazione di tempestiva domanda diammissione al passivo”;e) Quinto motivo sul CAPO 2 - Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 con cuisi censura il DECRETO per avere il giudice delegato dal tribunale di Firenzeomesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione frale parti “conoscenza della SENTENZA da parte di SGN almeno dal 14marzo 2025 con conseguente cessazione, in pari data, della ritenuta causaimpeditiva della presentazione di tempestiva domanda di ammissione alpassivo.”2. Il primo motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1)c.p.c., ciò determinando l’inammissibilità dell’intero ricorso e,Numero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026conseguentemente, l’impossibilità di esaminare gli ulteriori motivi dicensura proposti, da ritenersi pertanto assorbiti.Costituisce un principio scolpito nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui, nell’ambito della procedura fallimentare il debitore è carentedi legittimazione ad impugnare le decisioni assunte dal giudice delegato (odal tribunale) in sede di formazione dello stato passivo. Il curatore, daquesto punto di vista, ha una legittimazione integralmente sostitutiva exlege rappresentando egli non soltanto gli interessi del debitore (nella cuiposizione è per certi versi chiamato a succedere, ad esempio in tema dirapporti giuridici pendenti al momento dell’apertura del concorso), macontemporaneamente anche quelli della massa dei creditori, chiamati aformare – proprio in forza dell’apertura della procedura fallimentare – unacomunità forzosa concorrente sul patrimonio del comune debitore. Ciò siaccompagna, altresì, giova aggiungere, alla perdita della capacitàprocessuale del debitore, quantomeno, per brevità ed avuto riguardoall’oggetto del giudizio, per i rapporti patrimoniali che rappresentano lamassa attiva e passiva della procedura concorsuale. La natura collettivadel concorso spiega perché il progetto di stato passivo debba esserecomunicato ai creditori e ai titolari di diritti su beni, ma non al fallito (art.95, comma 2, l.f.), i quali possono pure proporre eccezioni, mentre ilfallito può unicamente chiedere di “essere sentito” (cfr. ancora l’art. 95,comma 4, l.f.). Del resto, il successivo art. 96 ultimo comma precisa chele decisioni in tema di formazione del passivo o nei successivi giudizi diimpugnazione hanno valore unicamente “ai fini del concorso” ed in modoperfettamente parallelo l’art. 98 l.fall. riconosce la legittimazioneall’impugnazione al curatore, ai creditori o ai titolari di diritti sui benimobili od immobili che formano la massa.Pertanto, il S.C. ha da tempo stabilito che non sussiste - anche nel regimeintermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed anteriore al d.lgs. n. 169 del2007 - la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottatiNumero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non soloperché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, maanche per quanto disposto dall'art. 43 legge fall., che sancisce, per irapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazioneesclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98legge fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivolo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalleimpugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggettilegittimati, tra i quali non figura il fallito (Cass. civ. n. 7407/2013; inprecedenza anche Cass. n. 19653 del 13/09/2006, per la quale Lamancata estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i creditiammessi, a norma dell'art. 100 legge fall., manifestamente non si pone incontrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., avuto riguardo alle pronunce reseda Corte cost., n. 222 del 1984 e n. 205 del 1992).Il principio è stato ribadito, da ultimo, da Sez. 1, ord. n. 29156 del12/11/2024 ed è stato affermato come valevole, altresì, per laliquidazione del patrimonio di cui alla l. n. 3/2012 e succ. modd. Valga pertutte il rinvio alla recente Sez. 1, ord. n. 11447 del 30/04/2025, secondocui in tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter dellal. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitatoa impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degliartt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa laposizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, ilquale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità diavente causa del debitore.Tale conclusione vale, a maggior ragione, nell’attuale cornice del Codicedella crisi, anche per la liquidazione controllata, nella quale, ferme alcunedifferenze procedimentali rispetto alla formazione del passivo nell’ambitodella liquidazione giudiziale, di quest’ultima rispecchia struttura e finalità(cfr. Corte cost. n. 124/2024, secondo cui “l’attuazione del principio diNumero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e ledue procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione dicomporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio diquest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum”).Pertanto, questo Collegio intende dare continuità a quanto recentementeaffermato da Sez. 1, n. 13226 del 07/05/2026, secondo cui “In tema diliquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII),non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lostato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante dellamassa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi enon in qualità di avente causa del debitore”.In contrario non possono essere valorizzati tre argomentisuggestivamente richiamati dal ricorrente:a) non il riferimento all’art. 133 CCII, posto che l’art. 273 rinvia a talenorma esclusivamente per individuare il procedimento applicabile ed iltermine per proporre l’opposizione o l’impugnazione, non per estendere lalegittimazione – nel silenzio di altre disposizioni – al debitore liquidato,considerato altresì che lo stesso art. 273 ha cura di rinviare all’art. 201,comma 2, per quanto riguarda il contraddittorio del liquidatore con le partie la facoltà di presentare osservazioni al progetto di stato passivo,disposizione che riguarda esclusivamente le modalità di partecipazione alconcorso da parte di creditori o titolari di altri diritti su beni mobili oimmobili della procedura (cd. rivendiche);b) non l’art. 204 comma 5 CCII, che continua a circoscrivere le decisionisui crediti inclusi nello stato passivo alla sola sede endoconcorsuale,introducendo una eccezione – come tale non estensibile analogicamente –alle sole domande di restituzione o rivendicazione, per le quali, a seguitodel d.lgs. n. 136/2024, si è introdotta una facoltà di intervento in favoreNumero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026del debitore, così come la possibilità d’impugnazione; ciò deriva, del resto,dal fatto che le decisioni sulle domande restitutorie o di rivendica finisconoper acquisire un rilievo che va oltre l’ambito strettamente endoconcorsualee che, proprio per questo, si giustifica una legittimazione più ampia deldebitore, che non trova analogo fondamento ove si tratti di decisioni sucrediti, la cui valutazione è destinata ad esaurirsi in sede concorsuale;c) non il riferimento, infine, alla nota di rinuncia del liquidatore giudizialead impugnare la decisione sullo stato passivo contenuta nel decreto delTribunale di Firenze oggetto dell’odierno ricorso, in quanto certamente inquesto ambito – si tratti di liquidazione giudiziale o di liquidazionecontrollata – non può attribuirsi al debitore una funzione “surrogatoria”rispetto all’inerzia del curatore o del liquidatore, avendo il legislatoreprevisto, in tal caso, l’impugnazione dei crediti ammessi da parte di altricreditori concorrenti (vds. Cass. n. 41511 del 27/12/2021).L’inammissibilità del primo motivo, come premesso, preclude l’esame deglialtri mezzi proposti dal ricorrente, per difetto di un interesse alla lorotrattazione.3. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,non dovendosi provvedere alla condanna sulle spese, tuttavia, in assenzadi costituzione della parte intimata.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 23738/2025Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 20965/2026Data pubblicazione 20/06/2026unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il PresidenteMASSIMO FERRO