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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1971

Cassazione n. 44094/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manfestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili valutazioni in fatto, quanto alle ragioni del riconoscimento della recidiva qualificata correttamentéliúiustificata dal giudice di merito in ragione della maggiore pericolosità e colpevolezza dimostrate dalla commissione del più grave reato per il quale si è proceduto in costanza della espiazione della pena per precedente condanna in uno ai molteplici e continuativi delitti contro il patrimonio per i quali risulta condanna; Ritenuto che del pari incensurabile è l'incremento per la continuazione in ragione del corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in considerazione della rilevante ed evidentissima r gravità del reato satellite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manfestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili valutazioni in fatto, quanto alle ragioni del riconoscimento della recidiva qualificata correttamentéliúiustificata dal giudice di merito in ragione della maggiore pericolosità e colpevolezza dimostrate dalla commissione del più grave reato per il quale si è proceduto in costanza della espiazione della pena per precedente condanna in uno ai molteplici e continuativi delitti contro il patrimonio per i quali risulta condanna; Ritenuto che del pari incensurabile è l'incremento per la continuazione in ragione del corretto esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in considerazione della rilevante ed evidentissima r gravità del reato satellite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44094/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris