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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 740/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, sostituita la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha ritenuto sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 319, 319-bis e 321 cod. pen..L'indagato è titolare di un contratto di lavoro relativo ad un incarico di collaborazione sottoscritto il 19 maggio 2017 nell'ambito di un progetto di "assistenza tecnica e operativa al Dipartimento per le pari opportunità su tematiche in materia di parità e pari opportunità" e dipendente a tempo pieno e percettore di redditi dalle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco ed è accertato che fungeva da autista e assistente personale di [OSCURATO:PERSONA], capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e incaricata delle procedure di selezione inerenti progetti scolastici a valere sul fondo della legge n. 440 del 18 dicembre 1997.

L'ordinanza impugnata, sulla scorta di dati rivenienti dalle conversazioni intercettate e di indagini di natura patrimoniale, ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], quale pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, rappresentante dell'Istituto di Ortofonologia e di altre società impegnate nel settore, la dazione, per un importo di oltre cinquecentomila euro, o la promessa di utilità per l'esercizio delle sue funzioni e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, volti ad agevolare l'aggiudicazione, per un importo superiore a venticinque milioni di euro, alle imprese del Bianchi di affidamenti da parte degli istituti scolastici.

Secondo la tesi accusatoria l'indagato deve essere ritenuto concorrente nel reato poiché, essendo a conoscenza dell'accordo illecito, vi dava esecuzione svolgendo un ruolo di costante collegamento tra la funzionaria pubblica - che usufruiva dei suoi servizi - e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, che era il datore di lavoro del Condoleo e che gli forniva le carte di credito utilizzate dal Condoleo per supportare le spese della funzionaria.

Il Tribunale, ai fini della sussumibilità della condotta ascritta all'indagato nell'ipotesi di concorso nel reato di corruzione, ha superato le obiezioni mosse dalla difesa, secondo le quali si trattava di attività di mera esecuzione dell'accordo e pertanto irrilevanti come contributo partecipativo, evidenziando che non si è in presenza di un unico patto corruttivo convenuto tra l'imprenditore e il pubblico ufficiale ma di una pluralità di episodi che si sono snodati per anni all'interno dei quali gli accordi hanno riguardato, di volta in volta plurime condotte poste in essere in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e obbligo del segreto del pubblico ufficiale.

Le dazioni a favore della Boda si sono, infatti, protratte per anni e sono state il corrispettivo pagato dal Bianchi per l'attività corruttiva dispiegatasi negli anni dal 2018 al 2021.

"Si è in presenza, conclude il Tribunale, non di una condotta che si inserisce nella fase esecutiva dell'accordo tra privato e pubblico ufficiale ma di un sistema corruttivo in cui gli episodi si ripetono negli anni in modo sistematico e nei quali si inserisce, in modo funzionale alla realizzazione, l'attività del Condoleo".

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia: violazione di legge, in relazione agli artt. 292 e 273 cod. proc. pen., 319, 319, 319-bis, 321 cod. pen. e vizio di motivazione poiché, sussumendo i fatti oggetto di provvisoria contestazione - la 27 partecipazione del Condoleo all'accordo corruttivo, Bosa-Bianchi- in un "sistema corruttivo" il Tribunale ha operato una immutazione del fatto rispetto al quale era stata prospettata la domanda cautelare.

In ogni caso, prosegue, la polverizzazione della condotta ascritta all'indagato finisce con il sovrapporre il ruolo di partecipe dell'accordo corruttivo (che era contestato al Condoleo) a quello di prestatore delle utilità del patto medesimo.

Trascura l'ordinanza impugnata le censure difensive contenute nella memoria depositata dal difensore nelle quali si evidenziava come non solo non vi fosse la prova della partecipazione del Condoleo all'accordo corruttivo ma per vero, proprio le captazioni all'interno dell'auto evidenziavano come questi venisse fatto scendere dall'auto quando il Bianchi e la Boda dovevano discutere; né l'indagato era mai presente a riunioni all'interno dell'ufficio.

La lettura del Tribunale contrasta con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e con la struttura stessa del reato di corruzione e dei suoi elementi costitutivi.

Non vi è prova, infatti, di alcuna partecipazione o contributo del Condoleo all'insorgere del patto corruttivo.

Con il secondo motivo denuncia l'apparenza della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che non sono state ricostruite sulla condotta e sulla personalità del Condoleo ma individuate attraverso il ricorso a mere clausole di stile che rinviano alla serialità e sistematicità della condotta corruttiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia vizio di violazione di legge per la ritenuta configurabilità del reato di corruzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio: si tratta di un difetto radicale che prevale, assorbendola, anche sulla denunciata violazione della legge processuale, in relazione alla immutazione del fatto che il Tribunale ha operato configurando la concreta fattispecie di reato di corruzione ascritta all'indagato e "frazionandola" in una pluralità di atti corruttivi.

Sono, infatti, condivisibili le argomentazioni difensive in relazione alla (mancata) individuazione di condotte dell'indagato che possano essere strutturate in termini di "contributo" alla stipula del pactum sceleris, risolvendosi, secondo la stessa contestazione, in attività di esecuzione dell'accordo convenuto tra la pubblica funzionaria e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, accordo nel quale rientravano anche i servizi prestati dal Condoleo, utilizzato dalla Boda come autista e factotum e, dunque, a buon diritto qualificabili come utilità conseguite dalla funzionaria nell'ambito dell'accordo corruttivo convenuto con l'imprenditore.

La risalente giurisprudenza di questa Corte, in linea con l'orientamento della dottrina, ha individuato gli elementi indefettibili del reato di corruzione e le caratteristiche che devono connotare il contributo delle parti necessarie del pactum sceleris — privato e pubblico ufficiale - e di eventuali terzi.

Nel delitto di corruzione - che è reato a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale — è, infatti, ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il loro contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione, finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361).

Nella giurisprudenza più recente il principio è stato riaffermato e approfondito proprio con riferimento ad attività o contributi che ricadono nella fase esecutiva dell'accordo, cioè ai contributi di un agente che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione.

A questo riguardo si è affermato che non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

Con maggiore chiarezza si è ribadito, altresì, che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato. (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308).

Tale principio, ad avviso del Collegio, risulta perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame in cui non è contestata la partecipazione del Condoleo all'accordo illecito convenuto tra la funzionaria pubblica e l'imprenditore privato né sono enucleati elementi che rinviino ad un'attività di intermediazione tra corruttore e corrotto nella fase genetica dell'accordo o nel corso del suo divenire, ma la mera attività di esecuzione ed adempimento dell'accordo che, come anticipato, comprendeva anche il disbrigo delle mansioni di autista e factotum del Caroleo stabilmente messo a disposizione della funzionaria e che, in tale veste, provvedeva ai pagamenti che dalla Boda le venivano richiesti.

Si tratta di un ruolo ictu ocu/i incompatibile con quello di intermediario, tanto è vero che il ricorrente, come ben evidenziato nel ricorso, veniva allontanato dall'auto quando la Boda e l'imprenditore dovevano trattare di temi di interesse delle loro attività.

Né il ruolo del Condoleo si riveste di maggiore specificità sussumendolo in quello di stabile collegamento tra corruttore e corrotto, ruolo al quale fanno riferimento alcune sentenze di questa Corte (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; n. 24535 del 10/04/2015, Mogliano, Rv. 264124).

Secondo tali decisioni, infatti, affinchè assuma rilevanza come contributo rilevante ai fini del concorso in corruzione, l'attività dell'agente non deve consistere in una condotta di mera esecuzione dell'accordo corruttivo ma deve tradursi in una vera e propria attività di intermediazione che comporta, per sua natura, un ingerimento nell'accordo del quale si precisano, o rinnovano, i contenuti riconducibili al pactum sceleris.L'ordinanza impugnata ha aggirato il tema giuridico sotteso ai motivi di impugnazione ritenendo configurabile, in luogo di un accordo corruttivo che aveva avuto come protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, tanti accordi corruttivi e, dunque, frazionando l'accordo corruttivo a monte e descrivendo l'esistenza di un sistema al quale ricondurre il rapporto tra la funzionaria e l'imprenditore, figura — quella del sistema - certamente efficace sul piano empirico e sociologico, ma parimenti inidonea a delineare il contributo, nel senso innanzi precisato, dell'odierno ricorrente che avrebbe dovuto essere descritto, nel dinamismo del rapporto illecito, contributo rilevante ai fini della determinazione del contenuto del pactum o della sua novazione.

Del tutto indeterminato è, infine, il ruolo avuto dal ricorrente nella stipula del contratto di collaborazione del 2017, contratto che appare riconducibile, piuttosto, alla creazione dello schermo che ne giustificava la presenza accanto alla funzionaria (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata).

2. Seguono all'annullamento senza rinvio le statuizioni recate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 3 settembre 2021.

Dichiara la cessazione delle misure cautelari applicate a [OSCURATO:PERSONA] e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 740/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sostituita la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha ritenuto sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 319, 319-bis e 321 cod. pen..L'indagato è titolare di un contratto di lavoro relativo ad un incarico di collaborazione sottoscritto il 19 maggio 2017 nell'ambito di un progetto di "assistenza tecnica e operativa al Dipartimento per le pari opportunità su tematiche in materia di parità e pari opportunità" e dipendente a tempo pieno e percettore di redditi dalle società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco ed è accertato che fungeva da autista e assistente personale di [OSCURATO:PERSONA], capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e incaricata delle procedure di selezione inerenti progetti scolastici a valere sul fondo della legge n. 440 del 18 dicembre 1997. L'ordinanza impugnata, sulla scorta di dati rivenienti dalle conversazioni intercettate e di indagini di natura patrimoniale, ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], quale pubblico ufficiale, riceveva indebitamente da [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, rappresentante dell'Istituto di Ortofonologia e di altre società impegnate nel settore, la dazione, per un importo di oltre cinquecentomila euro, o la promessa di utilità per l'esercizio delle sue funzioni e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, volti ad agevolare l'aggiudicazione, per un importo superiore a venticinque milioni di euro, alle imprese del Bianchi di affidamenti da parte degli istituti scolastici. Secondo la tesi accusatoria l'indagato deve essere ritenuto concorrente nel reato poiché, essendo a conoscenza dell'accordo illecito, vi dava esecuzione svolgendo un ruolo di costante collegamento tra la funzionaria pubblica - che usufruiva dei suoi servizi - e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, che era il datore di lavoro del Condoleo e che gli forniva le carte di credito utilizzate dal Condoleo per supportare le spese della funzionaria. Il Tribunale, ai fini della sussumibilità della condotta ascritta all'indagato nell'ipotesi di concorso nel reato di corruzione, ha superato le obiezioni mosse dalla difesa, secondo le quali si trattava di attività di mera esecuzione dell'accordo e pertanto irrilevanti come contributo partecipativo, evidenziando che non si è in presenza di un unico patto corruttivo convenuto tra l'imprenditore e il pubblico ufficiale ma di una pluralità di episodi che si sono snodati per anni all'interno dei quali gli accordi hanno riguardato, di volta in volta plurime condotte poste in essere in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e obbligo del segreto del pubblico ufficiale. Le dazioni a favore della Boda si sono, infatti, protratte per anni e sono state il corrispettivo pagato dal Bianchi per l'attività corruttiva dispiegatasi negli anni dal 2018 al 2021. "Si è in presenza, conclude il Tribunale, non di una condotta che si inserisce nella fase esecutiva dell'accordo tra privato e pubblico ufficiale ma di un sistema corruttivo in cui gli episodi si ripetono negli anni in modo sistematico e nei quali si inserisce, in modo funzionale alla realizzazione, l'attività del Condoleo". 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia: violazione di legge, in relazione agli artt. 292 e 273 cod. proc. pen., 319, 319, 319-bis, 321 cod. pen. e vizio di motivazione poiché, sussumendo i fatti oggetto di provvisoria contestazione - la 27 partecipazione del Condoleo all'accordo corruttivo, Bosa-Bianchi- in un "sistema corruttivo" il Tribunale ha operato una immutazione del fatto rispetto al quale era stata prospettata la domanda cautelare. In ogni caso, prosegue, la polverizzazione della condotta ascritta all'indagato finisce con il sovrapporre il ruolo di partecipe dell'accordo corruttivo (che era contestato al Condoleo) a quello di prestatore delle utilità del patto medesimo. Trascura l'ordinanza impugnata le censure difensive contenute nella memoria depositata dal difensore nelle quali si evidenziava come non solo non vi fosse la prova della partecipazione del Condoleo all'accordo corruttivo ma per vero, proprio le captazioni all'interno dell'auto evidenziavano come questi venisse fatto scendere dall'auto quando il Bianchi e la Boda dovevano discutere; né l'indagato era mai presente a riunioni all'interno dell'ufficio. La lettura del Tribunale contrasta con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e con la struttura stessa del reato di corruzione e dei suoi elementi costitutivi. Non vi è prova, infatti, di alcuna partecipazione o contributo del Condoleo all'insorgere del patto corruttivo. Con il secondo motivo denuncia l'apparenza della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari che non sono state ricostruite sulla condotta e sulla personalità del Condoleo ma individuate attraverso il ricorso a mere clausole di stile che rinviano alla serialità e sistematicità della condotta corruttiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia vizio di violazione di legge per la ritenuta configurabilità del reato di corruzione in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, l'ordinanza impugnata e quella genetica devono essere annullate senza rinvio: si tratta di un difetto radicale che prevale, assorbendola, anche sulla denunciata violazione della legge processuale, in relazione alla immutazione del fatto che il Tribunale ha operato configurando la concreta fattispecie di reato di corruzione ascritta all'indagato e "frazionandola" in una pluralità di atti corruttivi. Sono, infatti, condivisibili le argomentazioni difensive in relazione alla (mancata) individuazione di condotte dell'indagato che possano essere strutturate in termini di "contributo" alla stipula del pactum sceleris, risolvendosi, secondo la stessa contestazione, in attività di esecuzione dell'accordo convenuto tra la pubblica funzionaria e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, accordo nel quale rientravano anche i servizi prestati dal Condoleo, utilizzato dalla Boda come autista e factotum e, dunque, a buon diritto qualificabili come utilità conseguite dalla funzionaria nell'ambito dell'accordo corruttivo convenuto con l'imprenditore. La risalente giurisprudenza di questa Corte, in linea con l'orientamento della dottrina, ha individuato gli elementi indefettibili del reato di corruzione e le caratteristiche che devono connotare il contributo delle parti necessarie del pactum sceleris — privato e pubblico ufficiale - e di eventuali terzi. Nel delitto di corruzione - che è reato a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale — è, infatti, ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il loro contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione, finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361). Nella giurisprudenza più recente il principio è stato riaffermato e approfondito proprio con riferimento ad attività o contributi che ricadono nella fase esecutiva dell'accordo, cioè ai contributi di un agente che, non essendo stato parte dell'accodo corruttivo, intervenga nella sola fase esecutiva adoperandosi alla sua realizzazione. A questo riguardo si è affermato che non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adoperi per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore. (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). Con maggiore chiarezza si è ribadito, altresì, che la partecipazione alla sola realizzazione di quanto pattuito nell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato. (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308). Tale principio, ad avviso del Collegio, risulta perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame in cui non è contestata la partecipazione del Condoleo all'accordo illecito convenuto tra la funzionaria pubblica e l'imprenditore privato né sono enucleati elementi che rinviino ad un'attività di intermediazione tra corruttore e corrotto nella fase genetica dell'accordo o nel corso del suo divenire, ma la mera attività di esecuzione ed adempimento dell'accordo che, come anticipato, comprendeva anche il disbrigo delle mansioni di autista e factotum del Caroleo stabilmente messo a disposizione della funzionaria e che, in tale veste, provvedeva ai pagamenti che dalla Boda le venivano richiesti. Si tratta di un ruolo ictu ocu/i incompatibile con quello di intermediario, tanto è vero che il ricorrente, come ben evidenziato nel ricorso, veniva allontanato dall'auto quando la Boda e l'imprenditore dovevano trattare di temi di interesse delle loro attività. Né il ruolo del Condoleo si riveste di maggiore specificità sussumendolo in quello di stabile collegamento tra corruttore e corrotto, ruolo al quale fanno riferimento alcune sentenze di questa Corte (Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; n. 24535 del 10/04/2015, Mogliano, Rv. 264124). Secondo tali decisioni, infatti, affinchè assuma rilevanza come contributo rilevante ai fini del concorso in corruzione, l'attività dell'agente non deve consistere in una condotta di mera esecuzione dell'accordo corruttivo ma deve tradursi in una vera e propria attività di intermediazione che comporta, per sua natura, un ingerimento nell'accordo del quale si precisano, o rinnovano, i contenuti riconducibili al pactum sceleris.L'ordinanza impugnata ha aggirato il tema giuridico sotteso ai motivi di impugnazione ritenendo configurabile, in luogo di un accordo corruttivo che aveva avuto come protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Castelbianco, tanti accordi corruttivi e, dunque, frazionando l'accordo corruttivo a monte e descrivendo l'esistenza di un sistema al quale ricondurre il rapporto tra la funzionaria e l'imprenditore, figura — quella del sistema - certamente efficace sul piano empirico e sociologico, ma parimenti inidonea a delineare il contributo, nel senso innanzi precisato, dell'odierno ricorrente che avrebbe dovuto essere descritto, nel dinamismo del rapporto illecito, contributo rilevante ai fini della determinazione del contenuto del pactum o della sua novazione. Del tutto indeterminato è, infine, il ruolo avuto dal ricorrente nella stipula del contratto di collaborazione del 2017, contratto che appare riconducibile, piuttosto, alla creazione dello schermo che ne giustificava la presenza accanto alla funzionaria (cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2. Seguono all'annullamento senza rinvio le statuizioni recate in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 3 settembre 2021. Dichiara la cessazione delle misure cautelari applicate a [OSCURATO:PERSONA] e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così
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