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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11340/2026

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[OSCURATO:PERSONA], quale associazione senza scopo di lucro tra-sformata in società a responsabilità limitata mediante atto del29.04.2019 a firma del Notaio dr.ssa Franca leraci, registrato in Lo-cri il 21.05.2019 al n. 1263 Serie IT, con sede in Antonimina (RC)alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] snc, P.I.: 01208350809, in persona dellegale rappresentante p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B24 A897L, residente in Si-derno (RC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, rappresentata e difesadall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C23 F112L, fax n.0964.20640 e P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in virtù diprocura speciale alle liti in calce al ricorso, il quale, inoltre, dichiaradi voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presen-Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026te procedura ai suddetti recapiti di fax e/o di posta elettronica cer-Data pubblicazione 27/04/2026tificata.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], subentrataex lege all'[OSCURATO:PERSONA] n. 9 di Locri, in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su fo-glio separato allegato al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46042 C351S) ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71A17 H224X)in Roma, [OSCURATO:PERSONA] S. Spirito, 42; per le comunicazioni: fax n.09651712108, pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 580depositata il 31 agosto 2020.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'ac-coglimento del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- L'[OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso di aver concluso un contratto in data 10aprile 2003 con l'Asl 9 di Locri, in virtù del quale quest'ultima as-sumeva a proprio carico gli oneri finanziari della retta giornaliera diquaranta posti letto destinati ad anziani non autosufficienti pressola RSA gestita dalla Associazione; premesso, inoltre, che con notan° 1915/DG del 4 maggio 2005 l'Asl aveva comunicato che, a cau-sa di "ristrettezze economiche", i posti letto sarebbero stati ridotti a2 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026trenta; premesso, infine, che il numero dei pazienti autorizzati siData pubblicazione 27/04/2026era ridotto a sedici dal maggio 2005, mentre essa aveva continuatoad assistere quaranta anziani – tutto ciò premesso, proponeva do-manda arbitrale in base alla clausola compromissoria contenuta nelcontratto, chiedendo la condanna della controparte a pagare euro798.978,49, di cui euro 211.611,32 quale credito per l'anno 2005ed euro 587.367,17 quale credito per l'anno 2006.2.- Il collegio arbitrale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appel-lo di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, accoglie-va l'impugnazione dell'Asl ed annullava il lodo.Osservava la Corte che la determinazione del 4 maggio 2005 (equelle successive sulla stessa falsariga), con la quale l'Asl avevacomunicato di aver preventivato nel proprio bilancio di previsione diacquistare un numero di giornate di degenza in RSA pari a trentaposti letto giornalieri "per tutta l'Azienda" per una spesa massimadi euro 1.300.531,50, costituiva esercizio del potere di individuare,in via di discrezionalità amministrativa e valutate le esigenze di fi-nanza pubblica ed i tetti di spesa possibile, le sopravvenute neces-sità dell'Azienda, definendo i parametri e i limiti del ricovero dei pa-zienti in RSA.Si trattava quindi di esercizio di un potere-dovere di verifica dinuove esigenze anche finanziarie di discrezionalità amministrativa,che ridondava sulla giurisdizione.Ne derivava che la controversia esulava dalla giurisdizione del giu-dice ordinario, essendo devoluta alla cognizione del giudice ammi-nistrativo, con la conseguente non compromettibilità in arbitri dellalite.3.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravamead un solo motivo, illustrato da memoria.Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua in-fondatezza.3 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleNumero di raccolta generale 11340/2026ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dedu-ce “Violazione ed errata applicazione degli artt. 5 della L. 1034/71e 33 comma 1 del D. Lgs. 80/1998, come sostituito dalla L. 205/2000, art. 7, lett. a), nel testo risultante dal dispositivo della sen-tenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, in relazione all' art. 360co. 1 n. 1 c.p.c. per avere la Corte territoriale, attraverso una deci-sione illogica e apodittica, accolto l'eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 9 di Locri (appellante) in relazione al difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore di quello amministrativo e, per l'effetto,annullato il lodo arbitrale emesso in Locri il 17 dicembre del 2008.Nullità della sentenza”.5.- Il mezzo è fondato.Come si desume da quanto esposto nella precedente parte narrati-va della presente ordinanza, la Corte territoriale ha ritenuto la con-troversia non compromettibile in arbitri, in quanto la determinazio-ne del 4 maggio 2005 dell'Asl costituirebbe esercizio di un poterediscrezionale di individuazione delle sopravvenute necessità dell'A-zienda.Ora, tenuto conto della domanda della ricorrente – che era direttaad ottenere il pagamento delle prestazioni di ricovero non solo deglianziani non autorizzati, ma anche di quelli autorizzati – è evidenteche, almeno per questa parte, il rapporto tra PA ed erogatore pri-vato era caratterizzato dalla coppia diritto-obbligo e, dunque, che ilprovvedimento amministrativo di riduzione del numero degli anzia-ni ricoverabili rimaneva del tutto estraneo alla vicenda, caratteriz-zata da una mera pretesa concernente “indennità, canoni ed altricorrispettivi” a norma dell'art. 133, primo comma, lettera c) delcod. proc. amm.4 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026Ma, a dire il vero, anche per la residua parte il rapporto predettoData pubblicazione 27/04/2026era qualificabile come privatistico e caratterizzato da una posizionedel tutto paritetica tra PA e privato, sol che si consideri che l'attocon cui l'Asl comunicò di trovarsi in “ristrettezze economiche” (sen-tenza pagina 3) non poteva certo incidere sul contratto stipulato trale parti.L'Asl, infatti, è soggetto privo della capacità di imporre un tetto fi-nanziario ai singoli erogatori privati (essendo tale potere riservatoalla Regione) e di ridurre quindi in via autoritativa le prestazionicontrattualmente e precedentemente convenute, potendo soltantoemettere provvedimenti diretti a far eseguire e rispettare i limiti fi-nanziari di spesa fissati dalla Regione tramite la Giunta regionale(tale riparto di competenze è ben chiarito, per la regione Calabria eper gli anni 2005-2006, dall'art. 9 della legge 19 marzo 2004 n°11, applicabile ratione temporis).Ne deriva che, in ogni caso, e cioè sia per gli anziani autorizzati, siaper quelli non autorizzati, l'oggetto del giudizio arbitrale verteva suun diritto soggettivo dell'erogatore del tutto disponibile tra le parti.In ogni caso, anche ammesso che la comunicazione dell'Asl di tro-varsi in “ristrettezze economiche” fosse qualificabile come provve-dimento amministrativo modificativo della disciplina contrattuale,giova rammentare che la controversia sarebbe ancora devolvibile inarbitri.Infatti, la circostanza che la modifica contrattuale, giustificativadella richiesta di riduzione del numero dei posti di ricovero, sia sta-ta introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo non in-cide sulla natura della controversia, che continua a collocarsi a val-le del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l'esistenza delcredito dell'Amministrazione in ragione di criteri previamente defi-niti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli ac-cordi con la ASL.5 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Ed invero, come già deciso da questa Corte, il contratto per la re-Numero di raccolta generale 11340/2026golamentazione delle prestazioni sanitarie concluso exD ataa rptu.b blic8az-ione 27/04/2026quinquies D. Lgs. n. 502 del 1992 è a tutti gli effetti un contratto didiritto privato che non concorre alla determinazione dell'azione au-toritativa della P.A., ma si pone a valle di essa recependo – qualecontenuto vincolato – il budget fissato dagli atti amministrativi diprogrammazione (sul che si veda da ultimo Cass., Sez.

Un., 28agosto 2025 n° 24074, con menzione di altri precedenti, citata dal-lo stesso Procuratore generale nella sua requisitoria).Nella memoria illustrativa la resistente fa osservare che il prece-dente ora citato (Cass.

SU n° 24074/25) sarebbe superato daCass., Sez.

Un., 25 settembre 2025, n° 26080.Il rilievo non è per nulla condivisibile, posto che quest'ultima deci-sione ha affrontato e risolto il tema del riparto tra il giudice ammi-nistrativo (GA) e quello ordinario (GO) nella domanda risarcitoriaformulata dal privato per avere in buona fede confidato nella legit-timità del provvedimento amministrativo (annullato davanti al GA):fattispecie del tutto diversa da quella che qui ci occupa.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con ri-messione della causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in di-versa composizione, che provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso, e dichiara la giurisdizionedell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Cassa e rinvia alla Corte d'appellodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], quale associazione senza scopo di lucro tra-sformata in società a responsabilità limitata mediante atto del29.04.2019 a firma del Notaio dr.ssa Franca leraci, registrato in Lo-cri il 21.05.2019 al n. 1263 Serie IT, con sede in Antonimina (RC)alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] snc, P.I.: 01208350809, in persona dellegale rappresentante p.t., Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41B24 A897L, residente in Si-derno (RC), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, rappresentata e difesadall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C23 F112L, fax n.0964.20640 e P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in virtù diprocura speciale alle liti in calce al ricorso, il quale, inoltre, dichiaradi voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presen-Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026te procedura ai suddetti recapiti di fax e/o di posta elettronica cer-Data pubblicazione 27/04/2026tificata.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], subentrataex lege all'[OSCURATO:PERSONA] n. 9 di Locri, in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su fo-glio separato allegato al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46042 C351S) ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71A17 H224X)in Roma, [OSCURATO:PERSONA] S. Spirito, 42; per le comunicazioni: fax n.09651712108, pec: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 580depositata il 31 agosto 2020.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'ac-coglimento del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- L'[OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. – premesso di aver concluso un contratto in data 10aprile 2003 con l'Asl 9 di Locri, in virtù del quale quest'ultima as-sumeva a proprio carico gli oneri finanziari della retta giornaliera diquaranta posti letto destinati ad anziani non autosufficienti pressola RSA gestita dalla Associazione; premesso, inoltre, che con notan° 1915/DG del 4 maggio 2005 l'Asl aveva comunicato che, a cau-sa di "ristrettezze economiche", i posti letto sarebbero stati ridotti a2 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026trenta; premesso, infine, che il numero dei pazienti autorizzati siData pubblicazione 27/04/2026era ridotto a sedici dal maggio 2005, mentre essa aveva continuatoad assistere quaranta anziani – tutto ciò premesso, proponeva do-manda arbitrale in base alla clausola compromissoria contenuta nelcontratto, chiedendo la condanna della controparte a pagare euro798.978,49, di cui euro 211.611,32 quale credito per l'anno 2005ed euro 587.367,17 quale credito per l'anno 2006.2.- Il collegio arbitrale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appel-lo di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, accoglie-va l'impugnazione dell'Asl ed annullava il lodo.Osservava la Corte che la determinazione del 4 maggio 2005 (equelle successive sulla stessa falsariga), con la quale l'Asl avevacomunicato di aver preventivato nel proprio bilancio di previsione diacquistare un numero di giornate di degenza in RSA pari a trentaposti letto giornalieri "per tutta l'Azienda" per una spesa massimadi euro 1.300.531,50, costituiva esercizio del potere di individuare,in via di discrezionalità amministrativa e valutate le esigenze di fi-nanza pubblica ed i tetti di spesa possibile, le sopravvenute neces-sità dell'Azienda, definendo i parametri e i limiti del ricovero dei pa-zienti in RSA.Si trattava quindi di esercizio di un potere-dovere di verifica dinuove esigenze anche finanziarie di discrezionalità amministrativa,che ridondava sulla giurisdizione.Ne derivava che la controversia esulava dalla giurisdizione del giu-dice ordinario, essendo devoluta alla cognizione del giudice ammi-nistrativo, con la conseguente non compromettibilità in arbitri dellalite.3.- Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidando il gravamead un solo motivo, illustrato da memoria.Resiste l'Asl con controricorso illustrato da memoria, concludendoper l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua in-fondatezza.3 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleNumero di raccolta generale 11340/2026ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. Data pubblicazione 27/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo ed unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dedu-ce “Violazione ed errata applicazione degli artt. 5 della L. 1034/71e 33 comma 1 del D. Lgs. 80/1998, come sostituito dalla L. 205/2000, art. 7, lett. a), nel testo risultante dal dispositivo della sen-tenza della Corte Cost. n. 204 del 2004, in relazione all' art. 360co. 1 n. 1 c.p.c. per avere la Corte territoriale, attraverso una deci-sione illogica e apodittica, accolto l'eccezione dell'[OSCURATO:PERSONA]. 9 di Locri (appellante) in relazione al difetto di giurisdizione delgiudice ordinario in favore di quello amministrativo e, per l'effetto,annullato il lodo arbitrale emesso in Locri il 17 dicembre del 2008.Nullità della sentenza”.5.- Il mezzo è fondato.Come si desume da quanto esposto nella precedente parte narrati-va della presente ordinanza, la Corte territoriale ha ritenuto la con-troversia non compromettibile in arbitri, in quanto la determinazio-ne del 4 maggio 2005 dell'Asl costituirebbe esercizio di un poterediscrezionale di individuazione delle sopravvenute necessità dell'A-zienda.Ora, tenuto conto della domanda della ricorrente – che era direttaad ottenere il pagamento delle prestazioni di ricovero non solo deglianziani non autorizzati, ma anche di quelli autorizzati – è evidenteche, almeno per questa parte, il rapporto tra PA ed erogatore pri-vato era caratterizzato dalla coppia diritto-obbligo e, dunque, che ilprovvedimento amministrativo di riduzione del numero degli anzia-ni ricoverabili rimaneva del tutto estraneo alla vicenda, caratteriz-zata da una mera pretesa concernente “indennità, canoni ed altricorrispettivi” a norma dell'art. 133, primo comma, lettera c) delcod. proc. amm.4 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Numero di raccolta generale 11340/2026Ma, a dire il vero, anche per la residua parte il rapporto predettoData pubblicazione 27/04/2026era qualificabile come privatistico e caratterizzato da una posizionedel tutto paritetica tra PA e privato, sol che si consideri che l'attocon cui l'Asl comunicò di trovarsi in “ristrettezze economiche” (sen-tenza pagina 3) non poteva certo incidere sul contratto stipulato trale parti.L'Asl, infatti, è soggetto privo della capacità di imporre un tetto fi-nanziario ai singoli erogatori privati (essendo tale potere riservatoalla Regione) e di ridurre quindi in via autoritativa le prestazionicontrattualmente e precedentemente convenute, potendo soltantoemettere provvedimenti diretti a far eseguire e rispettare i limiti fi-nanziari di spesa fissati dalla Regione tramite la Giunta regionale(tale riparto di competenze è ben chiarito, per la regione Calabria eper gli anni 2005-2006, dall'art. 9 della legge 19 marzo 2004 n°11, applicabile ratione temporis).Ne deriva che, in ogni caso, e cioè sia per gli anziani autorizzati, siaper quelli non autorizzati, l'oggetto del giudizio arbitrale verteva suun diritto soggettivo dell'erogatore del tutto disponibile tra le parti.In ogni caso, anche ammesso che la comunicazione dell'Asl di tro-varsi in “ristrettezze economiche” fosse qualificabile come provve-dimento amministrativo modificativo della disciplina contrattuale,giova rammentare che la controversia sarebbe ancora devolvibile inarbitri.Infatti, la circostanza che la modifica contrattuale, giustificativadella richiesta di riduzione del numero dei posti di ricovero, sia sta-ta introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo non in-cide sulla natura della controversia, che continua a collocarsi a val-le del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l'esistenza delcredito dell'Amministrazione in ragione di criteri previamente defi-niti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli ac-cordi con la ASL.5 di 6Numero registro generale 6382/2021Numero sezionale 3942/2025Ed invero, come già deciso da questa Corte, il contratto per la re-Numero di raccolta generale 11340/2026golamentazione delle prestazioni sanitarie concluso exD ataa rptu.b blic8az-ione 27/04/2026quinquies D. Lgs. n. 502 del 1992 è a tutti gli effetti un contratto didiritto privato che non concorre alla determinazione dell'azione au-toritativa della P.A., ma si pone a valle di essa recependo – qualecontenuto vincolato – il budget fissato dagli atti amministrativi diprogrammazione (sul che si veda da ultimo Cass., Sez. Un., 28agosto 2025 n° 24074, con menzione di altri precedenti, citata dal-lo stesso Procuratore generale nella sua requisitoria).Nella memoria illustrativa la resistente fa osservare che il prece-dente ora citato (Cass. SU n° 24074/25) sarebbe superato daCass., Sez. Un., 25 settembre 2025, n° 26080.Il rilievo non è per nulla condivisibile, posto che quest'ultima deci-sione ha affrontato e risolto il tema del riparto tra il giudice ammi-nistrativo (GA) e quello ordinario (GO) nella domanda risarcitoriaformulata dal privato per avere in buona fede confidato nella legit-timità del provvedimento amministrativo (annullato davanti al GA):fattispecie del tutto diversa da quella che qui ci occupa.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con ri-messione della causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in di-versa composizione, che provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il motivo di ricorso, e dichiara la giurisdizionedell'Autorità giudiziaria ordinaria. Cassa e rinvia alla Corte d'appellodi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025, nella camera diconsiglio della prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino6 di 6
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