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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 40122/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in particolare, la doglianza proposta dal ricorrente risulta manifestamente infondata, atteso che non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, rilevando, del tutto erroneamente, come la motivazione offerta dalla Corte di appello si sia limitata ad un richiamo per relationem ai contenuti della sentenza di primo grado, laddove invece il provvedimento impugnato offre una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in particolare, la doglianza proposta dal ricorrente risulta manifestamente infondata, atteso che non si confronta affatto con il provvedimento impugnato, rilevando, del tutto erroneamente, come la motivazione offerta dalla Corte di appello si sia limitata ad un richiamo per relationem ai contenuti della sentenza di primo grado, laddove invece il provvedimento impugnato offre una approfondita ed autonoma enunciazione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40122/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris