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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 15056/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 418/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3697/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1983; avverso la sentenza del 21 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 468 e 470 cod. pen., perché, nella sua qualità di rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., poneva in vendita giocattoli e pezzi di materiale tecnico con marchio CE contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15056/2025 Roma, lì, 15/04/2025

2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 179, 601 e 429 cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado d’appello.

3. Il ricorso è fondato.

Il giudizio di appello è stato celebrato secondo il rito cartolare.

Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale de vizio denunciato), è emerso che il decreto di citazione è stato notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile al difensore di fiducia dell’imputato e non risultano depositate conclusioni scritte.

Non vi è prova, quindi, che il difensore abbia avuto conoscenza effettiva del decreto di citazione in appello.

E tanto determina, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità generale, non sanata e tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione.

4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Bari per il giudizio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso.

Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 418/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3697/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 novembre 1983; avverso la sentenza del 21 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 468 e 470 cod. pen., perché, nella sua qualità di rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., poneva in vendita giocattoli e pezzi di materiale tecnico con marchio CE contraffatto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15056/2025 Roma, lì, 15/04/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 179, 601 e 429 cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado d’appello. 3. Il ricorso è fondato. Il giudizio di appello è stato celebrato secondo il rito cartolare. Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale de vizio denunciato), è emerso che il decreto di citazione è stato notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile al difensore di fiducia dell’imputato e non risultano depositate conclusioni scritte. Non vi è prova, quindi, che il difensore abbia avuto conoscenza effettiva del decreto di citazione in appello. E tanto determina, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità generale, non sanata e tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. 4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Bari per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso. Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli