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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24844/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 10 aprile 2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lacondanna inflitta [OSCURATO:PERSONA] per il reato di uso di atto falso, segnatamente di unpermesso di soggiorno spagnolo esibito in data 12 luglio 2022 durante un controllodi Polizia.La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità all’imputato della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta,in quanto per accertare la contraffazione del documento si erano resi necessariaccertamenti tecnici da parte della polizia scientifica, nonché la circostanza che ilprevenuto l’avesse esibito anche in occasione dell’arresto subito per altri reati.

Ha,inoltre, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendoriferimento ai numerosi precedenti penali annoverati da [OSCURATO:PERSONA], ritenuti indicatividi una personalità negativa.

Ha, infine, disatteso la richiesta di applicazione di penesostitutive ritenendole inidonee a garantire la funzione rieducativa della pena,avuto riguardo, oltre che ai precedenti penali dell’imputato, all’assenza, alla datadel fatto, di una stabile attività lavorativa, di un regolare domicilio e di un adeguatoinserimento sociale.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore diTarek [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. eil vizio di motivazione, sul rilievo che il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto si era fatto dipendere da elementi - qualila necessità di accertamenti tecnici sulla falsità del documento e la sua esibizionein occasione dell’arresto per altri reati - tuttavia non ostativi all’applicazionedell’istituto, senza procedere, invece, a una valutazione complessiva dell’offesa,delle modalità della condotta e dell’assenza di abitualità, con la conseguenza chesi era resa al riguardo una motivazione errata in diritto ed anche apparente o,comunque, manifestamente illogica.- Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 62-bis cod. pen.e il vizio di motivazione, deducendo che il diniego delle circostanze attenuantigeneriche era stato giustificato con esclusivo riferimento ai precedenti penalidell’imputato, senza esaminare gli elementi prospettati dalla difesa, anchemediante memoria depositata in appello, relativi alla condotta successiva al reato,al percorso di reinserimento sociale, alla situazione lavorativa e familiare, ritenutisintomatici di una personalità meritevole di un trattamento sanzionatorio- Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 689 del 1981, come modificata dal d.lgs. n. 150 del2022, e il vizio di motivazione, per essere stati posti a fondamento del rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (semilibertà,lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) i soli precedenti penali dell’imputatononché la sua condizione soggettiva all’epoca del fatto, senza alcunaconsiderazione della sua sopravvenuta attività lavorativa, del matrimonio contrattocon una cittadina italiana e del suo più stabile inserimento sociale, elementi(comprovati da documentazione allegata a memoria difensiva depositata) rilevantiai fini della prognosi richiesta dalla disciplina delle pene sostitutive.3.

Il difensore del ricorrente in data 14 aprile 2026 ha depositato memoriacon la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso nella lorointegralità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.1.

È infondato il primo motivo.Il diniego di riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. risulta corredato da completa e congruamotivazione.Ancorché il giudizio sulla tenuità del fatto richieda una valutazione complessae congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo(Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), tuttavia non è necessaria ladisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647).

Sicché, deve ritenersi adeguatamente motivato il diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che abbiadato conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti, overitenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello hacorrettamente assegnato decisivo rilievo all’entità del pericolo per l’ordine pubblicoderivante dall’uso del permesso di soggiorno contraffatto da parte di [OSCURATO:PERSONA],che gli consentiva di soggiornare illegalmente nei Paesi europei e, altresì, disottrarsi ai controlli dell’Autorità.

Gravità del pericolo, del resto, attestata dallacircostanza che egli avesse fatto uso del menzionato documento anche in altreoccasioni, tanto comprovando anche l’abitualità del suo comportamento,preclusiva all’applicazione dell’istituto invocato.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Questa Corte ha affermato che, in tema di concessione delle circostanzerientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art.133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, maha precisato che della stessa può essere escluso il rilievo con motivazione fondatasu altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede dilegittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,Carillo, Rv. 275509 – 03).È, dunque, corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazionecon la quale la Corte territoriale ha negato all’imputato il beneficio richiestovalorizzando i suoi numerosi precedenti penali, ritenuti indicativi della sua negativapersonalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01).

Trattasi,peraltro, di motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, èinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli,Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio ed altri,Rv. 229768 – 01).3.

È, invece, fondato il terzo motivo.3.1.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, anche aseguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniegodella sostituzione della pena detentiva, non implica necessariamente l'esame ditutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificatoanche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativoall'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025,dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).

È stato, così, precisato che il giudice puòrespingere la richiesta di applicazione di pene detentive brevi, anche facendoesclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01).3.2.

Tenuto conto di tali condivisibili criteri interpretativi, deve riconoscersiche la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del diniego diapplicazione delle pene sostitutive è manifestamente carente.La Corte territoriale si è, infatti, sottratta alla valutazione compositarichiestale, che le imponeva di chiarire le ragioni per le quali i numerosi e graviprecedenti penali annoverati dall’imputato, segnatamente quelli in materia didroga commessi nel periodo 2007 – 2011 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata),fossero in concreto sintomatici della sua personalità pervicacemente antisociale e,avuto riguardo anche alle sue condizioni di vita riferite all’attualità (come dedottedalla difesa con memoria depositata nel corso del giudizio di appello), rilevanti aifini della formulazione di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioniafferenti alle richieste pene sostitutive.3.3.

Sul punto, giova precisare che, in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la loro applicazione o il loro diniego deve passare per unavalutazione del giudice di merito calibrata sul tipo di sanzione sostitutiva richiestae sul tipo di reato che ne giustifica l’applicazione, onde verificarne concretamentela specifica attitudine rieducativa dell’imputato, la cui personalità, oltretutto, deveessere considerata nel suo divenire, ossia, tenendo conto anche delle suecondizioni di vita nel momento in cui la richiesta ex art. 20-bis cod. pen. èformulata, al fine di effettuare una prognosi effettiva circa la sua capacità dirispettare le prescrizioni afferenti alla pena sostitutiva invocata.3.4.

Tanto comporta l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua,affinché il giudice del rinvio ripeta l’esame circa la sussistenza dei presupposti perla concessione all’imputato delle pene sostitutive brevi richieste sulla base deiprincipi di diritto enunciati.4.

Va, pertanto, disposto l’annullamento della sentenza impugnata,limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto allaCorte di appello di Perugia.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 10 aprile 2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive e ladichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lacondanna inflitta [OSCURATO:PERSONA] per il reato di uso di atto falso, segnatamente di unpermesso di soggiorno spagnolo esibito in data 12 luglio 2022 durante un controllodi Polizia.La Corte territoriale ha escluso l’applicabilità all’imputato della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta,in quanto per accertare la contraffazione del documento si erano resi necessariaccertamenti tecnici da parte della polizia scientifica, nonché la circostanza che ilprevenuto l’avesse esibito anche in occasione dell’arresto subito per altri reati. Ha,inoltre, negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendoriferimento ai numerosi precedenti penali annoverati da [OSCURATO:PERSONA], ritenuti indicatividi una personalità negativa. Ha, infine, disatteso la richiesta di applicazione di penesostitutive ritenendole inidonee a garantire la funzione rieducativa della pena,avuto riguardo, oltre che ai precedenti penali dell’imputato, all’assenza, alla datadel fatto, di una stabile attività lavorativa, di un regolare domicilio e di un adeguatoinserimento sociale.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore diTarek [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. eil vizio di motivazione, sul rilievo che il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto si era fatto dipendere da elementi - qualila necessità di accertamenti tecnici sulla falsità del documento e la sua esibizionein occasione dell’arresto per altri reati - tuttavia non ostativi all’applicazionedell’istituto, senza procedere, invece, a una valutazione complessiva dell’offesa,delle modalità della condotta e dell’assenza di abitualità, con la conseguenza chesi era resa al riguardo una motivazione errata in diritto ed anche apparente o,comunque, manifestamente illogica.- Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 62-bis cod. pen.e il vizio di motivazione, deducendo che il diniego delle circostanze attenuantigeneriche era stato giustificato con esclusivo riferimento ai precedenti penalidell’imputato, senza esaminare gli elementi prospettati dalla difesa, anchemediante memoria depositata in appello, relativi alla condotta successiva al reato,al percorso di reinserimento sociale, alla situazione lavorativa e familiare, ritenutisintomatici di una personalità meritevole di un trattamento sanzionatorio- Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 689 del 1981, come modificata dal d.lgs. n. 150 del2022, e il vizio di motivazione, per essere stati posti a fondamento del rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva (semilibertà,lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) i soli precedenti penali dell’imputatononché la sua condizione soggettiva all’epoca del fatto, senza alcunaconsiderazione della sua sopravvenuta attività lavorativa, del matrimonio contrattocon una cittadina italiana e del suo più stabile inserimento sociale, elementi(comprovati da documentazione allegata a memoria difensiva depositata) rilevantiai fini della prognosi richiesta dalla disciplina delle pene sostitutive.3. Il difensore del ricorrente in data 14 aprile 2026 ha depositato memoriacon la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso nella lorointegralità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.1. È infondato il primo motivo.Il diniego di riconoscimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. risulta corredato da completa e congruamotivazione.Ancorché il giudizio sulla tenuità del fatto richieda una valutazione complessae congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, aisensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), tuttavia non è necessaria ladisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone,Rv. 274647). Sicché, deve ritenersi adeguatamente motivato il diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che abbiadato conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti, overitenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte di appello hacorrettamente assegnato decisivo rilievo all’entità del pericolo per l’ordine pubblicoderivante dall’uso del permesso di soggiorno contraffatto da parte di [OSCURATO:PERSONA],che gli consentiva di soggiornare illegalmente nei Paesi europei e, altresì, disottrarsi ai controlli dell’Autorità. Gravità del pericolo, del resto, attestata dallacircostanza che egli avesse fatto uso del menzionato documento anche in altreoccasioni, tanto comprovando anche l’abitualità del suo comportamento,preclusiva all’applicazione dell’istituto invocato.2. Il secondo motivo è inammissibile.Questa Corte ha affermato che, in tema di concessione delle circostanzerientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art.133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, maha precisato che della stessa può essere escluso il rilievo con motivazione fondatasu altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede dilegittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,Carillo, Rv. 275509 – 03).È, dunque, corretta in diritto e non manifestamente illogica la motivazionecon la quale la Corte territoriale ha negato all’imputato il beneficio richiestovalorizzando i suoi numerosi precedenti penali, ritenuti indicativi della sua negativapersonalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01). Trattasi,peraltro, di motivazione che, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, èinsindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli,Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio ed altri,Rv. 229768 – 01).3. È, invece, fondato il terzo motivo.3.1. La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che, anche aseguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniegodella sostituzione della pena detentiva, non implica necessariamente l'esame ditutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificatoanche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativoall'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025,dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01). È stato, così, precisato che il giudice puòrespingere la richiesta di applicazione di pene detentive brevi, anche facendoesclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla lorovalutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concretamotivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosidella finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio direcidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 4, n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina,Rv. 288210 – 01; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348 - 01).3.2. Tenuto conto di tali condivisibili criteri interpretativi, deve riconoscersiche la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno del diniego diapplicazione delle pene sostitutive è manifestamente carente.La Corte territoriale si è, infatti, sottratta alla valutazione compositarichiestale, che le imponeva di chiarire le ragioni per le quali i numerosi e graviprecedenti penali annoverati dall’imputato, segnatamente quelli in materia didroga commessi nel periodo 2007 – 2011 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata),fossero in concreto sintomatici della sua personalità pervicacemente antisociale e,avuto riguardo anche alle sue condizioni di vita riferite all’attualità (come dedottedalla difesa con memoria depositata nel corso del giudizio di appello), rilevanti aifini della formulazione di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioniafferenti alle richieste pene sostitutive.3.3. Sul punto, giova precisare che, in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la loro applicazione o il loro diniego deve passare per unavalutazione del giudice di merito calibrata sul tipo di sanzione sostitutiva richiestae sul tipo di reato che ne giustifica l’applicazione, onde verificarne concretamentela specifica attitudine rieducativa dell’imputato, la cui personalità, oltretutto, deveessere considerata nel suo divenire, ossia, tenendo conto anche delle suecondizioni di vita nel momento in cui la richiesta ex art. 20-bis cod. pen. èformulata, al fine di effettuare una prognosi effettiva circa la sua capacità dirispettare le prescrizioni afferenti alla pena sostitutiva invocata.3.4. Tanto comporta l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua,affinché il giudice del rinvio ripeta l’esame circa la sussistenza dei presupposti perla concessione all’imputato delle pene sostitutive brevi richieste sulla base deiprincipi di diritto enunciati.4. Va, pertanto, disposto l’annullamento della sentenza impugnata,limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto allaCorte di appello di Perugia. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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