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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 agosto 1982

Cassazione n. 27587/2026

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di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1982avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di Matera;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letla la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori che ha concluso per la conversione del ricorso in appelloRITENUTO IN FATTO1.Il Procuratore della Repubblica di Matera ricorre avverso la sentenza concui il Tribunale di Matera, in data 27 gennaio 2026, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto, in relazioneal reato di oltraggio a pubblico ufficiale.2.

Ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi di ricorso.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 341-biscod. pen.Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’elemento del nesso funzionalerichiesto dalla norma incriminatrice in senso restrittivo, senza considerare che ilrequisito di fattispecie evocato dalla locuzione “a causa o nell’esercizio dellefunzioni” non presuppone che l’offesa contenga un riferimento esplicito all’atto incorso, né che sia intelleggibile o ricostruibile una specifica motivazionesoggettiva dell’agente rispetto alla prestazione.

È sufficiente che l’offesa sicollochi oggettivamente nel contesto dell’esercizio delle funzioni o siacausalmente collegata all’atto di ufficio, secondo un criterio di connessionefunzionale.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 554-ter, 129, 125, comma 3, 546 cod. proc. pen.La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art.554-ter con declaratoria di non doversi procedere per insussistenza del fatto,sulla base di un giudizio di non intellegibilità del collegamento dell’offesa con lavisita medica; dunque, su un profilo che richiede valutazioni ricostruttive e, sedel caso, accertamenti istruttori tipici del dibattimento.Anche la motivazione resa è meramente apparente.2.3.

Il terzo motivo deduce vizi della motivazione, in quanto carente,illogica e contraddittoria.Il nesso funzionale, ove la condotta sia contestuale all’atto di ufficio, nondipende dalla decifrazione del movente o da un riferimento verbale esplicito allostesso atto.3.

Il Procuratore generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In ordine logico, va anzitutto verificata la ammissibilità del ricorso,proposto in via diretta avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa, exart. 554-ter cod. proc. pen., in esito al l 'udienza di comparizionepredibattimentale.2.

Secondo un primo orientamento, che ha registrato diverse adesioni, talesentenza non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché, anorma dell'art. 569, cod. proc. pen., il ricorso per saltum è proponibile soloavverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovverocontro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, n. 6068 del11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 – 01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025,Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella).

In caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve dunque - secondo i fautori di questaimpostazione - essere qualificata come appello.Le pronunzie che ne sono espressione hanno evidenziato, a supporto dellatesi della non impugnabilità, vari ordini di ragioni.Anzitutto, rileva, sul piano testuale, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen.che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", usa una formula che evoca lacelebrazione del giudizio ed osta all'estensione - ove non espressamente prevista- del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che,invece, precedono il giudizio.Sotto altro profilo, va considerata la specificità del regime impugnatoriodettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., che consente la proposizionedell’appello e ricalca il meccanismo definito dall'art. 428 cod. proc. pen. per lesentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare.

Gliepiloghi dell’appello sono tipizzati dalla precitata norma e possono consisterenella conferma della sentenza, nella modifica della formula di proscioglimento,nella fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale erisultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti del giudizio di cassazionetipizzati dagli artt. 620 e ss. cod. proc. pen.Un tratto peculiare delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-tercod. proc. pen. è la loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies,come accade per quelle pronunciate all’esito dell’udienza preliminare in forza delcombinato disposto di cui agi artt. 425 e 434 e ss. cod. proc. pen.3.

In senso contrario, si è osservato, in pochi arresti, che la sentenza dinon luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esitoall'udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile anche con ricorsoper cassazione per saltum, seppure per fare valere soltanto vizi di legittimità, inquanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla sentenza di primogrado senza alcuna specificazione, non limita la proponibilità immediatadell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito (Sez. 3, n.22003 del 12/02/2026, Pmt, non massimata).4.

Ritiene il Collegio di aderire al primo degli orientamenti in contrasto, pertutte le ragioni che si sono supra indicate, e soprattutto per la peculiarità dellasentenza in discorso, siccome suscettibile di revoca, ma anche per la specificitàdegli epiloghi decisori enunciati dall’art. 554-quater cod. proc. pen.5.

In ogni caso, il ricorrente denuncia, oltre a profili di violazione di legge,anche vizi di motivazione, nelle varie declinazioni della omissione ed illogicità delpercorso logico argomentativo posto a base della sentenza impugnata.Poiché il ricorso diretto per cassazione, a norma dell'art. 569, comma 3,cod. proc. pen. - come detto - può essere proposto soltanto per violazione dilegge, per tale dovendosi intendere, con riferimento alla motivazione, lamancanza dei soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa -situazione che non ricorre nella specie - il ricorso proposto deve esserequalificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello diMatera perché proceda al giudizio secondo le forme e i principi dettati dall'art.554-quater cod. proc. pen.

P.Q.MConvertendo il ricorso in atto di appello, trasmette gli atti alla Corte di appello diPotenza.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1982avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di Matera;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letla la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori che ha concluso per la conversione del ricorso in appelloRITENUTO IN FATTO1.Il Procuratore della Repubblica di Matera ricorre avverso la sentenza concui il Tribunale di Matera, in data 27 gennaio 2026, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto, in relazioneal reato di oltraggio a pubblico ufficiale.2. Ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi di ricorso.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 341-biscod. pen.Il Tribunale ha erroneamente interpretato l’elemento del nesso funzionalerichiesto dalla norma incriminatrice in senso restrittivo, senza considerare che ilrequisito di fattispecie evocato dalla locuzione “a causa o nell’esercizio dellefunzioni” non presuppone che l’offesa contenga un riferimento esplicito all’atto incorso, né che sia intelleggibile o ricostruibile una specifica motivazionesoggettiva dell’agente rispetto alla prestazione. È sufficiente che l’offesa sicollochi oggettivamente nel contesto dell’esercizio delle funzioni o siacausalmente collegata all’atto di ufficio, secondo un criterio di connessionefunzionale.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 554-ter, 129, 125, comma 3, 546 cod. proc. pen.La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art.554-ter con declaratoria di non doversi procedere per insussistenza del fatto,sulla base di un giudizio di non intellegibilità del collegamento dell’offesa con lavisita medica; dunque, su un profilo che richiede valutazioni ricostruttive e, sedel caso, accertamenti istruttori tipici del dibattimento.Anche la motivazione resa è meramente apparente.2.3. Il terzo motivo deduce vizi della motivazione, in quanto carente,illogica e contraddittoria.Il nesso funzionale, ove la condotta sia contestuale all’atto di ufficio, nondipende dalla decifrazione del movente o da un riferimento verbale esplicito allostesso atto.3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine logico, va anzitutto verificata la ammissibilità del ricorso,proposto in via diretta avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa, exart. 554-ter cod. proc. pen., in esito al l 'udienza di comparizionepredibattimentale.2. Secondo un primo orientamento, che ha registrato diverse adesioni, talesentenza non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché, anorma dell'art. 569, cod. proc. pen., il ricorso per saltum è proponibile soloavverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovverocontro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, n. 6068 del11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 – 01; Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del 05/11/025,Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella). In caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve dunque - secondo i fautori di questaimpostazione - essere qualificata come appello.Le pronunzie che ne sono espressione hanno evidenziato, a supporto dellatesi della non impugnabilità, vari ordini di ragioni.Anzitutto, rileva, sul piano testuale, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen.che, riferendosi alla "sentenza di primo grado", usa una formula che evoca lacelebrazione del giudizio ed osta all'estensione - ove non espressamente prevista- del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedere che,invece, precedono il giudizio.Sotto altro profilo, va considerata la specificità del regime impugnatoriodettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., che consente la proposizionedell’appello e ricalca il meccanismo definito dall'art. 428 cod. proc. pen. per lesentenze di non luogo a procedere emesse all'esito di udienza preliminare. Gliepiloghi dell’appello sono tipizzati dalla precitata norma e possono consisterenella conferma della sentenza, nella modifica della formula di proscioglimento,nella fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti al Tribunale erisultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti del giudizio di cassazionetipizzati dagli artt. 620 e ss. cod. proc. pen.Un tratto peculiare delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-tercod. proc. pen. è la loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell'art. 554-quinquies,come accade per quelle pronunciate all’esito dell’udienza preliminare in forza delcombinato disposto di cui agi artt. 425 e 434 e ss. cod. proc. pen.3. In senso contrario, si è osservato, in pochi arresti, che la sentenza dinon luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esitoall'udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile anche con ricorsoper cassazione per saltum, seppure per fare valere soltanto vizi di legittimità, inquanto il disposto dell'art. 569 cod. proc. pen., nel riferirsi alla sentenza di primogrado senza alcuna specificazione, non limita la proponibilità immediatadell'impugnativa alle sentenze emesse in esito al giudizio di merito (Sez. 3, n.22003 del 12/02/2026, Pmt, non massimata).4. Ritiene il Collegio di aderire al primo degli orientamenti in contrasto, pertutte le ragioni che si sono supra indicate, e soprattutto per la peculiarità dellasentenza in discorso, siccome suscettibile di revoca, ma anche per la specificitàdegli epiloghi decisori enunciati dall’art. 554-quater cod. proc. pen.5. In ogni caso, il ricorrente denuncia, oltre a profili di violazione di legge,anche vizi di motivazione, nelle varie declinazioni della omissione ed illogicità delpercorso logico argomentativo posto a base della sentenza impugnata.Poiché il ricorso diretto per cassazione, a norma dell'art. 569, comma 3,cod. proc. pen. - come detto - può essere proposto soltanto per violazione dilegge, per tale dovendosi intendere, con riferimento alla motivazione, lamancanza dei soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa -situazione che non ricorre nella specie - il ricorso proposto deve esserequalificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello diMatera perché proceda al giudizio secondo le forme e i principi dettati dall'art.554-quater cod. proc. pen. P.Q.MConvertendo il ricorso in atto di appello, trasmette gli atti alla Corte di appello diPotenza.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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