Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20322/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 13 – n. 587/2018, depositata il 5 febbraio2018;Numero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensioneintegrativa [OSCURATO:PERSONA] n. 00145762, richiedeva all’INPS edall’Agenzia delle Entrate il rilascio di una certificazionetrattamenti pensionistici complementari percepiti, ai sensidell’art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.2.

Stante il silenzio serbato dalle due Amministrazioni, lacontribuente proponeva quindi ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, qualificando talesilenzio come silenzio-rigetto di istanza di rimborso.

LaCommissione adìta, con sentenza n. 8505/2016, depositatal’11 aprile 2016, previa estromissione dell’INPS accoglieva ilricorso, disponendo che l’Agenzia delle Entrate provvedesse alrimborso, in favore della ricorrente, delle somme non dovuteversate dal sostituto d’imposta, con gli interessi legali dalladomanda, e compensando per ½ le spese legali, con condannadell’Ufficio alla rifusione della restante metà.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 13, consentenza n. 587/2018, pronunciata il 15 novembre 2017, edepositata in segreteria il 5 febbraio 2018, rigettava l’appello,compensando le spese di lite.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 5 settembre 2018).R.G.

N. 26319/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026Carpinella [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso [«1.

Violazione delcombinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenzaimpugnata, nella parte in cui non ha rilevato l’improponibilitàdel ricorso introduttivo, che non riguarda l’impugnazione delsilenzio-rifiuto avverso un’istanza di rimborso di una sommaindividuata nel quantum – e come tale rientrante nel numerusclausus degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazionefiscale che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sonosuscettibili di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie– bensì l’impugnazione della mancata risposta ad un’istanzadella parte privata, rivolta all’INPS ed inoltrata all’Ufficio, diapplicazione, al trattamento pensionistico, della disciplina di cuiall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, e di rilascio di unacertificazione attestante l’importo imponibile della pensioneintegrativa, da esibire all’Agenzia delle entrate.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso [«2.

Nullità dellasentenza per motivazione assolutamente contraddittoria, inviolazione del combinato disposto degli artt. 111, VI comma,R.G.

N. 26319/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/202661 e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132, II comma, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché inrelazione all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c.»], l’Agenzia delleentrate eccepisce, in via subordinata, la nullità della sentenzaimpugnata, per assoluta ed insanabile contraddittorietà dellamotivazione, che impedirebbe di percepire il percorso logicoseguito nella formazione del convincimento, impedendoqualsiasi effettivo e reale controllo circa l’esattezza e la logicitàdella decisione assunta.

In particolare, ad avviso dell’Ufficio,l’argomentazione circa la ritenuta applicabilità, rispetto allaparte contribuente, del regime fiscale definito dall’art. 11,comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sarebbe poi contraddetta dalpassaggio motivazionale, in cui si dà atto che «la mancatatassazione delle pensioni complementari per i dipendentipubblici – la non predisposizione da parte del Governo didecreti legislativi su delega ex art. 1, comma 2, lett. p), legge243/2004 – giustifica un diverso trattamento fiscale per glistessi, rispetto alla normativa generale introdotta dallegislatore, cioè il D.Lgs. 252/2005», laddove si riconosce aidipendenti pubblici in quiescenza un regime fiscale diverso daquello recato dal succitato d.lgs. n. 252/2005.1.3.

Con il terzo motivo di ricorso [«3.

Violazione/falsaapplicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005,n. 252, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»],l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, nellaparte in cui ha ritenuto applicabile ai dipendenti pubblici ilregime fiscale agevolato di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs.n. 252 del 2005, trascurando che il successivo articolo 23,R.G.

N. 26319/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026comma 6, dispone che ai dipendenti pubblici continua adapplicarsi la disciplina fiscale ordinaria, fino all’emanazione diun successivo decreto delegato, riguardante gli ex dipendentipubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenzialicomplementari, che non è mai stato adottato dal Governo.1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, infine [«4.Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, deld.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art.64, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], la ricorrente censura ladecisione della C.T.R. nella parte in cui non ha considerato chetutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborsoerano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30settembre 1999 (con la precisazione che la gestionecomplementare dell’Inps era stata soppressa a partire dal 1°ottobre 1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7,d.lgs. n. 252/2005, ai medesimi importi non era applicabile ilregime impositivo agevolato di cui all’articolo 11, del medesimotesto normativo.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è fondato.Come già ritenuto da questa Corte (Cass. 24 ottobre 2019, n.28377), in fattispecie analoga, è pacifico che nella specie nonsi sia in presenza di una richiesta di rimborso IRPEF, ma di unarichiesta di applicazione del trattamento fiscale previstodall’art. 11, comma 6, d.ls. n. 252/2005, e di rilascio dicertificazione in cui si attesti il nuovo importo imponibile dellapensione complementare, rideterminato secondo il ricalcoloR.G.

N. 26319/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’aliquota fiscale del 15%, ai sensi dell’art. 11, comma 6,d.lgs. n. 252/2005, al fine di poterlo esibire all’Agenzia delleEntrate.Manca, quindi, un’istanza di rimborso specifica e determinata,per cui non appare configurabile un silenzio-rifiuto impugnabiledinanzi al giudice tributario.

Infatti, le domande di rimborso,prive delle indicazioni inerenti gli estremi del versamento e gliimporti relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonchédella indicazione degli importi richiesti in restituzione, nonpossono considerarsi giuridicamente valide e non sono,dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile, in quanto non consentono di valutare lafondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile conil successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacunepredette, deposito che è comunque tardivo, in quantointervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbedovuto neppure essere iniziato (cfr. Cass. 30 novembre 2012,n. 21400; Cass. 20 marzo 2000, n. 3250).2.2.

All’accoglimento del primo motivo consegue quindi lacassazione della sentenza impugnata; non sussistendo lanecessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario.Gli altri motivi restano assorbiti.3.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellacontribuente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito.

P.Q.MR.G.

N. 26319/2018 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restantimotivi.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Compensa integralmente tra le pari le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 26319/2018 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 13 – n. 587/2018, depositata il 5 febbraio2018;Numero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensioneintegrativa [OSCURATO:PERSONA] n. 00145762, richiedeva all’INPS edall’Agenzia delle Entrate il rilascio di una certificazionetrattamenti pensionistici complementari percepiti, ai sensidell’art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.2. Stante il silenzio serbato dalle due Amministrazioni, lacontribuente proponeva quindi ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, qualificando talesilenzio come silenzio-rigetto di istanza di rimborso. LaCommissione adìta, con sentenza n. 8505/2016, depositatal’11 aprile 2016, previa estromissione dell’INPS accoglieva ilricorso, disponendo che l’Agenzia delle Entrate provvedesse alrimborso, in favore della ricorrente, delle somme non dovuteversate dal sostituto d’imposta, con gli interessi legali dalladomanda, e compensando per ½ le spese legali, con condannadell’Ufficio alla rifusione della restante metà.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 13, consentenza n. 587/2018, pronunciata il 15 novembre 2017, edepositata in segreteria il 5 febbraio 2018, rigettava l’appello,compensando le spese di lite.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorsonotificato il 5 settembre 2018).R.G. N. 26319/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026Carpinella [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattromotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione delcombinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenzaimpugnata, nella parte in cui non ha rilevato l’improponibilitàdel ricorso introduttivo, che non riguarda l’impugnazione delsilenzio-rifiuto avverso un’istanza di rimborso di una sommaindividuata nel quantum – e come tale rientrante nel numerusclausus degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazionefiscale che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sonosuscettibili di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie– bensì l’impugnazione della mancata risposta ad un’istanzadella parte privata, rivolta all’INPS ed inoltrata all’Ufficio, diapplicazione, al trattamento pensionistico, della disciplina di cuiall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, e di rilascio di unacertificazione attestante l’importo imponibile della pensioneintegrativa, da esibire all’Agenzia delle entrate.1.2. Con il secondo motivo di ricorso [«2. Nullità dellasentenza per motivazione assolutamente contraddittoria, inviolazione del combinato disposto degli artt. 111, VI comma,R.G. N. 26319/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/202661 e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132, II comma, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché inrelazione all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c.»], l’Agenzia delleentrate eccepisce, in via subordinata, la nullità della sentenzaimpugnata, per assoluta ed insanabile contraddittorietà dellamotivazione, che impedirebbe di percepire il percorso logicoseguito nella formazione del convincimento, impedendoqualsiasi effettivo e reale controllo circa l’esattezza e la logicitàdella decisione assunta. In particolare, ad avviso dell’Ufficio,l’argomentazione circa la ritenuta applicabilità, rispetto allaparte contribuente, del regime fiscale definito dall’art. 11,comma 6, d.lgs. n. 252/2005, sarebbe poi contraddetta dalpassaggio motivazionale, in cui si dà atto che «la mancatatassazione delle pensioni complementari per i dipendentipubblici – la non predisposizione da parte del Governo didecreti legislativi su delega ex art. 1, comma 2, lett. p), legge243/2004 – giustifica un diverso trattamento fiscale per glistessi, rispetto alla normativa generale introdotta dallegislatore, cioè il D.Lgs. 252/2005», laddove si riconosce aidipendenti pubblici in quiescenza un regime fiscale diverso daquello recato dal succitato d.lgs. n. 252/2005.1.3. Con il terzo motivo di ricorso [«3. Violazione/falsaapplicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005,n. 252, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»],l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, nellaparte in cui ha ritenuto applicabile ai dipendenti pubblici ilregime fiscale agevolato di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs.n. 252 del 2005, trascurando che il successivo articolo 23,R.G. N. 26319/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026comma 6, dispone che ai dipendenti pubblici continua adapplicarsi la disciplina fiscale ordinaria, fino all’emanazione diun successivo decreto delegato, riguardante gli ex dipendentipubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenzialicomplementari, che non è mai stato adottato dal Governo.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine [«4.Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, deld.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art.64, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.»], la ricorrente censura ladecisione della C.T.R. nella parte in cui non ha considerato chetutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborsoerano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30settembre 1999 (con la precisazione che la gestionecomplementare dell’Inps era stata soppressa a partire dal 1°ottobre 1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7,d.lgs. n. 252/2005, ai medesimi importi non era applicabile ilregime impositivo agevolato di cui all’articolo 11, del medesimotesto normativo.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come già ritenuto da questa Corte (Cass. 24 ottobre 2019, n.28377), in fattispecie analoga, è pacifico che nella specie nonsi sia in presenza di una richiesta di rimborso IRPEF, ma di unarichiesta di applicazione del trattamento fiscale previstodall’art. 11, comma 6, d.ls. n. 252/2005, e di rilascio dicertificazione in cui si attesti il nuovo importo imponibile dellapensione complementare, rideterminato secondo il ricalcoloR.G. N. 26319/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’aliquota fiscale del 15%, ai sensi dell’art. 11, comma 6,d.lgs. n. 252/2005, al fine di poterlo esibire all’Agenzia delleEntrate.Manca, quindi, un’istanza di rimborso specifica e determinata,per cui non appare configurabile un silenzio-rifiuto impugnabiledinanzi al giudice tributario. Infatti, le domande di rimborso,prive delle indicazioni inerenti gli estremi del versamento e gliimporti relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonchédella indicazione degli importi richiesti in restituzione, nonpossono considerarsi giuridicamente valide e non sono,dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiutoimpugnabile, in quanto non consentono di valutare lafondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile conil successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacunepredette, deposito che è comunque tardivo, in quantointervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbedovuto neppure essere iniziato (cfr. Cass. 30 novembre 2012,n. 21400; Cass. 20 marzo 2000, n. 3250).2.2. All’accoglimento del primo motivo consegue quindi lacassazione della sentenza impugnata; non sussistendo lanecessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario.Gli altri motivi restano assorbiti.3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellacontribuente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.MR.G. N. 26319/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26319/2018Numero sezionale 3386/2026Numero di raccolta generale 20322/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restantimotivi.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Compensa integralmente tra le pari le spese dei gradi di merito.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 26319/2018 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris