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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28643/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27256/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di GRAVIO come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9 ; –ricorrente – contro S.M.A.s.p.a., -intimata- Oggetto:Contratto listing fees (acquisto di posto su scaffale per la esposizione di prodotti)– Fatture impagate – decreto ingiuntivo– opposizione – insussistenza del contratto nel periodo dedotto con d.i. – Cancellazione della società opponente –Effetti.

C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1592 /20 2 1 , pubblicata il 21 ottobre2021, non notificat a .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi il Tribunale di Avezzano avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 198.000,00, oltre interessi, accessori e spese, in forza di fatture emesse a storno di somme a nticipat e per asseriti inadempimenti contrattuali di S.M.A. del contratto di listing intercorso tra le parti.

L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Avezzano.

La Corte di Appello di L’aquila, viceversa , accolse il gravame proposto da S.M.A. , revocò il decreto ingiuntivo e condann ò [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del grado.

Avverso la sentenza d’appello ricorre con due motivi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sebbene regolarmente intimata,non si è costitui ta .

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Nessuna delle parti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della “inammissibilità e improcedibilità dell’appello proposto dalla cancellata società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge; omessa pronuncia, violazione art. 360 n.3, 4, 5 c.p.c.; violazione art. 2945 c.c. come modificati dall’art. 4 d.

L.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.6. [OSCURATO:SOCIETA] artt. 299 e segg. c.p.c.”ed evidenzia che la società [OSCURATO:SOCIETA]. -come da allegata visura camerale- è risultata cancella ta dal 17.12.2019 e che in sede di memoria di replica nel giudizio di appello era C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi stata infatti sollevata detta eccezione e, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibilee disporre l’interruzione . 2.Con il secondo motivo lamenta: “[OSCURATO:SOCIETA] di legge; violazione artt.2424 e 2423 c.c.; violazione DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR); omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vertenza; violazione art. 360 n. 5 c.p.c.” e, in particolare , denuncia che la Corte di appello non avrebbe considerato come separati ed autonomi i due contratti intercorsi tra le parti il contratto di listing fee, da un lato e la convenzione di acquisto , dall’altroe avrebbe erroneamente ritenuto il contratto di listing vigente solo per il primo anno.

3. Il ricorso è inammissibile .

Sulla base del documento prodotto dalla stessa ricorrente (cancellazione della società in data 17 dicembre 2019) il ricorso doveva essere proposto nei confronti dei soci (Cass. n. 25869/2020).

E’ appena il caso di aggiungere che si palesano comunque profili di inammissibilità (non si comprende se la censura abbia ad oggetto il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello o la mancata disposta interruzione) e di infondatezza (l’evento interruttivo non è stato fatto constare nei modi di legge, cioè con la dichiarazione della parte attinta dall’evento – Cass. n. 10048 del 2018) del primo motivo, e di inammissibilità del secondo motivo (per inerenza al giudizio di fatto). 4.Nulla per le spese, tenuto conto che parte resistente non è risultata ritualmente costituita in giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n.4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27256/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di GRAVIO come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9 ; –ricorrente – contro S.M.A.s.p.a., -intimata- Oggetto:Contratto listing fees (acquisto di posto su scaffale per la esposizione di prodotti)– Fatture impagate – decreto ingiuntivo– opposizione – insussistenza del contratto nel periodo dedotto con d.i. – Cancellazione della società opponente –Effetti. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1592 /20 2 1 , pubblicata il 21 ottobre2021, non notificat a . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi il Tribunale di Avezzano avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di Euro 198.000,00, oltre interessi, accessori e spese, in forza di fatture emesse a storno di somme a nticipat e per asseriti inadempimenti contrattuali di S.M.A. del contratto di listing intercorso tra le parti. L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Avezzano. La Corte di Appello di L’aquila, viceversa , accolse il gravame proposto da S.M.A. , revocò il decreto ingiuntivo e condann ò [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del grado. Avverso la sentenza d’appello ricorre con due motivi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sebbene regolarmente intimata,non si è costitui ta . Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Nessuna delle parti ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della “inammissibilità e improcedibilità dell’appello proposto dalla cancellata società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di legge; omessa pronuncia, violazione art. 360 n.3, 4, 5 c.p.c.; violazione art. 2945 c.c. come modificati dall’art. 4 d. L.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.6. [OSCURATO:SOCIETA] artt. 299 e segg. c.p.c.”ed evidenzia che la società [OSCURATO:SOCIETA]. -come da allegata visura camerale- è risultata cancella ta dal 17.12.2019 e che in sede di memoria di replica nel giudizio di appello era C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi stata infatti sollevata detta eccezione e, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibilee disporre l’interruzione . 2.Con il secondo motivo lamenta: “[OSCURATO:SOCIETA] di legge; violazione artt.2424 e 2423 c.c.; violazione DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR); omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vertenza; violazione art. 360 n. 5 c.p.c.” e, in particolare , denuncia che la Corte di appello non avrebbe considerato come separati ed autonomi i due contratti intercorsi tra le parti il contratto di listing fee, da un lato e la convenzione di acquisto , dall’altroe avrebbe erroneamente ritenuto il contratto di listing vigente solo per il primo anno. 3. Il ricorso è inammissibile . Sulla base del documento prodotto dalla stessa ricorrente (cancellazione della società in data 17 dicembre 2019) il ricorso doveva essere proposto nei confronti dei soci (Cass. n. 25869/2020). E’ appena il caso di aggiungere che si palesano comunque profili di inammissibilità (non si comprende se la censura abbia ad oggetto il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello o la mancata disposta interruzione) e di infondatezza (l’evento interruttivo non è stato fatto constare nei modi di legge, cioè con la dichiarazione della parte attinta dall’evento – Cass. n. 10048 del 2018) del primo motivo, e di inammissibilità del secondo motivo (per inerenza al giudizio di fatto). 4.Nulla per le spese, tenuto conto che parte resistente non è risultata ritualmente costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di co
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