Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17346/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Acquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che, in data 30.5.2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti e, con ritenuto il vincolo della continuazione, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Abdou lamentando erronea applicazione degli artt. 6 e 10 cod. pen., 20 cod. proc. pen., in relazione al capo B della rubrica: rileva che, ferma la possibilità di invocare il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo, è pacifico come nel caso di specie il ricorrente abbia ricevuto la merce in Senegal e l'abbia traportata in aereo in Italia; trattasi, dunque, di delitto comune commesso da uno straniero all'estero;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per la determinazione della pena; rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'imputato con riguardo al delitto di ricettazione su cui era stata calcolata la pena con la continuazione con il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per il quale la Corte di appello dovrà procedere alla individuazione del trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso è inammissibile.

Vero che il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere rilevato, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., in qualsiasi stato e grado del processo; e, tuttavia, considerata la peculiare natura del giudizio di legittimità, la adozione di una pronuncia declinatoria della giurisdizione non potrà essere adottata qualora debba far séguito ad un accertamento in fatto, precluso in questa sede.

Nel caso di specie, invero, è stato lo stesso ricorrente a fornire delle versioni non coerenti e tra loro contraddittorie assumendo (cfr., pagg. 2 e 3 dell'atto di appello), allo stesso tempo, di "svolgere la funzione di corriere della merce, ritirandola in aeroporto e trasportandola sulla vettura", ovvero "essergli stata consegnata in Senagal da un connazionale".

Di qui, la impossibilità di rilevare, in questa sede, il denunziato difetto di giurisdizione che si fonderebbe su una delle alternative ricostruzioni di fatto proposte dalla difesa e la cui "risoluzione" non può certamente avvenire ed essere operata in sede di legittimità.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Acquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che, in data 30.5.2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e detenzione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti e, con ritenuto il vincolo della continuazione, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Abdou lamentando erronea applicazione degli artt. 6 e 10 cod. pen., 20 cod. proc. pen., in relazione al capo B della rubrica: rileva che, ferma la possibilità di invocare il difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo, è pacifico come nel caso di specie il ricorrente abbia ricevuto la merce in Senegal e l'abbia traportata in aereo in Italia; trattasi, dunque, di delitto comune commesso da uno straniero all'estero; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per la determinazione della pena; rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'imputato con riguardo al delitto di ricettazione su cui era stata calcolata la pena con la continuazione con il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. per il quale la Corte di appello dovrà procedere alla individuazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso è inammissibile. Vero che il difetto di giurisdizione del giudice italiano può essere rilevato, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen., in qualsiasi stato e grado del processo; e, tuttavia, considerata la peculiare natura del giudizio di legittimità, la adozione di una pronuncia declinatoria della giurisdizione non potrà essere adottata qualora debba far séguito ad un accertamento in fatto, precluso in questa sede. Nel caso di specie, invero, è stato lo stesso ricorrente a fornire delle versioni non coerenti e tra loro contraddittorie assumendo (cfr., pagg. 2 e 3 dell'atto di appello), allo stesso tempo, di "svolgere la funzione di corriere della merce, ritirandola in aeroporto e trasportandola sulla vettura", ovvero "essergli stata consegnata in Senagal da un connazionale". Di qui, la impossibilità di rilevare, in questa sede, il denunziato difetto di giurisdizione che si fonderebbe su una delle alternative ricostruzioni di fatto proposte dalla difesa e la cui "risoluzione" non può certamente avvenire ed essere operata in sede di legittimità. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
Sentenza Cassazione n. 17346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris