CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05XWQAD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0502YS1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di sei mesi di reclusione ed C 200 di multa per il reato di furto aggravato (commesso il 7 novembre 2019); - che i ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono la mancata applicazione, d'ufficio, da parte della Corte di appello di una sanzione sostitutiva della pena detentiva; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981>> (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso