CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26632/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARCOPATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ed in sostituzione degli Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2025,confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto AgataCutuli responsabile del reato di cui al capo Nnn (riciclaggio), [OSCURATO:PERSONA] reato di cui al capo Oooo (riciclaggio) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui alcapo Oooo (riciclaggio).2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di AgataCutuli, eccependo l’intervenuta prescrizione del reato contestato, in quanto ilrelativo termine era decorso il giorno prima della sentenza di appello(precisamente il 24.11.2025 calcolando il termine massimo di prescrizione dianni 15, oltre la sospensione di 64 giorni dal 21 settembre 2010); peraltro, nonvi era alcun elemento che comprovasse che la condotta della [OSCURATO:PERSONA] fosse stataposta in essere successivamente al 21 settembre 2010.3. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:3.1 inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt.266, 270 e 12 lett. c) cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una connessionequalificata ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. tra i diversi procedimenti e/o i filoniinvestigativi descritti: l’originaria richiesta della Procura al giudice per le indaginipreliminari riguardava il filone di indagine avente ad oggetto il trafficointernazionale di sostanze stupefacenti, cui si erano associati reati di usurasempre legati al suddetto reato, e solo molto più tardi erano comparsi nellerichieste di proroga le attività attribuite all’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed aisuoi sodali, per cui si trattava di filoni investigativi distinti ed in alcun modocollegati; peraltro, il reato di cui al capo Nnnn (l’usura reato presupposto diriciclaggio) era stato accertato in data 8.10.2103, quindi dopo tre anni dallarichiesta di procedere alle intercettazioni;3.2 violazione di legge con riferimento all’art. 192 comma 2 cod. proc. pen.per avere erroneamente ritenuto sussistenti elementi indiziari gravi, precisi econcordanti a dimostrare la consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della provenienzadelittuosa dell’immobile oggetto della compravendita del 29.04.2011 da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; mancanza, contraddittorietà e/o manifestaillogicità della motivazione e per travisamento della prova in ordine alla ritenutadimostrazione della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della provenienzadelittuosa dell’immobile oggetto della compravendita sopra citata: i giudici delmerito avevano ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] solo per il suo ruoloall’interno dell’associazione contestata al capo a), senza prendere inconsiderazione le precise critiche contenute nei motivi di appello; si era fattoricorso a presunzioni semplici dalle quali arbitrariamente assumere la presenza disufficienti elementi indiziari per affermare che [OSCURATO:PERSONA] potesse essereconsapevole della provenienza delittuosa del bene compravenduto; non eranostate considerate la distanza temporale che aveva separato la consumazione delreato presupposto da quello contestato (o meglio, delle azioni compiute daCardaci), mentre erano state considerate illuminanti da un lato la repentinasuccessione di soggetti al vertice delle società coinvolte, di cui [OSCURATO:PERSONA] avevaperò fornito adeguata spiegazione, dall’altro elementi indiziari di naturapuramente ipotetica quali il presunto mancato pagamento del corrispettivo dellacompravendita desunto dalla formula di pattuizione adottata allo scopo nelcontratto del 29.04.2011 o la presunta incapacità economico/finanziaria deisoggetti coinvolti; inoltre, il giudice di appello, pur riconducendo correttamente aRonchi il sodalizio con il [OSCURATO:PERSONA] ed il coinvolgimento di costui nellavicenda, non aveva fatto conseguire ciò che appariva doveroso, ovvero che taleelemento di prova metteva in dubbio la tesi di [OSCURATO:PERSONA] regista dell'operazione,con la conferma della tesi di [OSCURATO:PERSONA] mero esecutore delle richieste di [OSCURATO:PERSONA],del quale non poteva conoscere l'intera complessa attività;3.3 mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sullecontestate aggravanti: l’imputato era l’unico a non aver beneficiato dellaprevalenza delle attenuanti, malgrado la positiva condotta processuale tenuta(riconosciuta in primo grado), l’ammissione delle proprie responsabilità ed ilconsenso, diversamente dai correi, alla acquisizione dei verbali di interrogatorioresi nel corso delle indagini;3.4 con riferimento alla disposta confisca per equivalente nei confronti deibeni riconducibili agli imputati di cui al capo Oooo di imputazione in presenza diconfisca diretta conseguita al sequestro preventivo di urgenza dell'immobile diSamolaco di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA],coimputato nel capo Oooo d'imputazione, costituente prodotto/profitto del reatodi cui al capo Oooo e soggetto a confisca obbligatoria, violazione degli art 240cod.pen., 122 ter 321 comma 2 cod. proc. pen. e 2641 cod. civ. per essersiproceduto ad una duplicazione illegittima della misura ablatoria dispostarispettivamente in via diretta sul bene immobile costituente il prodotto/profittodel reato di cui al capo Oooo di imputazione (l’immobile di Samolaco) e perequivalente sui beni mobili ed immobili riconducibili ai coimputati del medesimoreato fino alla concorrenza del valore del predetto immobile, fissato in euro200.000,00; in ogni caso, per aver disposto, in presenza della menzionataconfisca diretta, la confisca per equivalente del patrimonio dei coimputati inmisura eccedente il valore del predetto immobile (questione rilevabile anched’ufficio);3.5 con riferimento alla disposta confisca per equivalente nei confronti dibeni appartenenti a terzi estranei al reato di cui al capo Oooo, violazione di leggecon riferimento agli artt. 240 cod. pen. e 648-quater comma 2 cod. pen., peressere stata disposta la confisca per equivalente di beni appartenenti a terziestranei al reato in assenza dei presupposti normativi ed in violazione delprincipio di ragionevolezza temporale (questione rilevabile d’ufficio): ValeriaMazzei, coniuge di [OSCURATO:PERSONA] esclusiva utilizzatrice dell’immobile situato inCernusco sul Naviglio, era estranea ai reati contestati; la fideiussione prestata daCardaci per il mutuo contratto dalla Mattei non comportava la disponibilità delbene e la prova della indisponibilità della Mazzei di mezzi finanziari per l’acquistoimmobiliare incombeva sull’accusa; infine, non era stata considerata la risalenzanel tempo dell’acquisto immobiliare rispetto ai reati contestati.4. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:4.1 nullità della sentenza per motivazione apparente, assertiva e perrelationem sulla posizione individuale di [OSCURATO:PERSONA]: nell’atto di appello sierano censurate l’assenza di prova di rapporti con [OSCURATO:PERSONA], l’inidoneità delleconversazioni telefoniche a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una società di [OSCURATO:PERSONA],l’erroneità dell’assunto relativo alla incapienza reddituale, la mancanza di provadella consapevolezza del reato presupposto e del preteso ruolo di prestanome ela sentenza impugnata non aveva risposto a tali censure, avendo solo richiamatole considerazioni sviluppate a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Loi e [OSCURATO:PERSONA], con unamotivazione quindi meramente apparente, tanto più che il coinvolgimento delricorrente era limitato ad un singolo atto;4.2 violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 192, 546 e 597 cod.proc.pen., difetto di motivazione sulla ritenuta qualità del ricorrente qualefiduciario/prestanome di [OSCURATO:PERSONA] e sulla riconducibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aquest’ultimo: la difesa aveva specificatamente dedotto che non esisteva alcunintercettazioni riguardavano l’offerta di immobili in Svizzera, coerente conl’attività professionale del ricorrente e che la mera conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] nonequivaleva, logicamente e giuridicamente ad una qualità di prestanome, ma laCorte di appello non aveva motivato sul punto; anche il riferimento all’assegnocircolare del 2010 per euro 10.000,00 asseritamente proveniente dalla TecnoinSidermac rimaneva privo di una reale contestualizzazione;4.3 violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e difetto di motivazione sullacondotta tipica del riciclaggio, per mancata individuazione della specificaoperazione concretamente idonea ad ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa attribuibile al ricorrente; con l’appello si era evidenziatoche il reato di riciclaggio non può essere ricavato in via automatica dalla meraintestazione societaria o dall’acquisto di quote, occorrendo l’individuazione di unconcreto atto di sostituzione, trasferimento o altra operazione idonea a renderepiù difficile l’accertamento della provenienza delittuosa; la Corte di appello avevadescritto una macro-vicenda, ma non aveva tipizzato la condotta del singolo; Lamancanza di individuazione della condotta tipica rendeva la decisione viziata giàsul piano della corretta sussunzione normativa;4.4 violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen.,motivazione apparente sull’elemento soggettivo, per mancata dimostrazionedella consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienza usuraria del bene edel significato dissimulatorio dell’operazione; con l’atto di appello si eracensurato che nessuna delle intercettazioni dimostrava la conoscenza, da partedel ricorrente, della provenienza delittuosa degli immobili e che il ricorrente nonrisultava coinvolto nella antecedenti vicende usurarie tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRonchi e la motivazione della Corte di appello non conteneva alcun passaggioesplicativo sul punto, deducendo il dolo dalla mera partecipazione all’atto finale edalla ipotizzata fittizietà del ruolo rivestito;4.5 violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen.,omessa risposta ai motivi di appello e travisamento della prova quanto allaconversazione [OSCURATO:PERSONA]-Della Matera, indebitamente utilizzata come prova delruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale “reale referente” della [OSCURATO:PERSONA]; la difesa, nell’atto diappello, aveva riprodotto il contenuto testuale della conversazione, sostenendoche esso dimostrava esattamente la non diretta gestione del pagamento da partedi [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello non si era confrontata con l’eccezione;4.6 violazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 546, 597 cod. proc. pen.,omessa risposta e travisamento documentalesui flussi si pagamento, sul rogito,sulla distinzione tra il primo ed il secondo trasferimento del compendioimmobiliare e sul dedotto finanziamento svizzero; l’atto di appello aveva distintocon precisione la prima vendita del 03/03/2010 ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) dallaseconda in favore della [OSCURATO:PERSONA], deducendo che, per la seconda operazione, laDomus avrebbe operato tramite proprie provviste estere e tramite finanziamentosvizzero Cofingest SA, contestando che la seconda vendita potesse esserericondotta alla società intestata a [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata nonchiariva se il richiamo al conto estero della Delinda SA e alla società dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] si riferisse al primo segmento negoziale, al secondo, oppure adentrambi; la difesa aveva censurato questa sovrapposizione, sostenendo che iltema Delinda/[OSCURATO:PERSONA] riguardava altra fase dell'operazione e non ilsuccessivo acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d'appello invece richiamavaindifferentemente il pagamento in Svizzera e le clausole del rogito, ma nonscioglieva mai il nesso tra quei dati e la specifica condotta contestata alricorrente; ancora più marcato era il vizio nel punto in cui la Corte di appelloaffermava che la tesi del finanziamento svizzero non era supportata da alcundocumento, visto che se la documentazione richiamata in appello era ritualmenteacquisita, tale affermazione integrava travisamento o omesso esame di attoprocessuale; se invece la Corte di appello riteneva quella produzione assente,tardiva, o irrilevante aveva l'obbligo di dirlo e di spiegarlo; la formula usata nonchiariva quali documenti erano mancanti, se erano stati esaminati o no e perquale ragione non potevano valere come riscontro della tesi difensiva;4.7 violazione degli artt. 125, 546, 581 e 597 cod. proc. pen., omessoesame di atti difensivi sulla posizione fiscale e professionale svizzera delricorrente, illegittimamente sostituiti dal solo dato della mancanza di redditi inItalia: la motivazione impugnata utilizzava il dato della mancanza di redditi inItalia come se equivalesse all'assenza di mezzi economici con un salto logico nonconsentito, visto che la difesa aveva allegato la documentazione estera proprioper confutare quel presupposto;4.8 violazione degli art. 648-quater, 240 cod.pen., 125, 546 e 597 cod,proc. pen. e motivazione apparente sulle statuizioni di confisca: la motivazionesulla confisca era del tutto apparente, visto che non diceva se la confisca eradiretta o per equivalente, non individuava il bene o la somma considerati profittoprodotto o prezzo del reato in capo al ricorrente, non spiegava perché dovesseessere applicata la medesima misura a soggetti cui la stessa Corte attribuivaruoli profondamente differenti, non chiariva se l'importo di euro 50.000corrispondesse ad una quota di profitto concretamente conseguita dal ricorrente,ad una frazione presuntiva del profitto complessivo, ovvero ad altra grandezzapatrimoniale; il vizio era ancora più evidente alla luce dell'arresto nomofilatticoreso da questa Corte nella sentenza Massini; la sentenza impugnata nonaccertava cosa il ricorrente avesse conseguito, non motivava sulla impossibilitàdi individuarne la quota, non spiegava perché, pur trattandosi di soggettocoinvolto per un singolo atto, dovesse subire una ablazione di identicoammontare rispetto ad altri coimputati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.1.1 Infatti, la ricorrente non contesta il calcolo operato dalla Corte diappello per determinare il termine di prescrizione, nel quale sono indicati 251giorni di sospensione della prescrizione (pag.34 sentenza impugnata e 144 dellasentenza di primo grado): pertanto, il reato non era prescritto alla data dellasentenza della Corte di appelloSul punto si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazioneper manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un validorapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare lecause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa laprescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463).2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.2.1 Per una migliore comprensione, appare opportuno, come nella sentenzadella Corte di appello, riepilogare brevemente i fatti: [OSCURATO:PERSONA] si era rivoltoper un prestito a [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, lo aveva indirizzato a FetinciLazim e le parti si erano accordate nel senso che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso aBianchi un prestito di 200.000 euro, con l’accordo che se la somma non fossestata restituita, sarebbe diventato proprietario di un immobile dei fratelli [OSCURATO:PERSONA],del valore di 400/500.000 euro (come era poi avvenuto); la prima venditadell’immobile aveva avuto come parti [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], di cuilegale rappresentante era al momento [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lecui quote erano passate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] al momentodell’acquisto.Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso, secondo l'orientamento diquesta Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di unelemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se leresidue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esamecomporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la provadi cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinantenel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sullabase di altri elementi: innanzitutto, si veda la motivazione contenuta a pag.70della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che i passaggi dell’immobileoggetto di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e le sostituzioniprogressive dei legali rappresentanti e dei titolari delle quote sono tuttericonducibili a [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle mail e dalla documentazione acquisita;pertanto, la Corte ha concluso che l’occultamento della provenienza illecitadell’immobile attraverso l’interposizione di società che solo apparentementecomparivano come acquirenti e venditori del bene (che ha costituito l’ipotesi delcontestato riciclaggio) fosse attribuibile anche a [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, le sostituzionidei legali rappresentanti della società sono state illustrate anche dal marescialloCaccia (pag. 214 sentenza primo grado) e non sono in contestazione gli strettirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] (vero dominus di tutta l’operazione) e [OSCURATO:PERSONA], per cui laconclusione della Corte di appello non poggia (soltanto) sulle intercettazioniacquisite.E poiché in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nelgiudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiararepreventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga dipoterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio diresistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del16/09/2014, Rv. 260678) irrilevante appare la questione proposta con riguardoalla valutazione della dedotta inutilizzabilità patologica delle intercettazionidisposte.2.2 Quando alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevarela natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una merarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante lapreclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazionedelle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, econsiderato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento diuna operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella direinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini delladecisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); la Corte diappello ha ampiamente motivato, nella pagine da 67 a 72 della sentenzaimpugnata, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’operazione che ha portato altrasferimento dell’immobile oggetto di usura a due diverse società, al fine direndere più difficoltoso rintracciare lo stesso.2.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti genericheprevalenti sulle contestate aggravanti, si deve ribadire che le statuizioni relativeal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sonocensurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione dellaequivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena irrogata in concreto (vedi Sez.2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv.270450): nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato “il diverso perso ela pluralità degli apporti -valutata anche la sua posizione di stretta e stabilecollaborazione con [OSCURATO:PERSONA]” (pag. 72 sentenza impugnata) per mantenere ilgiudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante contestata, conmotivazione logica e quindi esente da censure.Delle eccezioni riguardanti la confisca si dirà oltre, nel trattare la posizionedel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile.3.1 Si deve infatti ribadire la natura stessa del sindacato di legittimità e cisi riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gliaspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento delsignificato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sonorilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorsogiustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità,in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitareuna rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sonoprecluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv.265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Tutte le censure proposte dal ricorrente proposte nei sette motivi di ricorsotendono, appunto, a rivalutare il materiale probatorio, pretendendo di fornire unaversione alternativa, che si scontra però con le considerazioni della Corte diappello nelle pagine da 67 a 72, nelle quali viene trattata anche la posizione delricorrente, senza che vi sia un richiamo soltanto alle azioni compiute dai correi:l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] avviene infatti al momento della vendita da [OSCURATO:PERSONA], quando le quote di quest’ultima vengono acquistate dal ricorrente, chenon risulta percettore di redditi; l’affermazione secondo la quale l’acquistosarebbe avvenuto grazie ad un finanziamento non era supportata da alcundocumento; non risultava alcun rapporto con il precedente titolare delle quote(Loi), mentre ne risultavano con il dominus dell’operazione ([OSCURATO:PERSONA]), comprovateda un assegno diretto a lui da parte della Teccnoin; da tutti questi elementi laCorte di appello ha tratto la conclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] peril reato ascrittogli, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo.3.2 Passando ai motivi relativi alla confisca, quanto alla posizione diCardaci, si deve rilevare che egli non è titolare dell’immobile confiscato allamoglie, per cui non ha alcun interesse a proporre motivo di ricorso, posto che larestituzione non potrebbe comunque essere disposta in suo favore; neppurealcun titolo può vantare [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’immobile oggetto del reato diriciclaggio a lui contestato.Si deve quindi ribadire che “in tema di giudizio di legittimità, il potere didecisione delle questioni rilevabili d'ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod.proc. pen., che opera in deroga al principio devolutivo, riguarda solo quellerelative ai soggetti titolari del rapporto processuale regolarmente instaurato enon anche quelle che attengono a terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso dipoter rilevare d'ufficio, con riguardo alla confisca urbanistica di beni appartenentia terzi, il profilo del rispetto del principio di proporzionalità)” (Sez.U. n. 13539del 30/01/2020, Rv. 278870 – 03); pertanto, i motivi proposti sia da [OSCURATO:PERSONA] cheda [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per non essere stati proposti in grado diappello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quellosecondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunciare perché non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 –01);L’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] non è infatti rilevabile in ogni statoe grado del giudizio, non essendosi verificata alcuna nullità di ordine generale edi carattere assoluto, visto che viene contestato soltanto l’ammontare dellasomma, ma non la legittimità della confisca il cui ammontare, peraltro, è statadivisa pro quota per ognuno dei concorrenti nel reato.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI