CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1987
Cassazione n. 18672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 28/01/1987' avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico, essendo fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, con argomenti che risultanto pertanto del tutto privi della necessaria specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, comma primo, n. 2, cod. pen., è del tutto aspecifico e "fuori fuoco", giacché lamenta la violazione di una norma penale sostanziale (attenuante della provocazione) che ha trova corrispondenza con quelle contestate e comunque poste a fondamento della decisione; in ogni caso il giudice di appello ha argomentato anche sul profilo del danno patrimoniale, che appare tutt'altro che di speciale tenuità (cfr. pag. 3). ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M