CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge in ordine alla ritenuta illiceità di detenzione della droga, e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve escludersi la destinazione ad uso personale della marijuana, evidenziando, in particolare, che la droga è stata sequestrata all'imputato mentre era custodita in uno zaino a sua volta posto all'interno di un altro bagaglio, che da essa erano ricavabili circa 79 dosi, e che l'attuale ricorrente, dopo aver ammesso di aver pagato la stessa 580,00 euro, non ha saputo spiegare la disponibilità di tale somma, affermando in un primo momento di aver perso il lavoro e successivamente di averlo guadagnato mediante l'attività di ambulante, né la sua prolungata presenza, per circa due ore, nella stazione ferroviaria dopo è stato sottoposto a controllo; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, le quali, inoltre, denunciano vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto l'imputato è stato condannato ad una pena superiore al minimo, ma comunque inferiore alla media edittale, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in considerazione di una pluralità di precedenti specifici e recenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore -75--.-77 (75 1 I ; \\E LL Il Presidente