CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 1966
Cassazione n. 22947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 11/03/1966avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza di concordato ex art. 599-biscod. proc. pen. in data 13 marzo 2026, parzialmente riformando la sentenzapronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Lecce del 24 giugno 2025, riduceva lapena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui all’art. 629 cod. pen. loro in concorso contestato.2. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i propri difensori di fiducia deducendo, entrambi con i rispettivi ricorsi,difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica ed alla assenza dicause di esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.3. Ciò posto i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensidell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarateinammissibili perché proposte avverso sentenza di concordato in appello.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi diricorso sulla qualificazione e sulla esclusione della punibilità sono inammissibili;difatti, secondo l’interpretazione di legittimità in tema di concordato in appello, èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della partedi accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01).La medesima giurisprudenza di legittimità ritiene, infine, inammissibile ilricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motividi appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurarela qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine aipunti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimitàogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, conl'unica eccezione – come detto – dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Roma, 12 giugno 2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino