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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2024

Cassazione n. 07882/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 16 novembre 2024 dalll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale il difensore di fiducia del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Lanza in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. considerato che il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 16 novembre 2024 dalll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il quale il difensore di fiducia del ricorrente insiste nei motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Lanza in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. considerato che il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ge
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