CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA SUI ricorso 30535-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, 212, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 14621/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che la società Sapore di mare a [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 14621/20, del 22 ottobre 2020, del Tribunale di Roma, di rigetto della "opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ." proposta dall'odierna ricorrente avverso precetto notificatole dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che le aveva intimato il pagamento di C 143.463,39 in forza di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce che il titolo giudiziario azionato, in via esecutiva, dalla [OSCURATO:PERSONA] era stato dalla stessa conseguito in base ad una clausola risolutiva espressa, apposta ad un contratto di transazione intervenuto tra le due società, l'operatività della quale aveva fatto rivivere i debiti — tra i quali, quello oggetto del decreto ingiuntivo — a carico di essa società Sapore di mare a Roma; - che l'opposizione proposta si fondava sul rilievo della nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola "de qua", ciò che — secondo l'allora opponente ed odierna ricorrente avrebbe comportato la necessità di stabilire, in base alla regola generale di cui all'art. 1455 cod. civ., l'effettiva gravità dell'inadempimento, da parte di essa opponente, dell'obbligazione di pagamento della prima delle ventiquattro rate mensili (di C 500 ,00 ciascuna) che Sapore di mare a Roma si era impegnata a versare in virtù della conclusa transazione; Ric. 2020 n. 30535 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- - che avverso la sentenza del Tribunale capitolino, di rigetto della proposta opposizione, ricorre per cassazione la già opponente, sulla base — come detto — di un unico motivo; - che il motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1456 cod. civ., sul rilievo che la clausola — nello stabilire che "il mancato rispetto del presente accordo, anche limitatamente ad una singola voce, comporterà automaticamente il venir meno dello stesso e quindi la possibilità per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per Sapore di mare a [OSCURATO:SOCIETA]. di riattivare tutti i giudizi e tutte le procedure anche coatte, nessuno escluso" — Si presenterebbe nulla per indeterminatezza, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale; - che è rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 2021. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, ritenendo questo collegio di doversi discostare dalla proposta formulata dal consigliere relatore; - che, al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui la "individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 21 g,iugno 2021, n. 17646, Rv. 661595-01); Ric. 2020 n. 30535 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- - che, nella specie, l'opposizione — ambiguamente indicata dall'opponente come proposta "ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ." — è stata, dal Tribunale di Roma, "inquadrata quale opposizione all'esecuzione preventiva", e ciò "contestandosi il diritto di procedere in executivis a seguito della intervenuta transazione"; - che, pertanto, il mezzo di impugnazione esperibile avverso tale decisione — resa in data 22 ottobre 2020, all'esito di opposizione a precetto notificata nell'anno 2019 — era l'appello; - che, difatti, per i giudizi pendenti in primo grado a far data dal 4 luglio 2009 — ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69 — opera l'intervenuta abrogazione, disposta dell'art. 49, comma 2, della stessa legge n. 69 del 2009, dell'ultima parte dell'art. 616 cod. proc. ci-v-. (già introdotta dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52), previsione normativa a mente della quale la causa di opposizione all'esecuzione era "decisa con sentenza non impugnabile" con i mezzi ordinari e, dunque, come tale, esclusivamente ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.; - che il presente ricorso è, dunque, inammissibile; che essendo rimasta solo intimata la [OSCURATO:PERSONA], nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n, 4315, Rv, 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Ric. 2020 n. 30535 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 novembre 2021. Il