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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 41811/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG , .Fi c.2.> i CL., QN,„:A,,to CU_ 12:2 kre.1.,t, CLI ~6^3 so-kci-weels1":-"'" 6.:24 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con i seguenti gruppi di sentenze: 1) sentenze del 6.2.2004, del 17.5.2004 e del 7.5.2010, tutte relative a reati concernenti la violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione; 2) sentenze del 23.3.2005, del 27.10.2009 e del 28.10.2011, la prima per il reato di furto, la seconda per il reato di insolvenza fraudolenta e la terza per il reato di ricettazione; 3) sentenze del 22.3.2006 per rapina aggravata e del 21.4.2010 per furto aggravato; 4) sentenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e del 7.5.2010 per omicidio preterintenzionale; 5) sentenze del 24.6.2013 e del 7.5.2015 entrambe per reati di bancarotta.

A ragione della decisione - per quanto qui rileva - il Tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.2.2004 e del 17.5.2004 (primo gruppo), in materia di violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione, in quanto "il tenore letterale impedisce di valutare il movente delle singole condotte criminali e, più a monte, la pianificazione generica dei fatti".

Con riferimento ai reati giudicati con le sentenze del quarto gruppo, il Tribunale escludeva la possibilità di applicazione dell'istituto in parola, evidenziando che con la pronuncia del 7.5.2008, lo Iori era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio preterintenzionale di un anziano signore, colpito e scaraventato a terra durante una lite tra il prevenuto e un suo cugino e deceduto dopo tre mesi dagli accadimenti, e che era proprio la natura preterintenzionale del reato che portava a escludere, in radice, la possibilità di riconoscere la continuazione tra detto delitto e i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, giudicati con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Analogamente, secondo il Tribunale, doveva escludersi l'applicabilità della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui al quinto gruppo, in considerazione "del diverso ruolo assunto dallo Iori all'interno delle società fallite (amministratore solo di diritto, in un caso), in assenza di dati pregnanti sulle sue condizioni di vita personali" del condannato.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché con riferimento all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti del procedimento, conseguente all'erroneo, incompleto e parziale apprezzamento dell'istanza e delle produzioni in atti, ivi incluse per il gruppo di sentenze 1) la sentenza del 17.5.2004 in comparazione con la sentenza 6.2.20104, per il gruppo 4) la sentenza 1.7.2008 in comparazione con la sentenza 7.5.2010, per il gruppo 5) la sentenza 7.5.2015 in comparazione con la sentenza 24.6.2013".

La difesa - dopo avere richiamato i principi di diritto in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva - ha censurato l'ordinanza impugnata, osservando quanto segue: - per il primo gruppo di sentenze, relative a reati concernenti la violazione delle norme in materia di misure di prevenzione, volendo anche escludere la terza pronuncia (7.5.2010) perché riguardante una violazione inerente a una nuova e diversa misura di prevenzione, intervallata da un periodo di carcerazione e limitando il vaglio alle altre due decisioni (6.2.2004 e 17.5.2004), il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che le violazioni riguardavano tutte gli obblighi derivanti dalla stessa misura di prevenzione, commesse in un ridotto arco temporale e, soprattutto, che i reati giudicati con la sentenza 17.5.2004, consumati il 18.4.2002, il 20.7.2002, il 3.8.2002. il 24.8.2002 e il 31.8.2002, erano stati già unificati sotto il vincolo della continuazione dal giudice della cognizione e che il reato giudicato con la sentenza del 6.2.2004 era stato commesso il 16.7.2004, cioè solo quattro giorni prima del reato consumato il 20.7.2004; - con riguardo al quarto gruppo di sentenze, il Tribunale - nonostante le condotte delittuose (peraltro, della stessa indole) giudicate con le due indicate sentenze fossero state commesse nello stesso territorio a distanza di appena un anno l'una dall'altra e le decisioni avessero evidenziato lo stato di alterazione alcolica del prevenuto - avrebbe limitato la sua analisi alla natura astratta dei reati (l'uno colposo; gli altri dolosi); - in merito al quinto gruppo di sentenze, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: le condotte erano state poste rn essere in periodi sovrapponibili; tra le due sentenze dichiarative del fallimento era intercorso solo un mese; il modus operandi era stato sempre il medesimo, ovvero distrarre e/o dissipare il patrimonio societario per recare pregiudizio ai creditori e trarre profitto; contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, lo Iori, come indicato chiaramente nelle sentenze, era stato rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del fallimento (9.2.2006) e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla data di fallimento di quest'ultima società (27.3.2006).3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione delle statuizioni conseguenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Frosinone, limitatamente alla continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004, nonché tra i reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Con riguardo ai reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004 (primo gruppo), manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia traccia di effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione della condotta criminosa consumata il 16.7.2004 (oggetto della prima pronuncia) i fatti non essendo neppure brevemente descritti; inoltre, il Giudice dell'esecuzione non si è neppure confrontato con le ragioni della decisione del 17.5.2004, con la quale il Giudice della cognizione aveva ritenuto che le plurime violazioni degli obblighi derivanti dalla sottoposizione del prevenuto alla medesima misura di prevenzione fossero espressione di un medesimo disegno criminoso e ciò tanto più che il reato commesso il 16.7.2004 era ricompreso nel periodo in cui si erano verificati gli altri reati giudicati con la sentenza del 17.5.2004.

3. Parimenti, con riguardo ai reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015 (quinto gruppo), il Giudice dell'esecuzione non ha effettuato un'adeguata valutazione delle condotte poste in essere dal condannato, attraverso un approfondito esame delle concrete modalità delle stesse.

4. L'ordinanza impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata, nei limiti in precedenza indicati, con rinvio al Tribunale di Frosinone, perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali.

5. Il ricorso è, invece, inammissibile nel resto, perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con argomentare adeguato e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione (1.7.2008 e 7.5.2010; quarto gruppo) non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, come in precedenza cennato, il Giudice dell'esecuzione ha, sostanzialmente, messo in evidenza come le condotte oggetto delle Glee sentenze in comparazione fossero state determinate da fatti o circostanze occasionali, così correttamente distinguendo la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante; e tale valutazione, perché sorretta da logico argomentare, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004, nonché tra i reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015 con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Frosinone.

Dichiara inammissibile nel resto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG , .Fi c.2.> i CL., QN,„:A,,to CU_ 12:2 kre.1.,t, CLI ~6^3 so-kci-weels1":-"'" 6.:24 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 febbraio 2021, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con i seguenti gruppi di sentenze: 1) sentenze del 6.2.2004, del 17.5.2004 e del 7.5.2010, tutte relative a reati concernenti la violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione; 2) sentenze del 23.3.2005, del 27.10.2009 e del 28.10.2011, la prima per il reato di furto, la seconda per il reato di insolvenza fraudolenta e la terza per il reato di ricettazione; 3) sentenze del 22.3.2006 per rapina aggravata e del 21.4.2010 per furto aggravato; 4) sentenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e del 7.5.2010 per omicidio preterintenzionale; 5) sentenze del 24.6.2013 e del 7.5.2015 entrambe per reati di bancarotta. A ragione della decisione - per quanto qui rileva - il Tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.2.2004 e del 17.5.2004 (primo gruppo), in materia di violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione a misura di prevenzione, in quanto "il tenore letterale impedisce di valutare il movente delle singole condotte criminali e, più a monte, la pianificazione generica dei fatti". Con riferimento ai reati giudicati con le sentenze del quarto gruppo, il Tribunale escludeva la possibilità di applicazione dell'istituto in parola, evidenziando che con la pronuncia del 7.5.2008, lo Iori era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio preterintenzionale di un anziano signore, colpito e scaraventato a terra durante una lite tra il prevenuto e un suo cugino e deceduto dopo tre mesi dagli accadimenti, e che era proprio la natura preterintenzionale del reato che portava a escludere, in radice, la possibilità di riconoscere la continuazione tra detto delitto e i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, giudicati con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Analogamente, secondo il Tribunale, doveva escludersi l'applicabilità della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui al quinto gruppo, in considerazione "del diverso ruolo assunto dallo Iori all'interno delle società fallite (amministratore solo di diritto, in un caso), in assenza di dati pregnanti sulle sue condizioni di vita personali" del condannato. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per "violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché con riferimento all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti del procedimento, conseguente all'erroneo, incompleto e parziale apprezzamento dell'istanza e delle produzioni in atti, ivi incluse per il gruppo di sentenze 1) la sentenza del 17.5.2004 in comparazione con la sentenza 6.2.20104, per il gruppo 4) la sentenza 1.7.2008 in comparazione con la sentenza 7.5.2010, per il gruppo 5) la sentenza 7.5.2015 in comparazione con la sentenza 24.6.2013". La difesa - dopo avere richiamato i principi di diritto in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva - ha censurato l'ordinanza impugnata, osservando quanto segue: - per il primo gruppo di sentenze, relative a reati concernenti la violazione delle norme in materia di misure di prevenzione, volendo anche escludere la terza pronuncia (7.5.2010) perché riguardante una violazione inerente a una nuova e diversa misura di prevenzione, intervallata da un periodo di carcerazione e limitando il vaglio alle altre due decisioni (6.2.2004 e 17.5.2004), il Giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che le violazioni riguardavano tutte gli obblighi derivanti dalla stessa misura di prevenzione, commesse in un ridotto arco temporale e, soprattutto, che i reati giudicati con la sentenza 17.5.2004, consumati il 18.4.2002, il 20.7.2002, il 3.8.2002. il 24.8.2002 e il 31.8.2002, erano stati già unificati sotto il vincolo della continuazione dal giudice della cognizione e che il reato giudicato con la sentenza del 6.2.2004 era stato commesso il 16.7.2004, cioè solo quattro giorni prima del reato consumato il 20.7.2004; - con riguardo al quarto gruppo di sentenze, il Tribunale - nonostante le condotte delittuose (peraltro, della stessa indole) giudicate con le due indicate sentenze fossero state commesse nello stesso territorio a distanza di appena un anno l'una dall'altra e le decisioni avessero evidenziato lo stato di alterazione alcolica del prevenuto - avrebbe limitato la sua analisi alla natura astratta dei reati (l'uno colposo; gli altri dolosi); - in merito al quinto gruppo di sentenze, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: le condotte erano state poste rn essere in periodi sovrapponibili; tra le due sentenze dichiarative del fallimento era intercorso solo un mese; il modus operandi era stato sempre il medesimo, ovvero distrarre e/o dissipare il patrimonio societario per recare pregiudizio ai creditori e trarre profitto; contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, lo Iori, come indicato chiaramente nelle sentenze, era stato rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del fallimento (9.2.2006) e rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sino alla data di fallimento di quest'ultima società (27.3.2006).3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione delle statuizioni conseguenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Frosinone, limitatamente alla continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004, nonché tra i reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Con riguardo ai reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004 (primo gruppo), manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia traccia di effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione della condotta criminosa consumata il 16.7.2004 (oggetto della prima pronuncia) i fatti non essendo neppure brevemente descritti; inoltre, il Giudice dell'esecuzione non si è neppure confrontato con le ragioni della decisione del 17.5.2004, con la quale il Giudice della cognizione aveva ritenuto che le plurime violazioni degli obblighi derivanti dalla sottoposizione del prevenuto alla medesima misura di prevenzione fossero espressione di un medesimo disegno criminoso e ciò tanto più che il reato commesso il 16.7.2004 era ricompreso nel periodo in cui si erano verificati gli altri reati giudicati con la sentenza del 17.5.2004. 3. Parimenti, con riguardo ai reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015 (quinto gruppo), il Giudice dell'esecuzione non ha effettuato un'adeguata valutazione delle condotte poste in essere dal condannato, attraverso un approfondito esame delle concrete modalità delle stesse. 4. L'ordinanza impugnata, che non ha adempiuto al dovere di giustificare la propria decisione sulla base di dati fattuali e sul congiunto apprezzamento di fattori che normalmente fungono da indizi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, deve di conseguenza essere annullata, nei limiti in precedenza indicati, con rinvio al Tribunale di Frosinone, perché, in diversa composizione (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013), proceda a nuovo giudizio, libero negli esiti, colmando le evidenziate lacune motivazionali. 5. Il ricorso è, invece, inammissibile nel resto, perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con argomentare adeguato e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione (1.7.2008 e 7.5.2010; quarto gruppo) non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, come in precedenza cennato, il Giudice dell'esecuzione ha, sostanzialmente, messo in evidenza come le condotte oggetto delle Glee sentenze in comparazione fossero state determinate da fatti o circostanze occasionali, così correttamente distinguendo la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante; e tale valutazione, perché sorretta da logico argomentare, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del 6.02.2004 e del 17.05.2004, nonché tra i reati giudicati con le sentenze del 24.06.2013 e 7.05.2015 con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Frosinone. Dichiara inammissibile nel resto
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