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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01388/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24 aprile 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 26 aprile 2019 per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - Considerato che in data 21 novembre 2023, è pervenuta memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale, ulteriormente argomentando, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. - Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione della fattispecie di reato in quella meno grave di cui all'art.496 cod. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art.495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, (2015), Rv. 262658); la sentenza impugnata ha operato buon governo della richiamata pronunzia con motivazione in fatto immune da vizi logici. - Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., risulta generico nonché reiterativo del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, la condotta del ricorrente nel suo complesso è apparsa articolata e diretta ad ottenere un vantaggio patrimoniale con modalità penalmente rilevanti); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: S. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24 aprile 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino del 26 aprile 2019 per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. - Considerato che in data 21 novembre 2023, è pervenuta memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, con la quale, ulteriormente argomentando, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. - Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione della fattispecie di reato in quella meno grave di cui all'art.496 cod. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art.495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, (2015), Rv. 262658); la sentenza impugnata ha operato buon governo della richiamata pronunzia con motivazione in fatto immune da vizi logici. - Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., risulta generico nonché reiterativo del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, la condotta del ricorrente nel suo complesso è apparsa articolata e diretta ad ottenere un vantaggio patrimoniale con modalità penalmente rilevanti); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: S. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il
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