Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24483/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 16061/2020 promosso da Comune di Strevi,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliatiin Roma, via Cicerone 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentatae difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1635/2019 , pub- blicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . conveniva in giudizio il Comune di Strevi davanti al Tribunale di Alessandria,chiedendo il rimborso dei permessi retribuiti corrisposti al dipendente [OSCURATO:PERSONA], Sindaco del Comune di Strevi negli anni 2010 e 2011, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il qualeprevede che le assenze dal servizio del lavoratore di- pendente, dovutedall' essere lo stesso un amministratore locale, sono retribuite daldatore di lavoro, ma gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono aca- rico dell'ente presso cui i lavoratori esercitano le funzioni pubblichedi cui all'art. 79 d.lgs. cit.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Strevi chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

Con sentenza n. 757/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, con- dannando il Comune di Strevi a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di€ 13.911,45, oltre alle spese legali.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, che, nel con- tradditorio delle parti, veniva respinto.

La Corte territoriale riteneva applicabile il disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , con conseguente accoglimento della richiesta di rimborso formulata da tale società degli oneri sostenuti per i permessi usufruiti dal dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cuiquest'ultimo era stato Sindaco del Comune di Strevi, per potersvolgere il suo mandato elettorale.

In particolare, la menzionata Corte rilevava che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia,ma è operativa anche nel settore della telefonia mobile, assicu- rativo e finanziario; latrasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in società per azioni è avvenuta con delibera del CIPE il18 dicembre 1997, in attua- zione deld.l. n. 487 del 1993, conv. con modif. in l. n. 71 del 19 94 , che ha previsto la trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] da pubblica ammi- nistrazione ad ente pubblico economico e, poi, in società per azioni entro il 1996.

La Corte evidenziava che, alla fine dell'anno 2015, su impulso del Ministero delle Finanze, è stato a vv iato il processo di vendita delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e che il settore del servizio postale è stato, negli anni,oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione , tant ' è che, conl'emanazione del d.lgs. n. 58 del 2011, che ha recepito la terza direttiva postale (direttiva 2008/ 6 /CE), risultaad oggi, ad ogni effetto, abolital'ultima quota residua del monopolio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la terza direttiva distingue tra servizi postali uni- versali e non universali, precisando che i primi sono soggetti a regola- mentazionee ad obblighi specifici su prezzi e qualità definiti da norme nazionali, mentre i secondi, inclusivi sia dei servizi postali mail non universali sia di quelli forniti dai corrieri espressi, sono sottoposti a mi- nori obblighi di natura regolamentare, in quanto offerti in un mercato concorrenziale, restando,in sintesi, affidat e a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in via esclusiva,l e notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al Codice della strada (c.d. servizi postali riservati), ma, al di fuori di queste specifiche attività,che si possono definire di "pubblico interesse", i servizi offerti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. devono ritenersi in- teramente assoggettati alleregole del libero mercato.

La Corte di merito non condivideva gli argomenti dell'appellante, che riteneva il parere del Consiglio di Stato n. 706 del 22/12/2011 , posto a fondamento della decisione del primo giudice, contrastante con la disciplinanormativa che regola le società a partecipazione pubblica, evidenziando che sono indifferenti rispetto al settore in esame le spe- ciali regole riguardanti lagovernance societaria, così dovendosi rite- nere ininfluenti gli indici richiamati dall'appellante, come pure nessun rilievo aveva la nozione di "organismo di diritto pubblico", di deriva- zione comunitaria, sorta al fine di verificare se un ente che opera - anche -per perseguire finalità pubbliche sia da considerarsi , in caso di appalto, soggetto alle regole dell'evidenza pubblica.

A supporto della decisione, la Corte d'appello richiamava una re- cente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. , Sez.

U, Ord inanza n. 4899 del 01/03/2018 ), ove si eraprecisato che le controversie relative all'ag- giudicazione dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso me- diante buoni posto cartacei, per i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. appartengono alla giurisdizione ordinario, atteso che tale appalto non rientranella disciplin a dei cd. settori speciali, a mente dell ' art. 217 del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo un oggetto che, per sua natura, non rileva direttamente ai fini dell ' e spletamento del "servizio speciale" (quali il "servizio postale" e gli "altri servizi diversi" di cui all ' art. 211 del decr. cit.), incidendo solo in via indiretta sull ' attività inerente al servizio speciale, anche se [OSCURATO:PERSONA] si è volontariamente vinco- lata, purnon essendovi tenuta, alle regole di evidenza pubblica, poiché lasottoposizione o meno dell ' appalto al regime pubblicistico discende esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive eda quelle sogget- tive della stazione appaltante.

La Corte osservava, infine, che il parere del Consiglio di Stato n. 706 del22/ 12 / 2011 correttamente aveva invita to a non ricercare una qualificazione "assoluta" o "ordinamentale" della natura delle società per azioni pubbliche, ma ad analizzare il più ristretto perimetrodi inte- resse dalla normativa in questione (che è, come si è detto, quello della applicabilitàdell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 al rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].p.a.).

In sintesi, la Corte d'appello confermava la sentenza impugnata, ritenendo che:[OSCURATO:PERSONA] è una società per azioni, e prima ancora un ente pubblico economico, con la conseguenza che a tale tipologia di ente si applica expressis verbisil disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000; la presente controversia non attiene ad un rapporto regolato dalla disciplina dei c.d.

"settori speciali"; nello specifico, i rapporti di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cosìcome gli atti di or- ganizzazione e gestione, sono disciplinati dal diritto privato ( Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 4727 del 02/03/2006 ).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Co- mune di Strevi, affidato a due mezzi.

L'intimata si è difesacon controricorso.

Fissata l'adunanza in camera di consiglio, il Pubblico Ministero, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] , in data 25 /0 5 / 2025 ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 80d.lgs. n. 267 del 2000, per avere la Corte d'ap- pello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse rientrare nella nozione di datore di lavoro privato, mentre invece si trattava di ente pubblico, sia pure di diritto speciale, ovvero organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016.

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la richiesta di compen- sazione delle spese legali in relazione a tutti i gradi di giudizio, consi- derata la oggettiva complessità giuridica della vertenza e i contrasti giurisprudenziali in merito. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Com'è noto, l'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 , nel testo applica- bile ratione temporis, prevede quanto segue: «1.

Le assenze dal servi- zio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.

Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo

79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, ètenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavora- tore.

Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla ri- chiesta.

Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore ag- giunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.» 2.2.L'evidente ratio della norma è quella di tutelare l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, senza che il relativo onere vada a ricadere sui datori di lavoro, che siano enti privati o enti pubblici economici , anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e del bilancio dell'ente che beneficia di tali funzioni. 2.3.Il rapporto di lavoro, destinato a venire in considerazione nella valutazione della norma, ha trovato definizione nel tempo attraverso interventi normativi di carattere generale (l. n. 93 del 1983; d.lgs. n. 29 del 1993; d.lgs. n. 80 del 1998), culminati nell ' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, che ha precisato cosa debba intendersi per "am- ministrazioni pubbliche", ai fini della disciplina dei rapporto di lavoro e di pubblico impiego, escludendo espressamente gli enti pubblici econo- mici e nemmeno menzionando le società di capitali a partecipazione pubblica, che, pertanto, restano escluse da tale categoria (fermo re- stando che per queste ultime l'art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, ha previsto l'assoggettamento alla di- sciplina delle procedure selettive di assunzione previste per i datori di lavoro pubblico).

In tale quadro, deve senza dubbio ritenersi che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia un dipendente di un datore di lavoro privato.

Com'è noto,l ' art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. con modif. in l. n. 71 del 1994,ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle tele- comunicazioni in un ente pubblico economico,denominato ente "[OSCURATO:PERSONA]", prevedendo l'ulteriore trasformazione in società per azioni , avvenuta con delibera del CIPE il 18 dicembre 1997.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro subordinato con l'[OSCURATO:PERSONA], quale ente pubblico eco- nomico, è divenuto di diritto priva to, e dunque contrattualizzato , poi- ché il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denomi- nato [OSCURATO:PERSONA], ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria at- tività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati (v.

Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17764 del 04/08/2006 ).

La trasformazione in società a partecipazione pubblica, per tale mo- tivo soggetta ad una disciplina particolare, non ha ulteriormente modi- ficato la natura privatistica del rapporto di lavoro.

Né può incidere, nel senso auspicato dal ricorrente Comune, la no- zione di “organismo di diritto pubblico”, di matrice eurounitaria, che comporta soltantol'applicabilità della disciplina del cd. settore pubblico allargato,in materia di appalti pubblici, controlli pubblici ed evidenza pubblica, ma non l'attribuzione dipersonalità giuridica pubblica (in tal senso, Cass., Sez.

U , Sentenza n. 102 44 del 19 /04/ 2021 , che ha espressamente richiamato Cass., Sez.

U , Sentenza n. 11179 del 27/10/1995; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1987 del 24/02/1998e Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2677 del 09/03/2000 ; cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 1779 del 20/01/2022 ).

D'altronde, nella stessa linea si pone la giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000nel caso in cui il fruitore del permesso retribuito sia un dipen- dente di una società per azioni in house, eletto quale amministratore dell'ente pubblico socio di detta società.

In quest'occasione, la Corte di cassazione ha chiaritoche, i n base al principio civilistico del divieto di indebito arricchimento e tenuto conto della distinzione tra società partecipata e socio pubblico, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società in housedei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso lo stesso ente locale che partecipa alla società sono a carico di quest'ul- timo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro,nei ter- mini e secondo le modalità di cui all'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2 000 ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11265 del 11/06/2020 ).

Nella motivazione della decisione è precisato che l'intervenuta co- stituzione, secondo il modello societario , del soggetto prestatore del servizio in house,a cui si accompagna la distinzione soggettiva tra so- cietà partecipata e socio pubblico e la separazione dei rispettivi patri- moni, esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale comporti automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società. 2.5.Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto, do- vendosi dare applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive presso gli enti locali, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei di- pendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di detti permessi devono essere rim- borsati atale società, secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché si tratta di datore di lavoro privato.»

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sostanziandosi in una doglianza in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, per ragioni che attengono al merito. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 16061/2020 promosso da Comune di Strevi,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eletti- vamente domiciliatiin Roma, via Cicerone 28, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentatae difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1635/2019 , pub- blicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . conveniva in giudizio il Comune di Strevi davanti al Tribunale di Alessandria,chiedendo il rimborso dei permessi retribuiti corrisposti al dipendente [OSCURATO:PERSONA], Sindaco del Comune di Strevi negli anni 2010 e 2011, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il qualeprevede che le assenze dal servizio del lavoratore di- pendente, dovutedall' essere lo stesso un amministratore locale, sono retribuite daldatore di lavoro, ma gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono aca- rico dell'ente presso cui i lavoratori esercitano le funzioni pubblichedi cui all'art. 79 d.lgs. cit. Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Strevi chiedeva il rigetto delle domande avversarie. Con sentenza n. 757/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, con- dannando il Comune di Strevi a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma di€ 13.911,45, oltre alle spese legali. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, che, nel con- tradditorio delle parti, veniva respinto. La Corte territoriale riteneva applicabile il disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , con conseguente accoglimento della richiesta di rimborso formulata da tale società degli oneri sostenuti per i permessi usufruiti dal dipendente, [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cuiquest'ultimo era stato Sindaco del Comune di Strevi, per potersvolgere il suo mandato elettorale. In particolare, la menzionata Corte rilevava che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è una società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia,ma è operativa anche nel settore della telefonia mobile, assicu- rativo e finanziario; latrasformazione di [OSCURATO:PERSONA] in società per azioni è avvenuta con delibera del CIPE il18 dicembre 1997, in attua- zione deld.l. n. 487 del 1993, conv. con modif. in l. n. 71 del 19 94 , che ha previsto la trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] da pubblica ammi- nistrazione ad ente pubblico economico e, poi, in società per azioni entro il 1996. La Corte evidenziava che, alla fine dell'anno 2015, su impulso del Ministero delle Finanze, è stato a vv iato il processo di vendita delle azioni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e che il settore del servizio postale è stato, negli anni,oggetto di un processo di progressiva liberalizzazione , tant ' è che, conl'emanazione del d.lgs. n. 58 del 2011, che ha recepito la terza direttiva postale (direttiva 2008/ 6 /CE), risultaad oggi, ad ogni effetto, abolital'ultima quota residua del monopolio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che la terza direttiva distingue tra servizi postali uni- versali e non universali, precisando che i primi sono soggetti a regola- mentazionee ad obblighi specifici su prezzi e qualità definiti da norme nazionali, mentre i secondi, inclusivi sia dei servizi postali mail non universali sia di quelli forniti dai corrieri espressi, sono sottoposti a mi- nori obblighi di natura regolamentare, in quanto offerti in un mercato concorrenziale, restando,in sintesi, affidat e a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in via esclusiva,l e notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi al Codice della strada (c.d. servizi postali riservati), ma, al di fuori di queste specifiche attività,che si possono definire di "pubblico interesse", i servizi offerti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. devono ritenersi in- teramente assoggettati alleregole del libero mercato. La Corte di merito non condivideva gli argomenti dell'appellante, che riteneva il parere del Consiglio di Stato n. 706 del 22/12/2011 , posto a fondamento della decisione del primo giudice, contrastante con la disciplinanormativa che regola le società a partecipazione pubblica, evidenziando che sono indifferenti rispetto al settore in esame le spe- ciali regole riguardanti lagovernance societaria, così dovendosi rite- nere ininfluenti gli indici richiamati dall'appellante, come pure nessun rilievo aveva la nozione di "organismo di diritto pubblico", di deriva- zione comunitaria, sorta al fine di verificare se un ente che opera - anche -per perseguire finalità pubbliche sia da considerarsi , in caso di appalto, soggetto alle regole dell'evidenza pubblica. A supporto della decisione, la Corte d'appello richiamava una re- cente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. , Sez. U, Ord inanza n. 4899 del 01/03/2018 ), ove si eraprecisato che le controversie relative all'ag- giudicazione dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa, reso me- diante buoni posto cartacei, per i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. appartengono alla giurisdizione ordinario, atteso che tale appalto non rientranella disciplin a dei cd. settori speciali, a mente dell ' art. 217 del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo un oggetto che, per sua natura, non rileva direttamente ai fini dell ' e spletamento del "servizio speciale" (quali il "servizio postale" e gli "altri servizi diversi" di cui all ' art. 211 del decr. cit.), incidendo solo in via indiretta sull ' attività inerente al servizio speciale, anche se [OSCURATO:PERSONA] si è volontariamente vinco- lata, purnon essendovi tenuta, alle regole di evidenza pubblica, poiché lasottoposizione o meno dell ' appalto al regime pubblicistico discende esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive eda quelle sogget- tive della stazione appaltante. La Corte osservava, infine, che il parere del Consiglio di Stato n. 706 del22/ 12 / 2011 correttamente aveva invita to a non ricercare una qualificazione "assoluta" o "ordinamentale" della natura delle società per azioni pubbliche, ma ad analizzare il più ristretto perimetrodi inte- resse dalla normativa in questione (che è, come si è detto, quello della applicabilitàdell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 al rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].p.a.). In sintesi, la Corte d'appello confermava la sentenza impugnata, ritenendo che:[OSCURATO:PERSONA] è una società per azioni, e prima ancora un ente pubblico economico, con la conseguenza che a tale tipologia di ente si applica expressis verbisil disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000; la presente controversia non attiene ad un rapporto regolato dalla disciplina dei c.d. "settori speciali"; nello specifico, i rapporti di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cosìcome gli atti di or- ganizzazione e gestione, sono disciplinati dal diritto privato ( Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4727 del 02/03/2006 ). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Co- mune di Strevi, affidato a due mezzi. L'intimata si è difesacon controricorso. Fissata l'adunanza in camera di consiglio, il Pubblico Ministero, nella persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] , in data 25 /0 5 / 2025 ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoriedifensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 80d.lgs. n. 267 del 2000, per avere la Corte d'ap- pello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. potesse rientrare nella nozione di datore di lavoro privato, mentre invece si trattava di ente pubblico, sia pure di diritto speciale, ovvero organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la richiesta di compen- sazione delle spese legali in relazione a tutti i gradi di giudizio, consi- derata la oggettiva complessità giuridica della vertenza e i contrasti giurisprudenziali in merito. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1.Com'è noto, l'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000 , nel testo applica- bile ratione temporis, prevede quanto segue: «1. Le assenze dal servi- zio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, ètenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavora- tore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla ri- chiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore ag- giunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.» 2.2.L'evidente ratio della norma è quella di tutelare l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, senza che il relativo onere vada a ricadere sui datori di lavoro, che siano enti privati o enti pubblici economici , anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e del bilancio dell'ente che beneficia di tali funzioni. 2.3.Il rapporto di lavoro, destinato a venire in considerazione nella valutazione della norma, ha trovato definizione nel tempo attraverso interventi normativi di carattere generale (l. n. 93 del 1983; d.lgs. n. 29 del 1993; d.lgs. n. 80 del 1998), culminati nell ' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, che ha precisato cosa debba intendersi per "am- ministrazioni pubbliche", ai fini della disciplina dei rapporto di lavoro e di pubblico impiego, escludendo espressamente gli enti pubblici econo- mici e nemmeno menzionando le società di capitali a partecipazione pubblica, che, pertanto, restano escluse da tale categoria (fermo re- stando che per queste ultime l'art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, ha previsto l'assoggettamento alla di- sciplina delle procedure selettive di assunzione previste per i datori di lavoro pubblico). In tale quadro, deve senza dubbio ritenersi che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia un dipendente di un datore di lavoro privato. Com'è noto,l ' art. 1 d.l. n. 487 del 1993, conv. con modif. in l. n. 71 del 1994,ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle tele- comunicazioni in un ente pubblico economico,denominato ente "[OSCURATO:PERSONA]", prevedendo l'ulteriore trasformazione in società per azioni , avvenuta con delibera del CIPE il 18 dicembre 1997. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro subordinato con l'[OSCURATO:PERSONA], quale ente pubblico eco- nomico, è divenuto di diritto priva to, e dunque contrattualizzato , poi- ché il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denomi- nato [OSCURATO:PERSONA], ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria at- tività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17764 del 04/08/2006 ). La trasformazione in società a partecipazione pubblica, per tale mo- tivo soggetta ad una disciplina particolare, non ha ulteriormente modi- ficato la natura privatistica del rapporto di lavoro. Né può incidere, nel senso auspicato dal ricorrente Comune, la no- zione di “organismo di diritto pubblico”, di matrice eurounitaria, che comporta soltantol'applicabilità della disciplina del cd. settore pubblico allargato,in materia di appalti pubblici, controlli pubblici ed evidenza pubblica, ma non l'attribuzione dipersonalità giuridica pubblica (in tal senso, Cass., Sez. U , Sentenza n. 102 44 del 19 /04/ 2021 , che ha espressamente richiamato Cass., Sez. U , Sentenza n. 11179 del 27/10/1995; Cass., Sez. U, Sentenza n. 1987 del 24/02/1998e Cass., Sez. U, Sentenza n. 2677 del 09/03/2000 ; cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1779 del 20/01/2022 ). D'altronde, nella stessa linea si pone la giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2000nel caso in cui il fruitore del permesso retribuito sia un dipen- dente di una società per azioni in house, eletto quale amministratore dell'ente pubblico socio di detta società. In quest'occasione, la Corte di cassazione ha chiaritoche, i n base al principio civilistico del divieto di indebito arricchimento e tenuto conto della distinzione tra società partecipata e socio pubblico, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società in housedei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso lo stesso ente locale che partecipa alla società sono a carico di quest'ul- timo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro,nei ter- mini e secondo le modalità di cui all'art. 80 d.lgs. n. 267 del 2 000 ( Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11265 del 11/06/2020 ). Nella motivazione della decisione è precisato che l'intervenuta co- stituzione, secondo il modello societario , del soggetto prestatore del servizio in house,a cui si accompagna la distinzione soggettiva tra so- cietà partecipata e socio pubblico e la separazione dei rispettivi patri- moni, esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale comporti automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità finanziarie della società. 2.5.Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto, do- vendosi dare applicazione al seguente principio di diritto: «In tema di permessi retribuiti per l'esercizio di funzioni elettive presso gli enti locali, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei di- pendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di detti permessi devono essere rim- borsati atale società, secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché si tratta di datore di lavoro privato.» 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, sostanziandosi in una doglianza in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, per ragioni che attengono al merito. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 6.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Sentenza Cassazione n. 24483/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris