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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23389/2024

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2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17387/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.905/2022 depositata i l 19/01/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 905/2022, pubblicata in data 19/01/2022 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: ITS) contro la sentenza n. 5280/2020 con la quale la Commissione Tributaria di Napoli aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto avverso il prospetto informativo relativo alla cd. rottamazione dei ruoli, limitatamente alla cartella n. 071200170038503952000 (per un importo pari a euro 2.613,98).

La ricorrente aveva eccepito l’impugnabilità dei ruoli e il difetto di notifica della cartella di cui era stato chiesto l’annullamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sia perché l’atto impugnato non rientrava tra quelli indicati nell’art. 18 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, sia perché risultava documentata la regolare notifica della cartella di pagamento.

La CTR aveva ritenuto che la cartella fosse stata regolarmente notificata, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione tempestiva, non era possibile far valere, successivamente, vizi non proposti entro i termini di legge.

3. ITS ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

4. L’Agenzia della Riscossione ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivodi ricorso è stata contestata la violazione ed errata applicazione degli art. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell’art. 3-bis comma 3 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 53 e dell’art. 19 - bis , comma 5 delle specifiche tecniche del 16/04/2014 in relazione alla dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.

1.1. La ricorrente rileva che: « il deposito della documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge.

Non è stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014.

Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità.

Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale della copia depositata scannerizzata delle ricevute di consegna del messaggio pec.

Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità,nonché sta mpa con sigle non riferibile agli atti impugnati.» Evoca, quindi, gli artt. 13, comma 1 , e 19 - bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16/04/2014, oltre agli artt. 9 e 11 legge n. 53 del 1994.

1.2. Contesta, inoltre, il mancato utilizzo, da parte del notificante, di un indirizzo pec indicato nei pubblici registri(INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE), rilevando che non può essere applicato l’art. 156 cod. proc. civ. in relazione alla cd. sanatoria per raggiungimento dello scopo.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha contestato la «Violazione ed errata applicazione della legge, nella parte in cui si afferma che risultano assorbite gli ulteriori motivi di censura alla questione inerente le modalità di trasmissione telematica della cartella (pag. 3 sentenza impugnata) in quanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], considerata la nullità della notifica, i crediti richiesti risultano tra l’altro prescritti.»

3. La controricorrente ha contestato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., trattandosi di aspetti giuridici ampiamente decisi dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme alla pronuncia impugnata.

3.1. Ha poi contestato, con riferimento al primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., evidenziando che la parte ricorrente introduce, sotto la parvenza di un vizio di violazione di legge, una richiesta di rivisitazione delle valutazioni eseguite da parte dei giudici di primo e secondo grado.

3.2. Rileva, poi, che il vizio relativo alla «paternità» della notifica a mezzo pecè stato sollevato per la prima volta in sede di ricorso in cassazione e contesta, comunque, la fondatezza della censura di parte ricorrente, evidenziando che la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione indicati nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore, nonché dal dominio di posta elettronica da cui è stato inviato il messaggio.

3.3. Evidenzia, poi, come la disciplina della legge n. 53 del 1994 riguardi il diverso ambito della notifica degli atti processuali e non sia, quindi, applicabile agli atti riscossivi.

Nel caso di specie è stata, invece, osservata la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

3.4. Contesta, infine, l’irritualità del disconoscimento della documentazione prodotta dalla ricorrente in stampa cartacea, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’onere di disconoscimento della conformità della copia prodotta all’originale.

3.5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso la controricorrente ha rilevato che nessuna prescrizione è maturata, in ragione della corretta notifica della cartella di pagamento.

4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse all’impugnazione della cartella di pagamento, per omessa notifica, di cui la parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Sul punto, a pag. 1 del ricorso in cassazione, la stessa contribuente riferisce che: « 1) In data 18.01.2019, l’istante, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp.te della società [OSCURATO:SOCIETA], verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’Agenzia delle Entrate-riscossione; 2) in tale circostanza, l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120170038503952000 relativa in parte a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] ufficio territoriale Napoli 3, per un importo di € 2.613,98 (€ 2.465,93 carico ed € 148,05 per oneri di riscossione).»

4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisceche: « L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283).

4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) – hanno, inoltre , precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez.

U, 07/05/2024, n. 12459).

4.4. Occorre,infine, evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile.

6. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez.

U., 06/09/2022, n. 26283) è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17387/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ( [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZAdella [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.905/2022 depositata i l 19/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 905/2022, pubblicata in data 19/01/2022 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (hinc: ITS) contro la sentenza n. 5280/2020 con la quale la Commissione Tributaria di Napoli aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto avverso il prospetto informativo relativo alla cd. rottamazione dei ruoli, limitatamente alla cartella n. 071200170038503952000 (per un importo pari a euro 2.613,98). La ricorrente aveva eccepito l’impugnabilità dei ruoli e il difetto di notifica della cartella di cui era stato chiesto l’annullamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso, sia perché l’atto impugnato non rientrava tra quelli indicati nell’art. 18 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, sia perché risultava documentata la regolare notifica della cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto che la cartella fosse stata regolarmente notificata, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione tempestiva, non era possibile far valere, successivamente, vizi non proposti entro i termini di legge. 3. ITS ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. L’Agenzia della Riscossione ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivodi ricorso è stata contestata la violazione ed errata applicazione degli art. 60 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dell’art. 3-bis comma 3 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 53 e dell’art. 19 - bis , comma 5 delle specifiche tecniche del 16/04/2014 in relazione alla dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e/o intimazione mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. 1.1. La ricorrente rileva che: « il deposito della documentazione effettuato da parte convenuta non è avvenuto secondo legge. Non è stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento impugnata mediante deposito telematico della copia dell’atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014. Risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione, prive di qualsivoglia asseverazione di conformità. Se ne è disconosciuto formalmente, ai sensi dell’art. 214 cpc, la conformità all’originale della copia depositata scannerizzata delle ricevute di consegna del messaggio pec. Infatti, risultano unicamente depositate stampe di consegna pec relative alla cartella oggetto di impugnazione prive di qualsivoglia asseverazione di conformità,nonché sta mpa con sigle non riferibile agli atti impugnati.» Evoca, quindi, gli artt. 13, comma 1 , e 19 - bis, comma 5, delle specifiche tecniche del 16/04/2014, oltre agli artt. 9 e 11 legge n. 53 del 1994. 1.2. Contesta, inoltre, il mancato utilizzo, da parte del notificante, di un indirizzo pec indicato nei pubblici registri(INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE), rilevando che non può essere applicato l’art. 156 cod. proc. civ. in relazione alla cd. sanatoria per raggiungimento dello scopo. 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha contestato la «Violazione ed errata applicazione della legge, nella parte in cui si afferma che risultano assorbite gli ulteriori motivi di censura alla questione inerente le modalità di trasmissione telematica della cartella (pag. 3 sentenza impugnata) in quanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], considerata la nullità della notifica, i crediti richiesti risultano tra l’altro prescritti.» 3. La controricorrente ha contestato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., trattandosi di aspetti giuridici ampiamente decisi dalla giurisprudenza di legittimità in senso conforme alla pronuncia impugnata. 3.1. Ha poi contestato, con riferimento al primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., evidenziando che la parte ricorrente introduce, sotto la parvenza di un vizio di violazione di legge, una richiesta di rivisitazione delle valutazioni eseguite da parte dei giudici di primo e secondo grado. 3.2. Rileva, poi, che il vizio relativo alla «paternità» della notifica a mezzo pecè stato sollevato per la prima volta in sede di ricorso in cassazione e contesta, comunque, la fondatezza della censura di parte ricorrente, evidenziando che la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione indicati nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore, nonché dal dominio di posta elettronica da cui è stato inviato il messaggio. 3.3. Evidenzia, poi, come la disciplina della legge n. 53 del 1994 riguardi il diverso ambito della notifica degli atti processuali e non sia, quindi, applicabile agli atti riscossivi. Nel caso di specie è stata, invece, osservata la disciplina contenuta nell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. 3.4. Contesta, infine, l’irritualità del disconoscimento della documentazione prodotta dalla ricorrente in stampa cartacea, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’onere di disconoscimento della conformità della copia prodotta all’originale. 3.5. Con riferimento al secondo motivo di ricorso la controricorrente ha rilevato che nessuna prescrizione è maturata, in ragione della corretta notifica della cartella di pagamento. 4. In via preliminare occorre rilevare la carenza di interesse all’impugnazione della cartella di pagamento, per omessa notifica, di cui la parte ricorrente assume essere venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo. Sul punto, a pag. 1 del ricorso in cassazione, la stessa contribuente riferisce che: « 1) In data 18.01.2019, l’istante, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rapp.te della società [OSCURATO:SOCIETA], verificava a mezzo richiesta di estratto ruolo la propria posizione debitoria pendente presso l’Agenzia delle Entrate-riscossione; 2) in tale circostanza, l’istante aveva conoscenza, tra l’altro, dell’esistenza di una cartella esattoriale per tributi e di cui non ha mai ricevuta notifica: la n. 07120170038503952000 relativa in parte a crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] ufficio territoriale Napoli 3, per un importo di € 2.613,98 (€ 2.465,93 carico ed € 148,05 per oneri di riscossione).» 4.1. In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3-bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisceche: « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.» 4.2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.» (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283). 4.3. Le Sezioni Unite di questa Corte –sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) – hanno, inoltre , precisato che: «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità dellacartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.» (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459). 4.4. Occorre,infine, evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte: «la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.» (Cass.26/10/2023, n. 29729). 5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’originario ricorso del contribuente dichiarato inammissibile. 6. La circostanza che la pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) è intervenuta nel corso del giudizio di legittimità costituisce valido motivo di compensazione delle spese processuali dell’intero giudiz
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