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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26699/2026

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della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di calunnia e falsa testimonianza con la formula "perché il fatto non sussiste", così riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado dai Tribunale di Udine.

A lei si addebita di avere falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA], dapprima in sede di sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria, e poi rendendotestimonianza nel conseguente processo, di averle puntato una pistola, nel corso di un alterco per ragioni di vicinato.

1.1. Il Tribunale era giunto all'affermazione di colpevolezza sulla base, essenzialmente, di tre considerazioni: la coincidenza del racconto della [OSCURATO:PERSONA] con quello del [OSCURATO:PERSONA], se non che per la riferita minaccia con la pistola; la non coincidenza del racconto di costei, invece, con quello del proprio marito, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nella lite, il quale aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito la pistola, senza tuttavia puntarla verso qualcuno; il non avere [OSCURATO:PERSONA] riferito alcunché circa il fatto, invece raccontato dalla moglie, per cui ella, impauritasi per la presenza dell'arma, si era nascosta dietro una macchina ivi in sosta.

1.2. La Corte d'appello ha invece ritenuto che non sia stata raggiunta una prova sufficientemente certa della sequenza degli accadimenti e, di riflesso, della falsità o meno della versione offertane dall'imputata alla polizia giudiziaria e, quindi, in sede di testimonianza nel processo contro [OSCURATO:PERSONA].

Questo, in sintesi, perché: a) le fotografie ed i filmati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nel frangente, e da lui prodotti in giudizio, presentano soluzioni di continuità e non consentono di stabilirne la sequenza né cosa potesse essere accaduto tra un'immagine e l'altra; b) il fatto che [OSCURATO:PERSONA], soggetto direttamente interessato alla vicenda ed escusso come testimone assistito, abbia prodotto il filmato integrale per una porzione degli accadimenti e solamente due fotografie, invece, per il resto, non rassicura sulla genuinità della sua narrazione; c) è indiscusso che egli avesse con sé l'arma, nello specifico un dispositivo per l'emissione di spray urticanti; d) l'imputata l'ha descritta, indicandone, in particolare, il colore nero, né potrebbe obiettarsi che gliel'abbia riferito il marito (cui pure l'arma sarebbe stata mostrata, sebbene in un successivo momento della lite), perché ciò significherebbe che i due avessero previamente concordato le accuse, non spiegandosi però, se così fosse, le divergenze tra i rispettivi racconti; d) in un contesto di reciproca aggressività verbale, la circostanza per cui la pistola sarebbe stata "puntata" (secondo le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]) o "esibita" (stando al racconto di suo marito) si presenta di scarso rilievo, potendo la divergenza essere addebitata, altresì, al diverso angolo visuale da cui costoro avrebbero osservato la relativa azione del [OSCURATO:PERSONA].

2. Impugna tale decisione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, lamentandone plurimi vizi di motivazione.

In particolare, la sentenza avrebbe completamente trascurato le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, le quali dissolverebbero, invece, i dubbi palesati dai giudici d'appello sulla non coincidenza delle foto e dei filmati e, di conseguenza, sulla sequenza degli accadimenti.

Foto e filmati, dunque, che 2ricostruirebbero la vicenda nei termini narrati sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], eccezione fatta per il puntamento della pistola dall'uno all'altra: del quale, nel filmato che riprende la fase della lite in cui ciò - secondo costei - sarebbe avvenuto, non v'è alcuna traccia.

Inoltre, osserva il ricorrente: — la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] sul colore dell'arma non è precisa, in quanto quest'ultima non era interamente nera ma presentava degli inserti gialli; — [OSCURATO:PERSONA] nulla ha riferito della minaccia con l'arma subita dalla moglie, mentre, nel racconto di lei, tale circostanza costituiva un dato essenziale, rappresentando il fatto che avrebbe indotto costui a scavalcare il cancello ed inseguire [OSCURATO:PERSONA], che si stava allontanando; — "esibire" e "puntare" un'arma sono condotte del tutto diverse; inoltre, le dichiarazioni dell'imputata e di suo marito divergono in diversi dettagli sul punto: in particolare, costoro hanno indicato tale azione come compiuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, rispettivamente, di ciascuno di essi: ciò che, però, non sarebbe stato possibile, trovandosi i due, nel frangente, distanti tra loro.

3. Hanno depositato memoria scritte sia la Procura generale in sede che la difesa dell'imputata, chiedendo entrambe di rigettare il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, essendo volto essenzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, che al giudice di legittimità è preclusa.

È sufficiente rilevare che l'onere di motivazione "rafforzata", incombente sul giudice d'appello in caso di riforma della sentenza gravata, può ritenersi adempiuto.

Gli snodi argomentativi della sentenza di primo grado, infatti, sono stati tutti affrontati e criticati dalla Corte d'appello con una motivazione convincente, laddove si consideri che, diversamente dal giudizio di colpevolezza, che richiede la certezza logica, quello assolutorio beneficia anche del dubbio: e, in questo senso, le soluzioni di continuità nei filmati prodotti dalla persona offesa, il suo interesse eguale e contrario a quello dei suoi accusatori, la non perfetta sovrapponibilità dei racconti dell'imputata e di suo marito - comunque privi di insanabili contraddizioni nei loro nuclei essenziali - che non si concilia logicamente con la precostituzione concertata di un'accusa inveritiera, nonché, da ultimo, lo stato d'animo alterato del momento, tale da legittimare una diversa percezione o valutazione - come "puntamento" o come "esibizione" - di un'ostensione dell'arma comunque verificatasi, costituiscono elementi che rendono ampiamente plausibile il giudizio d'incertezza probatoria cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Il relativo percorso argomentativo, dunque, non si presenta manifestamente illogico, né la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici d'appello 3risulta viziata da travisamenti, per oggettivo fraintendimento o per omissione.

In particolare, non è fondato l'unico rilievo di tipo logico formulato dal ricorso - consistendo tutti gli altri nella non consentita rilettura di acquisizioni probatorie - sulla impossibilità di un "puntamento" od "esibizione" dell'arma in contemporanea a due persone distanti tra loro, giacché, nel racconto della [OSCURATO:PERSONA], tale gesto sarebbe stato rivolto a lei ed al marito in due momenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di calunnia e falsa testimonianza con la formula "perché il fatto non sussiste", così riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado dai Tribunale di Udine. A lei si addebita di avere falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA], dapprima in sede di sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria, e poi rendendotestimonianza nel conseguente processo, di averle puntato una pistola, nel corso di un alterco per ragioni di vicinato. 1.1. Il Tribunale era giunto all'affermazione di colpevolezza sulla base, essenzialmente, di tre considerazioni: la coincidenza del racconto della [OSCURATO:PERSONA] con quello del [OSCURATO:PERSONA], se non che per la riferita minaccia con la pistola; la non coincidenza del racconto di costei, invece, con quello del proprio marito, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli coinvolto nella lite, il quale aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito la pistola, senza tuttavia puntarla verso qualcuno; il non avere [OSCURATO:PERSONA] riferito alcunché circa il fatto, invece raccontato dalla moglie, per cui ella, impauritasi per la presenza dell'arma, si era nascosta dietro una macchina ivi in sosta. 1.2. La Corte d'appello ha invece ritenuto che non sia stata raggiunta una prova sufficientemente certa della sequenza degli accadimenti e, di riflesso, della falsità o meno della versione offertane dall'imputata alla polizia giudiziaria e, quindi, in sede di testimonianza nel processo contro [OSCURATO:PERSONA]. Questo, in sintesi, perché: a) le fotografie ed i filmati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] nel frangente, e da lui prodotti in giudizio, presentano soluzioni di continuità e non consentono di stabilirne la sequenza né cosa potesse essere accaduto tra un'immagine e l'altra; b) il fatto che [OSCURATO:PERSONA], soggetto direttamente interessato alla vicenda ed escusso come testimone assistito, abbia prodotto il filmato integrale per una porzione degli accadimenti e solamente due fotografie, invece, per il resto, non rassicura sulla genuinità della sua narrazione; c) è indiscusso che egli avesse con sé l'arma, nello specifico un dispositivo per l'emissione di spray urticanti; d) l'imputata l'ha descritta, indicandone, in particolare, il colore nero, né potrebbe obiettarsi che gliel'abbia riferito il marito (cui pure l'arma sarebbe stata mostrata, sebbene in un successivo momento della lite), perché ciò significherebbe che i due avessero previamente concordato le accuse, non spiegandosi però, se così fosse, le divergenze tra i rispettivi racconti; d) in un contesto di reciproca aggressività verbale, la circostanza per cui la pistola sarebbe stata "puntata" (secondo le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]) o "esibita" (stando al racconto di suo marito) si presenta di scarso rilievo, potendo la divergenza essere addebitata, altresì, al diverso angolo visuale da cui costoro avrebbero osservato la relativa azione del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Impugna tale decisione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, lamentandone plurimi vizi di motivazione. In particolare, la sentenza avrebbe completamente trascurato le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, le quali dissolverebbero, invece, i dubbi palesati dai giudici d'appello sulla non coincidenza delle foto e dei filmati e, di conseguenza, sulla sequenza degli accadimenti. Foto e filmati, dunque, che 2ricostruirebbero la vicenda nei termini narrati sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che da [OSCURATO:PERSONA], eccezione fatta per il puntamento della pistola dall'uno all'altra: del quale, nel filmato che riprende la fase della lite in cui ciò - secondo costei - sarebbe avvenuto, non v'è alcuna traccia. Inoltre, osserva il ricorrente: — la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] sul colore dell'arma non è precisa, in quanto quest'ultima non era interamente nera ma presentava degli inserti gialli; — [OSCURATO:PERSONA] nulla ha riferito della minaccia con l'arma subita dalla moglie, mentre, nel racconto di lei, tale circostanza costituiva un dato essenziale, rappresentando il fatto che avrebbe indotto costui a scavalcare il cancello ed inseguire [OSCURATO:PERSONA], che si stava allontanando; — "esibire" e "puntare" un'arma sono condotte del tutto diverse; inoltre, le dichiarazioni dell'imputata e di suo marito divergono in diversi dettagli sul punto: in particolare, costoro hanno indicato tale azione come compiuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, rispettivamente, di ciascuno di essi: ciò che, però, non sarebbe stato possibile, trovandosi i due, nel frangente, distanti tra loro. 3. Hanno depositato memoria scritte sia la Procura generale in sede che la difesa dell'imputata, chiedendo entrambe di rigettare il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, essendo volto essenzialmente ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, che al giudice di legittimità è preclusa. È sufficiente rilevare che l'onere di motivazione "rafforzata", incombente sul giudice d'appello in caso di riforma della sentenza gravata, può ritenersi adempiuto. Gli snodi argomentativi della sentenza di primo grado, infatti, sono stati tutti affrontati e criticati dalla Corte d'appello con una motivazione convincente, laddove si consideri che, diversamente dal giudizio di colpevolezza, che richiede la certezza logica, quello assolutorio beneficia anche del dubbio: e, in questo senso, le soluzioni di continuità nei filmati prodotti dalla persona offesa, il suo interesse eguale e contrario a quello dei suoi accusatori, la non perfetta sovrapponibilità dei racconti dell'imputata e di suo marito - comunque privi di insanabili contraddizioni nei loro nuclei essenziali - che non si concilia logicamente con la precostituzione concertata di un'accusa inveritiera, nonché, da ultimo, lo stato d'animo alterato del momento, tale da legittimare una diversa percezione o valutazione - come "puntamento" o come "esibizione" - di un'ostensione dell'arma comunque verificatasi, costituiscono elementi che rendono ampiamente plausibile il giudizio d'incertezza probatoria cui è pervenuta la sentenza impugnata. Il relativo percorso argomentativo, dunque, non si presenta manifestamente illogico, né la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici d'appello 3risulta viziata da travisamenti, per oggettivo fraintendimento o per omissione. In particolare, non è fondato l'unico rilievo di tipo logico formulato dal ricorso - consistendo tutti gli altri nella non consentita rilettura di acquisizioni probatorie - sulla impossibilità di un "puntamento" od "esibizione" dell'arma in contemporanea a due persone distanti tra loro, giacché, nel racconto della [OSCURATO:PERSONA], tale gesto sarebbe stato rivolto a lei ed al marito in due momenti di
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