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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03186/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni della parte civile che, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M.L.

Salafia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione aggravata in danno del ricorrente perché il fatto non costituisce reato.

Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalla decisione di primo grado, einvece considerata inidonea a configurare un fatto di reato dalla pronuncia resa in sede di gravame, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., poiché, inserendo sul proprio profilo del social network facebook, il 1° gennaio 2016, alle ore 23:44, un post rivolto al [OSCURATO:PERSONA] con didascalia dal seguente tenore: “bastardo farabutto di [OSCURATO:PERSONA] ha rubato il voto a tantissima gente …che Dio lo maledica”,aveva offeso grav e mente l’onore e lareputazione del predetto.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi,con il proprio difensore di fiducia, a due motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo,denuncia violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. poiché la decisione impugnata, pur riconoscendo la spiccata portata offensiva delle espressionirivolte nei suoi confronti, ha assolto ingiustamenteil [OSCURATO:PERSONA], revocando la condanna al risarcimento dei dannidisposta in suo favore dal giudice di primo grado.

Secondo la parte civile la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le espressioni utilizzate erano maturate nel medesimo contesto di quelle poste in essere dagli altri imputati, in quanto finalizzate ad esplicitare un grave disappunto per un tradimento politico del quale egli, quale collega di partito, era accusato.

Dette espressioni offensive, infatti,erano contenute in un commento ad un post pubblicato sul profilo di un taleSalvatore [OSCURATO:PERSONA], che non faceva riferimento ad alcun fatto o vicenda politicaed era completamente estraneo al contesto degli altri coimputati, trattandosi di una pagina facebook diversa.

Di conseguenza, si trattava di espressioni che non avevano altro significato che quello di offendere grav e mente dinanzi all’opinione pubblica la sua reputazione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di contraddittorietà eillogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che, per un verso,pur avendo riconosciuto la portata gravemente offensiva delle espressioni utilizzate dell’imputato, avevaassolto lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per quanto di seguito esposto.

2. Al riguardo, occorre premettere che, inmateria di diffamazione , la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensivitàdella frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez.5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706).

3. Nell’esaminare la problematica occorre considerare, inoltre, che vengono in rilievo due diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali sono quelli alla riservatezza della persona offesa e quello alla libera manifestazione del pensiero, declinata nell’esercizio della c.d. critica politica, diritti che devono essere oggetto di un attento bilanciamento.

Al riguardo, da lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’operatività della scriminante di cui all’art. 51 cod.pen., riconosce il diritto alla critica politica, con il solo limite della continenza espressiva.

In particolare, è stato puntualizzato che, seil requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, poiché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost., il rispetto del canone dellacontinenza esige , invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera a ggressione verbale del soggetto criticato ( Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro,Rv. 263460).

Inoltre, nell’ipotesi – come nella fattispecie per cui è processo - di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito dellacontinenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo(Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv.280571).

4. Nel caso in esame, dalla lettura delpost pubblicato dal Porzio sulla bacheca del profilo facebookdel [OSCURATO:PERSONA] si percepisce ictu oculi l’immediata portata offensiva dello stesso, trasmodante proprio in un’aggressione ad hominem nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Invero, a fronte della mera pubblicazione di una foto della parte civile da parte del [OSCURATO:PERSONA],e quindi al di fuori di qualsivoglia contesto di dibattito politico, il [OSCURATO:PERSONA] ha non solo criticato il ricorrente per aver tradito le aspettative degli elettori, bensì per farlo –ed è questo che risulta decisivo - ha definito, travalicando i limiti della continenza espositiva, il [OSCURATO:PERSONA] “bastardo” e “farabutto”, addirittura augurandosi che Dio lo maledicesse. 5.Lasentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni della parte civile che, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M.L. Salafia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione aggravata in danno del ricorrente perché il fatto non costituisce reato. Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalla decisione di primo grado, einvece considerata inidonea a configurare un fatto di reato dalla pronuncia resa in sede di gravame, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., poiché, inserendo sul proprio profilo del social network facebook, il 1° gennaio 2016, alle ore 23:44, un post rivolto al [OSCURATO:PERSONA] con didascalia dal seguente tenore: “bastardo farabutto di [OSCURATO:PERSONA] ha rubato il voto a tantissima gente …che Dio lo maledica”,aveva offeso grav e mente l’onore e lareputazione del predetto. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi,con il proprio difensore di fiducia, a due motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo,denuncia violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen. poiché la decisione impugnata, pur riconoscendo la spiccata portata offensiva delle espressionirivolte nei suoi confronti, ha assolto ingiustamenteil [OSCURATO:PERSONA], revocando la condanna al risarcimento dei dannidisposta in suo favore dal giudice di primo grado. Secondo la parte civile la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le espressioni utilizzate erano maturate nel medesimo contesto di quelle poste in essere dagli altri imputati, in quanto finalizzate ad esplicitare un grave disappunto per un tradimento politico del quale egli, quale collega di partito, era accusato. Dette espressioni offensive, infatti,erano contenute in un commento ad un post pubblicato sul profilo di un taleSalvatore [OSCURATO:PERSONA], che non faceva riferimento ad alcun fatto o vicenda politicaed era completamente estraneo al contesto degli altri coimputati, trattandosi di una pagina facebook diversa. Di conseguenza, si trattava di espressioni che non avevano altro significato che quello di offendere grav e mente dinanzi all’opinione pubblica la sua reputazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di contraddittorietà eillogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che, per un verso,pur avendo riconosciuto la portata gravemente offensiva delle espressioni utilizzate dell’imputato, avevaassolto lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, per quanto di seguito esposto. 2. Al riguardo, occorre premettere che, inmateria di diffamazione , la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensivitàdella frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez.5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 3. Nell’esaminare la problematica occorre considerare, inoltre, che vengono in rilievo due diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali sono quelli alla riservatezza della persona offesa e quello alla libera manifestazione del pensiero, declinata nell’esercizio della c.d. critica politica, diritti che devono essere oggetto di un attento bilanciamento. Al riguardo, da lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’operatività della scriminante di cui all’art. 51 cod.pen., riconosce il diritto alla critica politica, con il solo limite della continenza espressiva. In particolare, è stato puntualizzato che, seil requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, poiché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost., il rispetto del canone dellacontinenza esige , invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera a ggressione verbale del soggetto criticato ( Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro,Rv. 263460). Inoltre, nell’ipotesi – come nella fattispecie per cui è processo - di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito dellacontinenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo(Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv.280571). 4. Nel caso in esame, dalla lettura delpost pubblicato dal Porzio sulla bacheca del profilo facebookdel [OSCURATO:PERSONA] si percepisce ictu oculi l’immediata portata offensiva dello stesso, trasmodante proprio in un’aggressione ad hominem nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Invero, a fronte della mera pubblicazione di una foto della parte civile da parte del [OSCURATO:PERSONA],e quindi al di fuori di qualsivoglia contesto di dibattito politico, il [OSCURATO:PERSONA] ha non solo criticato il ricorrente per aver tradito le aspettative degli elettori, bensì per farlo –ed è questo che risulta decisivo - ha definito, travalicando i limiti della continenza espositiva, il [OSCURATO:PERSONA] “bastardo” e “farabutto”, addirittura augurandosi che Dio lo maledicesse. 5.Lasentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle sp
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