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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21245/2026

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io e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2026 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2101 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCELLA MORGANTE;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021RISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 21245/2026- intimata -Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 774/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO per la parte ricorrente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente.1.

Con ricorso depositata il 28/05/2011 [OSCURATO:PERSONA], inqualità di titolare dell’omonima ditta individuale, adiva ilTribunale di Ragusa e proponeva opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ilpagamento della somma di euro 1.347.640,85 a titolo diomissioni contributive contestate dall’INPS.

Costituitisi gli Ufficiresistenti che chiedevano il rigetto dell’opposizione, il [OSCURATO:PERSONA] disponeva c.t.u. contabile e, condotto l’accertamentoperitale, decideva la causa accogliendo in larga partel’opposizione e dichiarando dovuta la minore somma di euro81.329,00 oltre ai compensi esattoriali.2.

L’INPS proponeva appello censurando la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibilel’acquisizione, da parte del c.t.u. incaricato degli accertamenticontabili, del contratto aziendale di recepimento del contrattoprovinciale di riallineamento debitamente sottoscritto,documento decisivo per godere della fiscalizzazione degli onerisociali invocati dall’impresa e che il consulente tecnico prima eil giudice di seguito avevano valutato e valorizzato finendo perNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026sanare in modo illegittimo una decadenza documentalNeu mneroe dlli ara ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale era incorsa la parte opponente. [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva e chiedeva di essere tenutaindenne dalle spese processuali.

La Corte di Appello di Catania,sezione lavoro, con la sentenza n. 530/2020 depositata il14/09/2020 rigettava l’appello.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo.

GiovannaCrapotto si è costituita con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.4.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative per la camera di consiglio del26/09/2025.5.

All’esito della camera di consiglio del 26/09/2025 la Corte hadisposto, con ordinanza interlocutoria, il rinvio a nuovo ruolo perla fissazione di pubblica udienza.6.

La pubblica udienza è stata fissata per il 28/04/2026.7.

La procura generale ha depositato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.8.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative per la pubblica udienza del28/04/2026.9.

Alla pubblica udienza del 28/04/2026, ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. degli artt. 1e 6 d.l. 388/1988 convertito con modificazioni nella legge389/1988 e dell’art. 5, d.l. 510/1996, convertito conNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026modificazioni nella legge 608/1996 in relazione all’arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026primo comma, n. 3 c.p.c..1.1.

L’Istituto lamenta che sia stato riconosciuto all’imprenditoreopponente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per ilperiodo 2004 - 2008 nonostante [OSCURATO:PERSONA] non avesseofferto tempestiva e adeguata prova del rispetto della proceduramediante allegazione del necessario contratto aziendale direcepimento del contratto provinciale di riallineamentodebitamente sottoscritto e cioè del presupposto necessario perfruire dello sgravio.

Per questa via l’INPS censura la sentenzaimpugnata che avrebbe violato le disposizioni invocate nelritenere legittima l’acquisizione del documento in via officiosada parte del c.t.u. nel corso delle operazioni peritali innanzi alTribunale.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Va, in primo luogo, evidenziato che, come si evince dallestesse difese di parte ricorrente, l’imprenditrice in questa sedecontroricorrente aveva dedotto fin dal ricorso introduttivoinnanzi al Tribunale di avere diritto allo sgravio e allafiscalizzazione degli oneri sociali derivante dalla adesione alcontratto provinciale di gradualità previsto dal C.P.L. del 2004per essersi adeguata con conforme contratto aziendale.2.2.

Dopo avere introdotto tempestivamente il tema nelprocesso per affermare la spettanza degli sgravi contributivicontestati dall’INPS, l’imprenditore aveva omesso di produrre ilcontratto in allegato al ricorso.2.3.

Il contratto, come è incontestato tra le parti, fu acquisitodurante le operazioni peritali, alle quali l’INPS decise di nonpartecipare, dal consulente nominato dal giudice per gliaccertamenti contabili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/20262.4.

L’INPS non ha dimostrato di avere conNtuemsertoa dti ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026tempestivamente e formalmente, e cioè per iscritto e nellaprima difesa utile in sede di esame della consulenza,l’intervenuta acquisizione del documento.

L’Istituto hacontestato l’acquisizione del documento in modo formale solocon l’atto di appello e, di seguito, con il ricorso in cassazione,criticando la sentenza della Corte territoriale nella parte in cuiha respinto l’appello.2.5.

Si consideri, in proposito, che in tema di consulenza tecnicad'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente,di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle partia fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solodelle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa oistanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenzadi tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., avevarilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulenteacquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuovadocumentazione necessaria a provare fatti principali, che, purdedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da questetempestivamente provati) (Cass. 01/06/2022, n. 17916).3.

La sentenza impugnata non merita, poi, le censure sollevatecon riguardo alla valutazione effettuata circa la acquisizione deldocumento da parte del Tribunale.

Si trattava, giovasottolinearlo, di un documento diretto a provare il fattoprincipale posto a fondamento della domanda, e cioè laspettanza degli sgravi, fatto introdotto tempestivamente nelprocesso.

La sentenza della Corte di Appello che ha ricondottol’acquisizione documentale all’esercizio dei poteri officiosi delNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026giudice, è incensurabile in quanto conforme a principi dNi udmierroit dti ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026più volte affermati da questa Corte in analoghe circostanze.4.

Si consideri, in via generale, che nel rito del lavoro l'omessaindicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo gradoovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti el'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti,determinano la decadenza del diritto alla produzionedei documenti medesimi; siffatto rigoroso sistemadi preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento - ispiratoalla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricercadella "verità reale" - nei poteri d'ufficio del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cod.proc. civ. (e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nelgiudizio di appello).(Nella specie, la S.C. ha confermato lasentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'ammissione,da parte del primo giudice, della produzione delle buste paga daparte del datore di lavoro dopo il deposito della relazionedi consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primogrado, trattandosi di documentazione ritenuta "certamenteutile" ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate)(Cass. 02/10/2009, n. 21124).5.

Con specifico riguardo al rito del lavoro e alla acquisizione didocumentazione in ragione dell’art. 421 c.p.c. e in sede diconsulenza tecnica di ufficio, la giurisprudenza di questa Corte,con indirizzo consolidato e che il Collegio ritiene pertinente perdefinire la controversia, ha affermato che: nel rito del lavoro,nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegatidalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pistaprobatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agliartt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice inderoga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettatNeu mpeeror d i iral ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti,a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materiacontabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti allaconsultazione di documenti non precedentemente prodotti (inderoga all'art. 198 c.p.c.) (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32265).

Inmateria di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina delcontraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, ancheprescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti idocumenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti afondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazionedel suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto ancheconto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato dapregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettonosull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato dicoadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivareil rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnicad'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come ilconsulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisiredocumenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati epubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalleparti a fondamento delle domande e delle eccezioni) (Cass.09/05/2023, n. 12348).6.

Il Tribunale, ammettendo il documento acquisito dalconsulente, ha esercitato legittimamente i poteri di ufficioriconosciuti dall’art. 421 c.p.c., nell’ambito dei fatti costitutividedotti tempestivamente dalla parte ricorrente e approfondendoNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026una pista probatoria ben evidente e sottoposta al contradNduimtetroo rdii ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026delle parti, tanto per dirimere circostanze decisive ai fini delladecisione.

La sentenza della Corte di Appello su questa base harespinto il gravame e non merita censure in sede di legittimità.7. il ricorso deve essere respinto.8.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo in ragione dei parametri di legge e del valoredella controversia.

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00(quindicimila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario nella misura percentuale del 15% ed accessori comeper legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di partecontroricorrente dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2026 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2101 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMARCELLA MORGANTE;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021RISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2101/2026Numero di raccolta generale 21245/2026- intimata -Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/09/2020 R.G.N. 774/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO per la parte ricorrente;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente.1. Con ricorso depositata il 28/05/2011 [OSCURATO:PERSONA], inqualità di titolare dell’omonima ditta individuale, adiva ilTribunale di Ragusa e proponeva opposizione avverso la cartellaesattoriale notificatale dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ilpagamento della somma di euro 1.347.640,85 a titolo diomissioni contributive contestate dall’INPS. Costituitisi gli Ufficiresistenti che chiedevano il rigetto dell’opposizione, il [OSCURATO:PERSONA] disponeva c.t.u. contabile e, condotto l’accertamentoperitale, decideva la causa accogliendo in larga partel’opposizione e dichiarando dovuta la minore somma di euro81.329,00 oltre ai compensi esattoriali.2. L’INPS proponeva appello censurando la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto ammissibilel’acquisizione, da parte del c.t.u. incaricato degli accertamenticontabili, del contratto aziendale di recepimento del contrattoprovinciale di riallineamento debitamente sottoscritto,documento decisivo per godere della fiscalizzazione degli onerisociali invocati dall’impresa e che il consulente tecnico prima eil giudice di seguito avevano valutato e valorizzato finendo perNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026sanare in modo illegittimo una decadenza documentalNeu mneroe dlli ara ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026quale era incorsa la parte opponente. [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva e chiedeva di essere tenutaindenne dalle spese processuali. La Corte di Appello di Catania,sezione lavoro, con la sentenza n. 530/2020 depositata il14/09/2020 rigettava l’appello.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’INPS, con ricorso affidato ad un unico motivo. GiovannaCrapotto si è costituita con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.4. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative per la camera di consiglio del26/09/2025.5. All’esito della camera di consiglio del 26/09/2025 la Corte hadisposto, con ordinanza interlocutoria, il rinvio a nuovo ruolo perla fissazione di pubblica udienza.6. La pubblica udienza è stata fissata per il 28/04/2026.7. La procura generale ha depositato conclusioni scrittechiedendo il rigetto del ricorso.8. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative per la pubblica udienza del28/04/2026.9. Alla pubblica udienza del 28/04/2026, ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti, ilCollegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. degli artt. 1e 6 d.l. 388/1988 convertito con modificazioni nella legge389/1988 e dell’art. 5, d.l. 510/1996, convertito conNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026modificazioni nella legge 608/1996 in relazione all’arNtu.m e3ro6 d0i r,a ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026primo comma, n. 3 c.p.c..1.1. L’Istituto lamenta che sia stato riconosciuto all’imprenditoreopponente il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali per ilperiodo 2004 - 2008 nonostante [OSCURATO:PERSONA] non avesseofferto tempestiva e adeguata prova del rispetto della proceduramediante allegazione del necessario contratto aziendale direcepimento del contratto provinciale di riallineamentodebitamente sottoscritto e cioè del presupposto necessario perfruire dello sgravio. Per questa via l’INPS censura la sentenzaimpugnata che avrebbe violato le disposizioni invocate nelritenere legittima l’acquisizione del documento in via officiosada parte del c.t.u. nel corso delle operazioni peritali innanzi alTribunale.2. Il motivo è infondato.2.1. Va, in primo luogo, evidenziato che, come si evince dallestesse difese di parte ricorrente, l’imprenditrice in questa sedecontroricorrente aveva dedotto fin dal ricorso introduttivoinnanzi al Tribunale di avere diritto allo sgravio e allafiscalizzazione degli oneri sociali derivante dalla adesione alcontratto provinciale di gradualità previsto dal C.P.L. del 2004per essersi adeguata con conforme contratto aziendale.2.2. Dopo avere introdotto tempestivamente il tema nelprocesso per affermare la spettanza degli sgravi contributivicontestati dall’INPS, l’imprenditore aveva omesso di produrre ilcontratto in allegato al ricorso.2.3. Il contratto, come è incontestato tra le parti, fu acquisitodurante le operazioni peritali, alle quali l’INPS decise di nonpartecipare, dal consulente nominato dal giudice per gliaccertamenti contabili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/20262.4. L’INPS non ha dimostrato di avere conNtuemsertoa dti ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026tempestivamente e formalmente, e cioè per iscritto e nellaprima difesa utile in sede di esame della consulenza,l’intervenuta acquisizione del documento. L’Istituto hacontestato l’acquisizione del documento in modo formale solocon l’atto di appello e, di seguito, con il ricorso in cassazione,criticando la sentenza della Corte territoriale nella parte in cuiha respinto l’appello.2.5. Si consideri, in proposito, che in tema di consulenza tecnicad'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente,di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle partia fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solodelle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa oistanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (nellaspecie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenzadi tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., avevarilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulenteacquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuovadocumentazione necessaria a provare fatti principali, che, purdedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da questetempestivamente provati) (Cass. 01/06/2022, n. 17916).3. La sentenza impugnata non merita, poi, le censure sollevatecon riguardo alla valutazione effettuata circa la acquisizione deldocumento da parte del Tribunale. Si trattava, giovasottolinearlo, di un documento diretto a provare il fattoprincipale posto a fondamento della domanda, e cioè laspettanza degli sgravi, fatto introdotto tempestivamente nelprocesso. La sentenza della Corte di Appello che ha ricondottol’acquisizione documentale all’esercizio dei poteri officiosi delNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026giudice, è incensurabile in quanto conforme a principi dNi udmierroit dti ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026più volte affermati da questa Corte in analoghe circostanze.4. Si consideri, in via generale, che nel rito del lavoro l'omessaindicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo gradoovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti el'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti,determinano la decadenza del diritto alla produzionedei documenti medesimi; siffatto rigoroso sistemadi preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento - ispiratoalla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricercadella "verità reale" - nei poteri d'ufficio del giudice in materia diammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cod.proc. civ. (e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nelgiudizio di appello).(Nella specie, la S.C. ha confermato lasentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'ammissione,da parte del primo giudice, della produzione delle buste paga daparte del datore di lavoro dopo il deposito della relazionedi consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primogrado, trattandosi di documentazione ritenuta "certamenteutile" ai fini della quantificazione delle spettanze reclamate)(Cass. 02/10/2009, n. 21124).5. Con specifico riguardo al rito del lavoro e alla acquisizione didocumentazione in ragione dell’art. 421 c.p.c. e in sede diconsulenza tecnica di ufficio, la giurisprudenza di questa Corte,con indirizzo consolidato e che il Collegio ritiene pertinente perdefinire la controversia, ha affermato che: nel rito del lavoro,nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegatidalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pistaprobatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agliartt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice inderoga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettatNeu mpeeror d i iral ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti,a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materiacontabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti allaconsultazione di documenti non precedentemente prodotti (inderoga all'art. 198 c.p.c.) (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32265). Inmateria di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginicommessegli e nell'osservanza della disciplina delcontraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, ancheprescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti idocumenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti afondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazionedel suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto ancheconto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato dapregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettonosull'ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato dicoadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivareil rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnicad'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come ilconsulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisiredocumenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati epubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalleparti a fondamento delle domande e delle eccezioni) (Cass.09/05/2023, n. 12348).6. Il Tribunale, ammettendo il documento acquisito dalconsulente, ha esercitato legittimamente i poteri di ufficioriconosciuti dall’art. 421 c.p.c., nell’ambito dei fatti costitutividedotti tempestivamente dalla parte ricorrente e approfondendoNumero registro generale 7544/2021Numero sezionale 2101/2026una pista probatoria ben evidente e sottoposta al contradNduimtetroo rdii ora ccolta generale 21245/2026Data pubblicazione 22/06/2026delle parti, tanto per dirimere circostanze decisive ai fini delladecisione. La sentenza della Corte di Appello su questa base harespinto il gravame e non merita censure in sede di legittimità.7. il ricorso deve essere respinto.8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo in ragione dei parametri di legge e del valoredella controversia. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 15.000,00(quindicimila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario nella misura percentuale del 15% ed accessori comeper legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di partecontroricorrente dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 21245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris