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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15097/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 82R23 H501 B) eDAMIANO ANDREA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79A03 H501 A),rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall‘avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 68A24 I234 A).- CONTRORICORRENTI -Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026per la cassazione della sentenza n. 4037/3/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 6 maggio2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti concui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione a seguito di avviso di liquidazione non impugnato daicontribuenti.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaCampania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate,assumendo che:- il credito era prescritto, essendo decorso il termine decennaledalla data di notifica dell’avviso (24/28 aprile 2009) rispetto alla datadi notifica della cartella impugnata (16 maggio 2019);- l’Ufficio periferico che aveva emesso la cartella era privo dicompetenza territoriale, avendo i contribuenti domicilio fiscale inluogo diverso dall’ambito operativo dell’Agenzia.3.

Con atto notificato in data 7 dicembre 2021, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di due motivi.4.

I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 17 gennaio 2022 (lunedì).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.Ciò subito respingendo le prime due preliminari eccezioni sollevatedai contribuenti.1.1.

Non può, infatti, essere dichiarata cessata la materia delcontendere per effetto dell’istanza di rateizzazione del debitoavanzata in data 28 ottobre 2021 dal condebitore [OSCURATO:PERSONA],in quanto non risulta il pagamento del debito (né per vero dellesingole rate), la cui ultima rata avrà scadenza il 10 ottobre 2027.1.2.

Risulta inammissibile l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper la dedotta statuizione favorevole ai Damiano in ragione dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.10262/6/2020, emessa tra le stesse parti ed in relazione allamedesima cartella, che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, assumendo che la sentenza dellaCommissione provinciale di Caserta del 19 febbraio 2020 avevaaccolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la medesimacartella in ragione dell’avvenuto pagamento della pretesa.A parte, infatti, ogni ipotesi di riconciliazione con il contrastantedato della suindicata, successiva, istanza di rateizzazione del debito,non è stato allegato e dimostrato il passaggio in giudicato di talepronuncia.Non solo.

Va ulteriormente osservato che la Commissionetributaria provinciale di Roma con la menzionata pronuncia n.10262/6/2020 ha fondato la propria decisione sui contenuti dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta del 19febbraio 2020 (che aveva annullato la cartella in oggetto per ilritenuto pagamento dell’imposta), la quale corrisponde alla pronunciadi primo grado n. 714/11/2020 (del 19 febbraio 2020, deposita il 4Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026marzo 2020), che è stata oggetto di appello e su cui ha deciso - contutt’altra motivazione e sulla base, come si vedrà, di altre, contrarie,ragioni, incompatibili con quelle di primo grado - la sentenza dellaCommissione regionale della Campania oggetto del ricorso inrassegna.1.3.

Risultano ancora inammissibili le eccezioni sollevate daicontribuenti circa la carenza di legittimazione da parte dell’Agenzia,nonchè in ordine alla rinuncia alla solidarietà a carico dei coeredi,giacchè i predetti due profili hanno costituito oggetto di decisionenella sentenza in esame, la quale ha affermato la legittimazionedell’Agenzia e la sussistenza del regime della solidarietà dell’imposta,il tutto in termini che non hanno costituito motivo di impugnazione daparte dei controricorrenti.2.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 37 e 41, comma 2, d.lgs. n. 346/1990,2935 c.c. e dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ponendo inevidenza che il dies a quo del termine prescrizionale decorre unavolta che l’avviso presupposto diventa definitivo, vale a dire trascorsii sessanta giorni dalla sua notifica, per cui, nella specie, essendostato l’atto prodromico notificato il 24/28 giugno 2009 il termine diprescrizione decennale scadeva il 24/28 giugno 2019, con laconseguenza che la cartella notificata il 16 maggio 2019 era statapartecipata prima del riferito termine prescrizionale.2.1.

Il motivo è fondato.Secondo questa Corte il dies a quo per il decorso dellaprescrizione decennale non può che individuarsi nel momento in cuil'obbligazione diviene esigibile, dopo che si è consumato il periodo diNumero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026tempo - di sessanta giorni – durante il quale il credito, pur esistente,non poteva essere riscosso da parte del concessionario, trattandosi diun termine per lo spontaneo adempimento o per l'impugnazione (cfr.Cass. 928/2018, che richiama Cass. n. 10987/2017 e Cass. n.9158/2014).Principi questi di recente ribaditi, con ampia trattazione (ai cuicontenuti in questa sede è sufficiente rinviare) secondo cui,nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art.2935 cc., secondo cui il termine della prescrizione inizia a decorreredalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitivitàdell’atto presupposto (così Cass. n. 13665/2024, che richiama, tra letante, Cass. n. 10334/2021; Cass. n. 1543/2018, Cass. n.5572/2012, Cass. n. 33039/2019).Alla luce di tale reiterato principio, il credito in esame non potevae non può considerarsi prescritto, tenuto conto della riportatacronologia degli eventi notificatori.3.

Con la seconda censura l’Agenzia ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, d.P.R. 602/1973 e dell’art.11, comma 1, d.l. 151/1991, oltre che dell’art. 2697 c.c., ritenendoche – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata –nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti obbligati in solido e"cointestatari" di una medesima partita di ruolo, il concessionario nonè tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, ma puòparteciparla solo al primo intestatario, prevedendo la legge che ilruolo possa essere unico e che, in questo, caso, competenteterritorialmente sarà il concessionario che ha ricevuto in carico il ruolostesso (Cass. n. 31054/2018).Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/20263.1.

Sul tema in esame, proprio in relazione alla stessa cartella,impugnata da altro coobbligato, è intervenuta la decisione di questaCorte, la quale ha affermato che:- «la competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle cortidi giustizia tributaria) viene determinata in base alla sede dell’ufficio oente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., Sez. Trib., 24 agosto2022, n. 25194)»;- In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione deitributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamentoè attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossioneche opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruoloha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsionidegli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602 (Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2025, n. 1668)» ;- «Nella specie, la cartella di pagamento è stata emessadall’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ufficio di Caserta, suincarico dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma

I. In base allaprevisione dell’art. 11 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202: «Se più soggettisono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposteindirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi aisensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento ènotificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; aciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario dellariscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazioneinformandolo del contenuto e della notifica della cartella conl'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata,Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».Secondo questa Corte, in tema di riscossione di crediti tributari neiconfronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1,del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 luglio 1991, n. 202, è legittima la formazione di un'unicapartita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale ilconcessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto anotificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere adeffettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario,inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazioneinformativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti dellanotifica della cartella esattoriale (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018,n. 31054; Cass., Sez. Trib., 16 agosto 2023, n. 24677)»;- «la ricorrente non ha specificato di essere la prima intestatariadella partita iscritta a ruolo, desumendosi dal tenore della stessacartella di pagamento (allegata alla produzione del fascicolo di partein questa sede) soltanto che altri coobbligati solidali erano GiuseppeMarrocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ilche non consente di verificare ed escludere la competenza territorialedell’agente della riscossione» (così Cass. n.18523/2025).In applicazione di tali principi, anche in tal caso, non essendostato indicato chi sia il primo intestatario della partita iscritta a ruolo,non vi è ragione di escludere la competenza dell’Agenzia di Casertacha ha emesso la cartella, risultando l’eccezione formulata daicontribuenti generica ed incompleta sulla base della stessa normativadagli stessi invocata, che impone loro di indicare il nominativo delprimo intestatario della partita.Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con la conseguenza che in difetto di tale allegazione, nemmeno sipone un problema di prova tale precludere la verifica sollecitata circala competenza territoriale dell’agenzia di Campobasso.4.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi, accoltoe la sentenza impugnata va cassata; non essedo necessari altriaccertamenti, la causa va decisa nel merito, rigettando l’originarioricorsi dei contribuenti.5.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza evengono liquidate come in dispositivo, già tenendosi conto, per i gradidi merito, della decurtazione del 20 % ex art. 15 d.lgs 546/92.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorsi dei contribuenti.Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spesedell’intero giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate, per ilprimo ed il secondo grado nella somma rispettiva di 1.800,00 € percompetenze e, per il presente grado di legittimità, nell’importo di 2.400,00€ per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 82R23 H501 B) eDAMIANO ANDREA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 79A03 H501 A),rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste incalce al controricorso, dall‘avv. [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 68A24 I234 A).- CONTRORICORRENTI -Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026per la cassazione della sentenza n. 4037/3/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 6 maggio2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è la cartella di pagamento in atti concui l’Agenzia delle Entrate chiedeva il versamento dell’imposta disuccessione a seguito di avviso di liquidazione non impugnato daicontribuenti.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione regionale dellaCampania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate,assumendo che:- il credito era prescritto, essendo decorso il termine decennaledalla data di notifica dell’avviso (24/28 aprile 2009) rispetto alla datadi notifica della cartella impugnata (16 maggio 2019);- l’Ufficio periferico che aveva emesso la cartella era privo dicompetenza territoriale, avendo i contribuenti domicilio fiscale inluogo diverso dall’ambito operativo dell’Agenzia.3. Con atto notificato in data 7 dicembre 2021, l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionatapronuncia sulla base di due motivi.4. I suindicati contribuenti resistevano, notificandocontrodeduzioni in data 17 gennaio 2022 (lunedì).RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.Ciò subito respingendo le prime due preliminari eccezioni sollevatedai contribuenti.1.1. Non può, infatti, essere dichiarata cessata la materia delcontendere per effetto dell’istanza di rateizzazione del debitoavanzata in data 28 ottobre 2021 dal condebitore [OSCURATO:PERSONA],in quanto non risulta il pagamento del debito (né per vero dellesingole rate), la cui ultima rata avrà scadenza il 10 ottobre 2027.1.2. Risulta inammissibile l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper la dedotta statuizione favorevole ai Damiano in ragione dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.10262/6/2020, emessa tra le stesse parti ed in relazione allamedesima cartella, che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere, assumendo che la sentenza dellaCommissione provinciale di Caserta del 19 febbraio 2020 avevaaccolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la medesimacartella in ragione dell’avvenuto pagamento della pretesa.A parte, infatti, ogni ipotesi di riconciliazione con il contrastantedato della suindicata, successiva, istanza di rateizzazione del debito,non è stato allegato e dimostrato il passaggio in giudicato di talepronuncia.Non solo. Va ulteriormente osservato che la Commissionetributaria provinciale di Roma con la menzionata pronuncia n.10262/6/2020 ha fondato la propria decisione sui contenuti dellasentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta del 19febbraio 2020 (che aveva annullato la cartella in oggetto per ilritenuto pagamento dell’imposta), la quale corrisponde alla pronunciadi primo grado n. 714/11/2020 (del 19 febbraio 2020, deposita il 4Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026marzo 2020), che è stata oggetto di appello e su cui ha deciso - contutt’altra motivazione e sulla base, come si vedrà, di altre, contrarie,ragioni, incompatibili con quelle di primo grado - la sentenza dellaCommissione regionale della Campania oggetto del ricorso inrassegna.1.3. Risultano ancora inammissibili le eccezioni sollevate daicontribuenti circa la carenza di legittimazione da parte dell’Agenzia,nonchè in ordine alla rinuncia alla solidarietà a carico dei coeredi,giacchè i predetti due profili hanno costituito oggetto di decisionenella sentenza in esame, la quale ha affermato la legittimazionedell’Agenzia e la sussistenza del regime della solidarietà dell’imposta,il tutto in termini che non hanno costituito motivo di impugnazione daparte dei controricorrenti.2. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione efalsa applicazione degli artt. 37 e 41, comma 2, d.lgs. n. 346/1990,2935 c.c. e dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ponendo inevidenza che il dies a quo del termine prescrizionale decorre unavolta che l’avviso presupposto diventa definitivo, vale a dire trascorsii sessanta giorni dalla sua notifica, per cui, nella specie, essendostato l’atto prodromico notificato il 24/28 giugno 2009 il termine diprescrizione decennale scadeva il 24/28 giugno 2019, con laconseguenza che la cartella notificata il 16 maggio 2019 era statapartecipata prima del riferito termine prescrizionale.2.1. Il motivo è fondato.Secondo questa Corte il dies a quo per il decorso dellaprescrizione decennale non può che individuarsi nel momento in cuil'obbligazione diviene esigibile, dopo che si è consumato il periodo diNumero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026tempo - di sessanta giorni – durante il quale il credito, pur esistente,non poteva essere riscosso da parte del concessionario, trattandosi diun termine per lo spontaneo adempimento o per l'impugnazione (cfr.Cass. 928/2018, che richiama Cass. n. 10987/2017 e Cass. n.9158/2014).Principi questi di recente ribaditi, con ampia trattazione (ai cuicontenuti in questa sede è sufficiente rinviare) secondo cui,nell’ambito tributario, vige un principio di settore, enucleabile dall'art.2935 cc., secondo cui il termine della prescrizione inizia a decorreredalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitivitàdell’atto presupposto (così Cass. n. 13665/2024, che richiama, tra letante, Cass. n. 10334/2021; Cass. n. 1543/2018, Cass. n.5572/2012, Cass. n. 33039/2019).Alla luce di tale reiterato principio, il credito in esame non potevae non può considerarsi prescritto, tenuto conto della riportatacronologia degli eventi notificatori.3. Con la seconda censura l’Agenzia ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 12, comma 1, e 24, comma 1, d.P.R. 602/1973 e dell’art.11, comma 1, d.l. 151/1991, oltre che dell’art. 2697 c.c., ritenendoche – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata –nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti obbligati in solido e"cointestatari" di una medesima partita di ruolo, il concessionario nonè tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, ma puòparteciparla solo al primo intestatario, prevedendo la legge che ilruolo possa essere unico e che, in questo, caso, competenteterritorialmente sarà il concessionario che ha ricevuto in carico il ruolostesso (Cass. n. 31054/2018).Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/20263.1. Sul tema in esame, proprio in relazione alla stessa cartella,impugnata da altro coobbligato, è intervenuta la decisione di questaCorte, la quale ha affermato che:- «la competenza delle commissioni tributarie (e adesso delle cortidi giustizia tributaria) viene determinata in base alla sede dell’ufficio oente che ha emesso l’atto impugnato (Cass., Sez. Trib., 24 agosto2022, n. 25194)»;- In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione deitributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamentoè attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossioneche opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruoloha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsionidegli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602 (Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2025, n. 1668)» ;- «Nella specie, la cartella di pagamento è stata emessadall’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ufficio di Caserta, suincarico dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma I. In base allaprevisione dell’art. 11 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1991, n. 202: «Se più soggettisono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposteindirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi aisensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento ènotificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; aciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario dellariscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazioneinformandolo del contenuto e della notifica della cartella conl'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata,Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».Secondo questa Corte, in tema di riscossione di crediti tributari neiconfronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1,del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 luglio 1991, n. 202, è legittima la formazione di un'unicapartita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale ilconcessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto anotificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere adeffettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario,inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazioneinformativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti dellanotifica della cartella esattoriale (Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018,n. 31054; Cass., Sez. Trib., 16 agosto 2023, n. 24677)»;- «la ricorrente non ha specificato di essere la prima intestatariadella partita iscritta a ruolo, desumendosi dal tenore della stessacartella di pagamento (allegata alla produzione del fascicolo di partein questa sede) soltanto che altri coobbligati solidali erano GiuseppeMarrocco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ilche non consente di verificare ed escludere la competenza territorialedell’agente della riscossione» (così Cass. n.18523/2025).In applicazione di tali principi, anche in tal caso, non essendostato indicato chi sia il primo intestatario della partita iscritta a ruolo,non vi è ragione di escludere la competenza dell’Agenzia di Casertacha ha emesso la cartella, risultando l’eccezione formulata daicontribuenti generica ed incompleta sulla base della stessa normativadagli stessi invocata, che impone loro di indicare il nominativo delprimo intestatario della partita.Numero registro generale 31574/2021Numero sezionale 2235/2026Numero di raccolta generale 15097/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con la conseguenza che in difetto di tale allegazione, nemmeno sipone un problema di prova tale precludere la verifica sollecitata circala competenza territoriale dell’agenzia di Campobasso.4. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va, quindi, accoltoe la sentenza impugnata va cassata; non essedo necessari altriaccertamenti, la causa va decisa nel merito, rigettando l’originarioricorsi dei contribuenti.5. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza evengono liquidate come in dispositivo, già tenendosi conto, per i gradidi merito, della decurtazione del 20 % ex art. 15 d.lgs 546/92. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorsi dei contribuenti.Condanna i controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spesedell’intero giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate, per ilprimo ed il secondo grado nella somma rispettiva di 1.800,00 € percompetenze e, per il presente grado di legittimità, nell’importo di 2.400,00€ per competenze, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15097/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris