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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43927/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'abnormità del provvedimento di rigetto di correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (ex plurimis: Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01); Ritenuto, inoltre, che il vizio nel computo della pena dedotto dal ricorrente non è ascrivibile alla nozione di errore materiale, ma ad un vizio di legittimità, deducibile mediante gli ordinari mezzi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'abnormità del provvedimento di rigetto di correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (ex plurimis: Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01); Ritenuto, inoltre, che il vizio nel computo della pena dedotto dal ricorrente non è ascrivibile alla nozione di errore materiale, ma ad un vizio di legittimità, deducibile mediante gli ordinari mezzi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43927/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris