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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1978

Cassazione n. 33457/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15455/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roi-na, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo dedotto sula mancata. informazione all'imputato della possibilità di prestare il consenso alle pene sostitutive è manifestamente infondato trattandosi di una normativa modificata dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, / già in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata in data 19 dicembre 2024; ritenuto che il motivo sulla esclusione della continuazione è generico perchè non specifica l'interesse del ricorrente rispetto ad una rimodulazione della pena detentiva in misura ridotta e più favorevole all'imputato, rispetto a quella inflitta con la sentenza di primo grado, sebbene maggiore sia risultata solo la pena pecuniaria ma in misura comunque inferiore alla pena detentiva, ove convertita a norma dell'art.135 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/09/1978 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15455/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roi-na, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che il motivo dedotto sula mancata. informazione all'imputato della possibilità di prestare il consenso alle pene sostitutive è manifestamente infondato trattandosi di una normativa modificata dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, / già in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata in data 19 dicembre 2024; ritenuto che il motivo sulla esclusione della continuazione è generico perchè non specifica l'interesse del ricorrente rispetto ad una rimodulazione della pena detentiva in misura ridotta e più favorevole all'imputato, rispetto a quella inflitta con la sentenza di primo grado, sebbene maggiore sia risultata solo la pena pecuniaria ma in misura comunque inferiore alla pena detentiva, ove convertita a norma dell'art.135 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore I
Sentenza Cassazione n. 33457/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris