CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01520/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il vizio di motivazione sulla pena irrogata per il reato di cui all'art. 73 d.lR. 309/90, è inammissibile per genericità, risultando meramente oppositivo e destituito di foldamento a fronte della completa motivazione resa sulla congruità della pena, attribuenc:, rilievo ai precedenti dell'imputato, alla tipologia di sostanza detenuta e ceduta con elevE to grado di purezza e alla commissione del fatto in costanza di sottoposizione a misura di pre n enzione e a misura cautelare non detentiva; ritenuta inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, i. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con i onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 esten