CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 luglio 2026
Cassazione n. 24037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiPasquale Russo e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1017/2020 depositata il 18/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15319/2021Numero sezionale 5073/2026Numero di raccolta generale 24037/2026Data pubblicazione 26/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero, a seguito di proceduraDOCFA, il classamento dell’immobile di cui erano proprietari, adibito adabitazione principale e sito in Poggibonsi in [OSCURATO:PERSONA] n. 1, incategoria A/7. L’Agenzia delle Entrate rettificò il classamento ed attribuìall’immobile la classe A/1 con rendita superiore a quella originariamenteproposta dai contribuenti. Fu quindi proposto ricorso che venne accoltoper carenza di motivazione del provvedimento impugnato.Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza dellaC.T.P. di Siena e, nelle more della decisione di secondo grado, in sede diautotutela, ha annullato l’avviso. Pertanto, il giudice di secondo grado hadichiarato con decreto l’intervenuta cessazione della materia delcontendere. In seguito, è stato emesso un nuovo avviso di accertamento,emendato del vizio di motivazione da cui era affetto quelloprecedentemente annullato.2. Detto avviso è stato impugnato dai contribuenti ed il giudice di primogrado ha accolto il ricorso ritenendo l’atto illegittimo essendosi formato ungiudicato a seguito di estinzione del giudizio di appello relativo al primoavviso (annullato dall’Agenzia prima che intervenisse la decisione disecondo grado).3. Avverso la predetta decisione è stato interposto appello dall’Agenziarappresentando come nella specie non fosse intervenuta alcuna decadenzané tanto meno fosse esistente un giudicato sostanziale. Il giudice disecondo grado ha respinto il ricorso affermando che a seguito delladeclaratoria di cessazione della materia del contendere fosse divenutadefinitiva la sentenza n. 22 del 2016 della C.T.P. che aveva accolto ilricorso dei contribuenti in considerazione del fatto che lo stesso erarisultato privo di motivazione. Nel dettaglio, il giudice di merito haaffermato che il contenzioso, relativo al primo avviso di accertamento, siera concluso in via definitiva in fase di appello, a seguito dell’annullamentoin sede di autotutela del provvedimento da parte dell’AmministrazioneNumero registro generale 15319/2021Numero sezionale 5073/2026Numero di raccolta generale 24037/2026Data pubblicazione 26/07/2026finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere. Ilpredetto esito aveva reso definitiva, quindi, la sentenza di primo grado,che aveva accolto il ricorso del contribuente, in considerazione del fattoche lo stesso era risultato privo di motivazione. Questa circostanza, ossiala definitività di un giudizio avente ad oggetto un atto impositivo conidentico contenuto, violava, quindi, uno dei limiti previsti per l’esercizio delpotere di autotutela rendendo illegittimo il secondo avviso diaccertamento.4. Avverso la predetta decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrateaffidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti concontroricorso.5. In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico strumento impugnatorio si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.L’Agenzia osserva che, nella specie, non si sarebbe realizzata alcunacosa giudicata sostanziale perché il giudice di merito ha annullato l’attoimpositivo, poi oggetto dell’autotutela in via amministrativa, in ragionedella carenza di motivazione. Il giudice non avrebbe, in sostanza,accertato se la pretesa fosse o meno fondata.2. Il motivo è fondato.Secondo questa Corte, in tema di accertamento tributario, il potere diautotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principicostituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista delNumero registro generale 15319/2021Numero sezionale 5073/2026Numero di raccolta generale 24037/2026Data pubblicazione 26/07/2026perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributilegalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ovenon sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per ilsingolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata ingiudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali chesostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovoprecedenza Cass. n. 7751/2019 aveva affermato che il potere diautotutela cd. sostitutiva - può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche duranteil giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suofondamento nel cd. "principio di perennità" della potestà amministrativa).Sicché, nel caso che ci occupa l’Agenzia ben poteva annullare l’atto inpendenza del giudizio ed era legittimata ad emettere un nuovo avviso diaccertamento.2.1. In seguito al predetto annullamento ha, quindi, fatto seguito ladeclaratoria di estinzione del processo per intervenuta cessazione dellamateria del contendere da parte del giudice di merito.L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera,com’è noto, indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova ilgiudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione,purché sia accertata, come avvenuto nel caso che ci occupa, la definitivarimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto dellacontroversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia delcontendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamentoin autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo menol'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale (Cass. n.547/2026).3. È, quindi, erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cuisarebbe sceso il giudicato sulla decisione di primo grado, atteso che laNumero registro generale 15319/2021Numero sezionale 5073/2026Numero di raccolta generale 24037/2026Data pubblicazione 26/07/2026sentenza era oggetto di impugnazione e che l’esercizio del potere diautotutela è intervenuto legittimamente nel corso del giudizio.Sicché, anche sotto questo profilo, era valida l’emissione delsuccessivo avviso di accertamento.4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deveessere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente