Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34295/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n.8530 del ruolo generale dell’anno 201 7 proposto [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sanasi d’Arpe, in Roma, Piazza del Popolo n. 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972: iscrizione a ruolo- soggetto obbligato in solido – impugnabilità -esclusione principio di diritto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5649/13/2016, depositata in data 29 settembre2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, si evince che:1) la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, esercente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, la comunicazione prot. n. 164240/2012del 18 dicembre 2012 con la quale informava quest’ultima che, in relazione agli acquisiti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato,si sarebbe proceduto ad iscrivere a ruolo la società ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido, per il 2007, per gli importi Iva (euro 32.307,77 ) non versati dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; 2) avverso la suddetta comunicazione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo l’incompetenza territoriale della Direzione provinciale II di Roma dell’Agenzia delle entrate, la violazione degli artt. 54 e 60 del DPR n. 633 del 1972, 7 della legge n. 212 del 2000, 14 e 15 del DPR n. 602 del 1973, l’illegittimità dell’atto nei confronti del preteso coobbligato dipendente in mancanza di atto impositivo definitivo nei confronti dell’obbligato principale, la violazione dell’art. 60-bis del DPR n. 633 del 1972, stante la mancanza di prova in ordine all’avvenuta cessione della merce a prezzi inferiori al valore normale e la mancanza di alcuna “connessione” tra l’attività della ricorrente e il mancato pagamento dell’imposta; 3) controdeduceva l’Agenzia delle entratechiedendo il rigetto del ricorso; 4) la CTP di Roma, con sentenza n. 11092/13/2015, accoglieva il ricorso dichiarandone l’illegittimità per difetto di competenzaterritoriale dell’Ufficio di Roma dell’Agenzia delle entrate , essendo competente – nel presupposto che l’A.F. aveva poteri accertativi solo nei confronti di quei contribuenti aventi domicilio fiscale nell’ambito del territorio di sua competenza -l’Ufficio di Palermo, in cui la società contribuente aveva la sede legale e quindi era fiscalmente domiciliata; 5) avverso la sentenza di primo grado l’Ufficioproponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo la competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate; nel merito, la legittimità della impugnata comunicazione; 6) controdeduceva la società ribadendo l’incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma e riproponendo i motivi del ricorso introduttivo; 7) la CTR del Lazio, con sentenza n. n. 5649/13/2016, depositata in data 29 settembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) era competente territorialmente la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di attività di riscossione che fuoriusciva dall’attività di accertamento per cui il recupero era stato effettuato dall’Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente (debitore principale e intestatario del ruolo); più in particolare, l’art. 60-bis cit. operava nei confronti della cessionaria della merce sul piano della mera riscossione dell’importo già accertato nei confronti del debitore principale e il vincolo di solidarietà scaturiva dalla stessa previsione normativa per il solo fatto che l’obbligato in solido aveva rivestito il ruolo di cessionario di beni per i quali il cedente non aveva assolto al versamento della relativa Iva; 2) pertanto, risultava infondata l’eccezione di omessa prova da parte dell’Ufficio della reale sussistenza del regime di solidarietà posto che, ai fini dell’applicazione dell’art.60 - bis, era sufficiente che l’acquirente avesse acquistato la merce dall’obbligato principale, evasore Iva.

3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.24 Cost., 101 c.p.c., 115 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR respinto l’istanza di differimento dell’udienza di trattazione presentata dal difensore della società pur essendo l’istanza documentata dalla concomitanza di due udienze presso il Foro di Palermo e corredata dalla dichiarazione del difensore di essereimpossibilito a farsi sostituire.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31e 58 del DPR n. 600/73 nonché dell’art. 7, comma 4-bis, dell’Allegato A) del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate - come modificato con delibera del Comitato di gestione n. 10 del 21 marzo 2011 - per avere la CTR disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate, ritenendo trattarsi di attività di riscossione che fuoriusciva dall’attività di accertamento, sebbene l’art. 60-bis fosse collocato inequivocabilmente tra le norme sull’accertamento dell’IVA e non già tra quelle disciplinanti la riscossione; peraltro, la responsabilità d’imposta del cessionario prevista dall’art. 60-bis non era automatica, sussistendo esclusivamente in presenza di specifici presupposti di fatto e di diritto oggetto di necessario apposito accertamento. 3.Con il terzo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, 60-bis, comma 2, del dPR n. 633/1972, 7 della legge n. 212 del 2000, 2697 c.c.; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto legittima l’impugnat a nota sebbene mancasse agli atti dei due gradi di merito la prova della cessione della merce da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla contribuente a prezzi inferiori al “valore normale”-inteso come prezzo di acquisto di beni analoghi presso altri fornitori- e dell’effettivo mancato versamento dell’Iva da parte della cedente.

4. Con il quarto motivo si denuncia: 1)in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia della CTR sui motivi di censura riproposti in appello dalla contribuente in quanto ritenuti assorbiti dalla CTP (concernenti l’assunta illegittimità dell’atto impositivo per carenza degli elementi essenziali; l’erronea applicazione dell’art. 60-bis cit. godendo il coobbligato- dipendente del beneficium excussionis rispetto al cedente –debitore principale ed essendo stata, nella specie, rivolta la pretesa direttamente nei confronti della contribuente; l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione; l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza o mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio del presupposto legale della connessione tra il prezzo dei beni ceduti e l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte del fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); 2) in ogni caso, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto su cui i riproposti motivi si fondavano”.

5. Assume carattere pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi la verifica della questione – eccepita nel controricorso dall’Agenzia – della autonoma impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92 dell’attoprot. 16240/2012 del 18 dicembre 2012allegato al ricorso (“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro 32.307,77- soggetto obbligato in solido ” ). 5.1.Questa Corte ha affermato che, in caso di difetto di legittimazione ad causam, la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam, anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez.

Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703; conf.

Cass., Sez.

III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez.

VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez.

VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez.

Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez.

VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).

Diversamente solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez.

U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008 e Sez.

U, n. 07940 del 21/03/2019), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024; Cass., sez. 5, n. 7670 del 2025).

5.2. Nellaspecie, dalla sentenza impugnata- premessa la chiara individuazione del thema decidedum concernente l’impugnativa della nota prot. n. 164240/2012 con la quale l’Agenzia delle entrate comunicava a [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere all’iscrizione a ruolo straordinario nei suoi confronti, quale obbligata in solido ex art. 60-bis cit. con la sua fornitrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il 2007, per l’importo di 32.307,77 euro , corrispondente all’Iva sui prodotti di telefonia acquistati dalla predetta società e non versata da quest’ultima – si evince che la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo l’atto illegittimo per la ragione assorbente dellaincompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate di Roma senza statuire sull’ammissibilità dell’impugnativa della notamedesima.

A fronte dell’appello dell’Ufficio – con il quale si contestava la sentenza di prime cure quanto alla asserita illegittimità dell’atto per incompetenza per territorio, ribadendo nel merito, rimasto assorbito, la fondatezza del proprio operato, la sentenza di appello ha riformato la decisione di prime affermando la legittimità dell’atto impugnato stante la ritenuta competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate di Roma e,nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria nei confronti della contribuente-cessionaria, quale coobbligata in solidoex art. 60bis cit .

Da qui la proponibilità della questione – eccepita nel controricorso dall’Agenzia - rilevabile anche d’ufficio –della autonoma impugnabilità della nota in questione non essendosi sullastessa formato un giudicato esplicito espresso .

5.3. Infatti , “il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra ‘questioni di merito’ dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra ‘questioni di merito’ e ‘questioni pregiudiziali’ o ‘preliminari di rito o merito’ sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica” (così Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, Rv. 646160-01, particolarmente significativa ai fini del presente giudizio, atteso che, sulla base dell’enunciato principio, questa Suprema Corte “ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire”, che è notoriamente un’altra condizione dell’azione, “in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno”).

5.4. Sotto altra prospettiva, “il giudicato implicito, non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria” (Cass., sez. 5, n. 32805 del 19/12/2018, Rv. 652137- 01).

Siffatti insegnamenti –cui il Collegio ritiene di dover dare piena continuità –riposano su una sedimentata elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio […] ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di ‘potestas iudicandi’”, tra le quali ultime rilevano “il difetto di ‘legitimatio ad causam’ o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale”: “in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio.

Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello” (Sez.

U, n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604949-01).

Come chiarito da Sez. 5, n. 25500 del 21/06/2011, in motiv., par. 4.2.2., p. 13 – richiamata da Sez. 5, n. 20509 26/04/2013, in motiv., par. 2, p. 5 – “il giudicato implicito si forma quand o la questione risolta in modo esplicito sia collegata in modo indissolubile alla questione su cui il Giudice non si è pronunciato, sicché la statuizione contenuta nel dispositivo non possa configurarsi senza la decisione implicita della questione presupposta.

Tali principi in tema di giudicato sostanziale (inteso come accertamento incontrovertibile del regolamento di interessi […]) trovano, tuttavia, applicazione esclusivamente in ordine ai rapporti che vengono ad istituirsi tra le ‘questioni di merito’ dedotte in giudizio (e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito), mentre non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di ‘mera presupposizione logico-giuridica’ che si realizza tra ‘questioni pregiudiziali’ o ‘questioni preliminari di rito o di merito’ - sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente - e questione di merito risolta con pronuncia esplicita.

L'apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU. 9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 alla ravvisabilità del giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Corte Cass. 5^ sez. 29.4.2009 n. 10027) alla sola questione di giurisdizione (sulla quale, in caso di mancata impugnazione dello specifico ” capo ” della sentenza di merito da quella dipendente, cade il giudicato, appunto, implicito, anche se trattasi di questione rilevabile “ex officio”in ogni stato e grado), mentre per tutte le altre questioni preliminari di merito […] il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità di ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione preliminare, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr.

Corte Cass.

SU 30.10.2008 n. 26019 –paragr. 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione - laddove viene affermato che rimane ‘salvo l'effetto preclusivo, ndr., alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito, ndr., su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo’)”(Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 2024 ) .

5.5. Posto quanto sopra, va ricordato che q uesta Corte , sulla premessa che l’elenco degli atti autonomamente impugnabili, contenuto nell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è suscettibile di essere integrato con la indicazione di ulteriori atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, espressamente considerati tali da specifiche norme di legge (art. 19, comma 1, lett. 1, del decreto legislativo citato), ha precisato che la tassatività dell'elenco, deve intendersi riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alla individuazione di «categorie» di atti considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti (tra cui predomina la categoria degli atti di natura impositiva), con la conseguenza che non è impedito all'interprete -mediante la qualificazione giuridica dell'atto in concreto impugnato, da compiere in relazione agli elementi funzionali ed agli effetti prodotti - di ricondurre ad una delle predette categorie anche atti «atipici» od individuati con «nomen juris»diversi da quelli indicati nell'elenco.

È stato, pertanto, precisato, in proposito, che debbono qualificarsi come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una «pretesa tributaria», ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un «invito bonario» a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» (cfr. Cass., 15 maggio 2008, n. 12194,o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.

Spetta al giudice del merito individuare - mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi ed ancora che debbono qualificarsi come avviso di accertamento(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010; Cass., sez. 5, n. 8991 del 2025); ancora debbono qualificarsi come avvisi di accertamento anche gli atti di «invito al pagamento» [emessi in materia doganale] in quanto sussiste un interesse attuale del contribuente a proporre azione di accertamento negativo sulla debenza del tributo, posto che, ove tale situazione non venisse rimossa, resterebbe legittimata l'azione esecutiva erariale, con lesione dei diritti soggettivi del contribuente (cfr. Cass., 15 febbraio 2008, n. 3918; Cass. n. 20051 del 2023).Ne segue che anche la impugnazione di atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, pur se non direttamente ricompresi nell’elenco tassativo degli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, può, pertanto, costituire veicolo di accesso al giudizio tributario, laddove tali atti risultino comunque idonei a portare a conoscenza «i presupposti di fatto e le ragioni in diritto» della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente e siano quindi astrattamente suscettibili a fondare l'interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., del contribuente, trovando giustificazione la applicazione dei criteri di interpretazione «estensiva» ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco tanto nella esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede una immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 11maggio 2012, n. 7344; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass. n. 20051 del 2023).

5.6. Questa Corte ha precisato, altresì, che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente, sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Sez.5, Sentenza n. 21254 del 19/07/2023).

Al riguardo, in detta pronuncia si è precisato che un’armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell’elaborazione processual-civilistica conduce a ritenere che l’originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali; per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza), l’impugnazione diquegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque pienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla parte contribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma non formalmente comunicato e che, quindi, si palesa tramite la comunicazione dell’atto successivo, non autonomamente lesivo.

In tal caso, l’impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l’atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto

5.7. Nella specie, con l’atto impugnato prot.n. 164240/2012 del 18 dicembre 2012, allegato al ricorso (“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro 32.307,77 -soggetto obbligato in solido”), premesso che “con invito ad adempiere-prot. n.2012/157554 aveva comunicato alla società in oggetto che qualora la società [OSCURATO:PERSONA] srl non avesse provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini Iva - importi relativi all’avviso di liquidazione per l’anno di imposta 2007- lo stesso avrebbe iscritto a ruolo la [OSCURATO:SOCIETA]. quale obbligata in solido per gli importi iva relativi agli acquisti di prodotti di telefonia e loro accessori a prezzi inferiori al rispettivo valore di mercato -che nel caso in questione ammontavano a euro 32.307,77; qualora la società non avesse presentato valide giustificazioni, come richiesto già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta; considerato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva provveduto a versare quanto dovuto in base all’avviso di accertamento notificato; vista la documentazione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in risposta all’invito su indicato ... questo Ufficio non accoglieva le giustificazioni presentate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per i motivi di seguito indicati .. pertanto la società in oggetto non ha presentato valide giustificazioni come richiesto già nell’invito ad adempiere al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevanti…questo Ufficio , quindi conferma l’iscrizione a ruolo straordinario effettuata –causa fondato pericolo per la riscossione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è in fallimento –nella quale ha provveduto ad iscrivere a ruolo la [OSCURATO:SOCIETA]. quale obbligata in solido per l’importo indicato in oggetto.

La società potrà impugnare la conseguente cartella esattoriale secondo le indicazioni indicate nella stessa”. 5.8.Orbene, posti i principi di cui sopra, in relazione alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, diversamente dal preliminare “invito ad adempiere ai sensi dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972”, che contenendo una comunicazione al contribuente-obbligato solidale di una «pretesa tributaria» è atto autonomamente (facoltativamente) impugnabile ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la comunicazione “controllo art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo -soggetto obbligato in solido” con la quale l’Amministrazione - a seguito di pregresso “invito ad adempiere” formalmente comunicato al contribuente-obbligato solidale e rimasto inevaso e della mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta - informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 cit., in quanto, attesa la natura meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori.

Né tantomeno la comunicazione “controllo art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo - soggetto obbligato in solido ” costitui sce la prima comunicazione con cui si palesa esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, nell’ipotesi in cui il pregresso “invito ad adempiere” risulti formalmentecomunicato al contribuente-obbligato solidale. 5.9.Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l’ordinanza di questa Corte, sez.5, n. 37954 del 2021 nella quale – rigettando il ricorso della società contribuente - si è confermata la legittimità delle " comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere" con le quali l'Ufficio aveva richiesto a quest'ultima, quale coobbligata solidale, ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/72, il pagamento di Iva non versata dalle società fornitrici; invero, diversamente dal presente giudizio che involge l’impugnazione di un atto, contenente la comunicazione di iscrizione a ruolo, con valenza meramente informativa, quello definito da questa Corte con l’ordinanza richiamata concerneva l’impugnazione di precedenti “comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere ai sensi dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972”costituenti atti autonomamente, seppure facoltativamente, impugnabili ex art. 19 cit. in quanto, esteriorizzando gli esiti di tale controllo, avevano edotto il contribuente della maggior pretesa avanzata nei suoi confronti,invitandolo ad assolvere il proprio debito verso l'erario. 5.10.Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972: “iscrizione a ruolo- soggetto obbligato in solido” , con la quale l’Amministrazione -a seguito di “invito ad adempiere”formalmente comunicato al contribuente- obbligato solidale e rimasto inevaso e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta - informa quest’ultimo della sua iscrizio ne a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 cit., in quanto, attesa la natura meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori.

Né tantomeno tale comunicazione essendo successiva all’atto impugnabile, qual è “l’invito ad adempiere”, formalmente comunicato,costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto

6. Nella specie, non essendosi formato il giudicato es plicito espresso sulla questione della impugnabilità autonoma della nota prot. 16240/2012 del 18 dicembre 2012(“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro32.307,77- soggetto obbligato in solido ” ) , pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa svolg endo , in ossequio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n.8530 del ruolo generale dell’anno 201 7 proposto [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]Sanasi d’Arpe, in Roma, Piazza del Popolo n. 3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972: iscrizione a ruolo- soggetto obbligato in solido – impugnabilità -esclusione principio di diritto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5649/13/2016, depositata in data 29 settembre2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, in punto di fatto, si evince che:1) la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, esercente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, la comunicazione prot. n. 164240/2012del 18 dicembre 2012 con la quale informava quest’ultima che, in relazione agli acquisiti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato,si sarebbe proceduto ad iscrivere a ruolo la società ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/70, quale obbligata in solido, per il 2007, per gli importi Iva (euro 32.307,77 ) non versati dalla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; 2) avverso la suddetta comunicazione [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma deducendo l’incompetenza territoriale della Direzione provinciale II di Roma dell’Agenzia delle entrate, la violazione degli artt. 54 e 60 del DPR n. 633 del 1972, 7 della legge n. 212 del 2000, 14 e 15 del DPR n. 602 del 1973, l’illegittimità dell’atto nei confronti del preteso coobbligato dipendente in mancanza di atto impositivo definitivo nei confronti dell’obbligato principale, la violazione dell’art. 60-bis del DPR n. 633 del 1972, stante la mancanza di prova in ordine all’avvenuta cessione della merce a prezzi inferiori al valore normale e la mancanza di alcuna “connessione” tra l’attività della ricorrente e il mancato pagamento dell’imposta; 3) controdeduceva l’Agenzia delle entratechiedendo il rigetto del ricorso; 4) la CTP di Roma, con sentenza n. 11092/13/2015, accoglieva il ricorso dichiarandone l’illegittimità per difetto di competenzaterritoriale dell’Ufficio di Roma dell’Agenzia delle entrate , essendo competente – nel presupposto che l’A.F. aveva poteri accertativi solo nei confronti di quei contribuenti aventi domicilio fiscale nell’ambito del territorio di sua competenza -l’Ufficio di Palermo, in cui la società contribuente aveva la sede legale e quindi era fiscalmente domiciliata; 5) avverso la sentenza di primo grado l’Ufficioproponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo la competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate; nel merito, la legittimità della impugnata comunicazione; 6) controdeduceva la società ribadendo l’incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma e riproponendo i motivi del ricorso introduttivo; 7) la CTR del Lazio, con sentenza n. n. 5649/13/2016, depositata in data 29 settembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) era competente territorialmente la [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate, trattandosi di attività di riscossione che fuoriusciva dall’attività di accertamento per cui il recupero era stato effettuato dall’Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente (debitore principale e intestatario del ruolo); più in particolare, l’art. 60-bis cit. operava nei confronti della cessionaria della merce sul piano della mera riscossione dell’importo già accertato nei confronti del debitore principale e il vincolo di solidarietà scaturiva dalla stessa previsione normativa per il solo fatto che l’obbligato in solido aveva rivestito il ruolo di cessionario di beni per i quali il cedente non aveva assolto al versamento della relativa Iva; 2) pertanto, risultava infondata l’eccezione di omessa prova da parte dell’Ufficio della reale sussistenza del regime di solidarietà posto che, ai fini dell’applicazione dell’art.60 - bis, era sufficiente che l’acquirente avesse acquistato la merce dall’obbligato principale, evasore Iva. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. 4. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.24 Cost., 101 c.p.c., 115 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR respinto l’istanza di differimento dell’udienza di trattazione presentata dal difensore della società pur essendo l’istanza documentata dalla concomitanza di due udienze presso il Foro di Palermo e corredata dalla dichiarazione del difensore di essereimpossibilito a farsi sostituire. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 31e 58 del DPR n. 600/73 nonché dell’art. 7, comma 4-bis, dell’Allegato A) del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate - come modificato con delibera del Comitato di gestione n. 10 del 21 marzo 2011 - per avere la CTR disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle entrate, ritenendo trattarsi di attività di riscossione che fuoriusciva dall’attività di accertamento, sebbene l’art. 60-bis fosse collocato inequivocabilmente tra le norme sull’accertamento dell’IVA e non già tra quelle disciplinanti la riscossione; peraltro, la responsabilità d’imposta del cessionario prevista dall’art. 60-bis non era automatica, sussistendo esclusivamente in presenza di specifici presupposti di fatto e di diritto oggetto di necessario apposito accertamento. 3.Con il terzo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, 60-bis, comma 2, del dPR n. 633/1972, 7 della legge n. 212 del 2000, 2697 c.c.; 2) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto legittima l’impugnat a nota sebbene mancasse agli atti dei due gradi di merito la prova della cessione della merce da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla contribuente a prezzi inferiori al “valore normale”-inteso come prezzo di acquisto di beni analoghi presso altri fornitori- e dell’effettivo mancato versamento dell’Iva da parte della cedente. 4. Con il quarto motivo si denuncia: 1)in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia della CTR sui motivi di censura riproposti in appello dalla contribuente in quanto ritenuti assorbiti dalla CTP (concernenti l’assunta illegittimità dell’atto impositivo per carenza degli elementi essenziali; l’erronea applicazione dell’art. 60-bis cit. godendo il coobbligato- dipendente del beneficium excussionis rispetto al cedente –debitore principale ed essendo stata, nella specie, rivolta la pretesa direttamente nei confronti della contribuente; l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di motivazione; l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza o mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio del presupposto legale della connessione tra il prezzo dei beni ceduti e l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte del fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); 2) in ogni caso, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione “delle norme di diritto su cui i riproposti motivi si fondavano”. 5. Assume carattere pregiudiziale rispetto all’esame dei motivi la verifica della questione – eccepita nel controricorso dall’Agenzia – della autonoma impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546/92 dell’attoprot. 16240/2012 del 18 dicembre 2012allegato al ricorso (“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro 32.307,77- soggetto obbligato in solido ” ). 5.1.Questa Corte ha affermato che, in caso di difetto di legittimazione ad causam, la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam, anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703; conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389). Diversamente solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008 e Sez. U, n. 07940 del 21/03/2019), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024; Cass., sez. 5, n. 7670 del 2025). 5.2. Nellaspecie, dalla sentenza impugnata- premessa la chiara individuazione del thema decidedum concernente l’impugnativa della nota prot. n. 164240/2012 con la quale l’Agenzia delle entrate comunicava a [OSCURATO:SOCIETA]. di procedere all’iscrizione a ruolo straordinario nei suoi confronti, quale obbligata in solido ex art. 60-bis cit. con la sua fornitrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il 2007, per l’importo di 32.307,77 euro , corrispondente all’Iva sui prodotti di telefonia acquistati dalla predetta società e non versata da quest’ultima – si evince che la CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo l’atto illegittimo per la ragione assorbente dellaincompetenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate di Roma senza statuire sull’ammissibilità dell’impugnativa della notamedesima. A fronte dell’appello dell’Ufficio – con il quale si contestava la sentenza di prime cure quanto alla asserita illegittimità dell’atto per incompetenza per territorio, ribadendo nel merito, rimasto assorbito, la fondatezza del proprio operato, la sentenza di appello ha riformato la decisione di prime affermando la legittimità dell’atto impugnato stante la ritenuta competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate di Roma e,nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria nei confronti della contribuente-cessionaria, quale coobbligata in solidoex art. 60bis cit . Da qui la proponibilità della questione – eccepita nel controricorso dall’Agenzia - rilevabile anche d’ufficio –della autonoma impugnabilità della nota in questione non essendosi sullastessa formato un giudicato esplicito espresso . 5.3. Infatti , “il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra ‘questioni di merito’ dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra ‘questioni di merito’ e ‘questioni pregiudiziali’ o ‘preliminari di rito o merito’ sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica” (così Sez. 5, n. 25906 del 31/10/2017, Rv. 646160-01, particolarmente significativa ai fini del presente giudizio, atteso che, sulla base dell’enunciato principio, questa Suprema Corte “ha ritenuto esente da critiche la rilevazione d'ufficio del difetto di legittimazione ad agire”, che è notoriamente un’altra condizione dell’azione, “in quanto in rapporto di mera presupposizione logico-giuridica con il merito, nonostante il dedotto giudicato interno”). 5.4. Sotto altra prospettiva, “il giudicato implicito, non si forma, per omessa impugnazione, sulla questione afferente l'inammissibilità del ricorso, essendo limitato alle questioni ed agli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, mentre non è configurabile in relazione alle questioni pregiudiziali all'esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione giudiziaria” (Cass., sez. 5, n. 32805 del 19/12/2018, Rv. 652137- 01). Siffatti insegnamenti –cui il Collegio ritiene di dover dare piena continuità –riposano su una sedimentata elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio […] ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di ‘potestas iudicandi’”, tra le quali ultime rilevano “il difetto di ‘legitimatio ad causam’ o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale”: “in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello” (Sez. U, n. 26019 del 30/10/2008, Rv. 604949-01). Come chiarito da Sez. 5, n. 25500 del 21/06/2011, in motiv., par. 4.2.2., p. 13 – richiamata da Sez. 5, n. 20509 26/04/2013, in motiv., par. 2, p. 5 – “il giudicato implicito si forma quand o la questione risolta in modo esplicito sia collegata in modo indissolubile alla questione su cui il Giudice non si è pronunciato, sicché la statuizione contenuta nel dispositivo non possa configurarsi senza la decisione implicita della questione presupposta. Tali principi in tema di giudicato sostanziale (inteso come accertamento incontrovertibile del regolamento di interessi […]) trovano, tuttavia, applicazione esclusivamente in ordine ai rapporti che vengono ad istituirsi tra le ‘questioni di merito’ dedotte in giudizio (e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito), mentre non è mai esistito dubbio alcuno in ordine alla relazione di ‘mera presupposizione logico-giuridica’ che si realizza tra ‘questioni pregiudiziali’ o ‘questioni preliminari di rito o di merito’ - sulle quali, anche se rilevabili di ufficio, il Giudice non ha pronunciato esplicitamente - e questione di merito risolta con pronuncia esplicita. L'apertura concessa dalle sentenze delle SS.UU. 9.10.2008 n. 24883 e 30.10.2008 n. 26019 alla ravvisabilità del giudicato implicito interno anche in ordine a questioni pregiudiziali di rito sulle quali il Giudice di merito non abbia statuito espressamente, rimane circoscritta (vedi Corte Cass. 5^ sez. 29.4.2009 n. 10027) alla sola questione di giurisdizione (sulla quale, in caso di mancata impugnazione dello specifico ” capo ” della sentenza di merito da quella dipendente, cade il giudicato, appunto, implicito, anche se trattasi di questione rilevabile “ex officio”in ogni stato e grado), mentre per tutte le altre questioni preliminari di merito […] il passaggio in giudicato (con conseguente preclusione della deducibilità/rilevabilità di ufficio della questione nel successivo grado giudizio o nel giudizio di legittimità) è previsto solo nel caso in cui vi sia stata una pronuncia esplicita proprio su detta questione preliminare, e non anche nel caso in cui la questione preliminare è stata implicitamente risolta con la decisione sul merito della fondatezza del diritto (cfr. Corte Cass. SU 30.10.2008 n. 26019 –paragr. 3.8 e 3.9, pag. 32 motivazione - laddove viene affermato che rimane ‘salvo l'effetto preclusivo, ndr., alla rilevabilità di ufficio della questione preliminare derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito, ndr., su tale questione preliminare e dalla mancata impugnazione al riguardo’)”(Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 2024 ) . 5.5. Posto quanto sopra, va ricordato che q uesta Corte , sulla premessa che l’elenco degli atti autonomamente impugnabili, contenuto nell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è suscettibile di essere integrato con la indicazione di ulteriori atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, espressamente considerati tali da specifiche norme di legge (art. 19, comma 1, lett. 1, del decreto legislativo citato), ha precisato che la tassatività dell'elenco, deve intendersi riferita non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alla individuazione di «categorie» di atti considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti (tra cui predomina la categoria degli atti di natura impositiva), con la conseguenza che non è impedito all'interprete -mediante la qualificazione giuridica dell'atto in concreto impugnato, da compiere in relazione agli elementi funzionali ed agli effetti prodotti - di ricondurre ad una delle predette categorie anche atti «atipici» od individuati con «nomen juris»diversi da quelli indicati nell'elenco. È stato, pertanto, precisato, in proposito, che debbono qualificarsi come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una «pretesa tributaria», ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un «invito bonario» a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» (cfr. Cass., 15 maggio 2008, n. 12194,o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. Spetta al giudice del merito individuare - mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi ed ancora che debbono qualificarsi come avviso di accertamento(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010; Cass., sez. 5, n. 8991 del 2025); ancora debbono qualificarsi come avvisi di accertamento anche gli atti di «invito al pagamento» [emessi in materia doganale] in quanto sussiste un interesse attuale del contribuente a proporre azione di accertamento negativo sulla debenza del tributo, posto che, ove tale situazione non venisse rimossa, resterebbe legittimata l'azione esecutiva erariale, con lesione dei diritti soggettivi del contribuente (cfr. Cass., 15 febbraio 2008, n. 3918; Cass. n. 20051 del 2023).Ne segue che anche la impugnazione di atti emessi dalla Amministrazione finanziaria, pur se non direttamente ricompresi nell’elenco tassativo degli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, può, pertanto, costituire veicolo di accesso al giudizio tributario, laddove tali atti risultino comunque idonei a portare a conoscenza «i presupposti di fatto e le ragioni in diritto» della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente e siano quindi astrattamente suscettibili a fondare l'interesse alla impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ., del contribuente, trovando giustificazione la applicazione dei criteri di interpretazione «estensiva» ed analogica delle categorie di atti contenute nell'elenco tanto nella esigenza di certezza dei rapporti tributari (che richiede una immediata definizione delle potenziali controversie) quanto nei principi costituzionali di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost. (cfr. Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., 11maggio 2012, n. 7344; Cass., 6 novembre 2013, n. 24916; Cass. n. 20051 del 2023). 5.6. Questa Corte ha precisato, altresì, che in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente, sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Sez.5, Sentenza n. 21254 del 19/07/2023). Al riguardo, in detta pronuncia si è precisato che un’armonica lettura dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della tutela giudiziaria e di ragionevole durata del processo come distillati dalla Corte EDU, dagli organismi euro unitari, alla luce dei principi costituzionali e dell’elaborazione processual-civilistica conduce a ritenere che l’originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca più numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali; per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza), l’impugnazione diquegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque pienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla parte contribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma non formalmente comunicato e che, quindi, si palesa tramite la comunicazione dell’atto successivo, non autonomamente lesivo. In tal caso, l’impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l’atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto 5.7. Nella specie, con l’atto impugnato prot.n. 164240/2012 del 18 dicembre 2012, allegato al ricorso (“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro 32.307,77 -soggetto obbligato in solido”), premesso che “con invito ad adempiere-prot. n.2012/157554 aveva comunicato alla società in oggetto che qualora la società [OSCURATO:PERSONA] srl non avesse provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini Iva - importi relativi all’avviso di liquidazione per l’anno di imposta 2007- lo stesso avrebbe iscritto a ruolo la [OSCURATO:SOCIETA]. quale obbligata in solido per gli importi iva relativi agli acquisti di prodotti di telefonia e loro accessori a prezzi inferiori al rispettivo valore di mercato -che nel caso in questione ammontavano a euro 32.307,77; qualora la società non avesse presentato valide giustificazioni, come richiesto già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta; considerato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva provveduto a versare quanto dovuto in base all’avviso di accertamento notificato; vista la documentazione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in risposta all’invito su indicato ... questo Ufficio non accoglieva le giustificazioni presentate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per i motivi di seguito indicati .. pertanto la società in oggetto non ha presentato valide giustificazioni come richiesto già nell’invito ad adempiere al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevanti…questo Ufficio , quindi conferma l’iscrizione a ruolo straordinario effettuata –causa fondato pericolo per la riscossione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è in fallimento –nella quale ha provveduto ad iscrivere a ruolo la [OSCURATO:SOCIETA]. quale obbligata in solido per l’importo indicato in oggetto. La società potrà impugnare la conseguente cartella esattoriale secondo le indicazioni indicate nella stessa”. 5.8.Orbene, posti i principi di cui sopra, in relazione alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, diversamente dal preliminare “invito ad adempiere ai sensi dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972”, che contenendo una comunicazione al contribuente-obbligato solidale di una «pretesa tributaria» è atto autonomamente (facoltativamente) impugnabile ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, la comunicazione “controllo art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo -soggetto obbligato in solido” con la quale l’Amministrazione - a seguito di pregresso “invito ad adempiere” formalmente comunicato al contribuente-obbligato solidale e rimasto inevaso e della mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta - informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 cit., in quanto, attesa la natura meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Né tantomeno la comunicazione “controllo art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo - soggetto obbligato in solido ” costitui sce la prima comunicazione con cui si palesa esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, nell’ipotesi in cui il pregresso “invito ad adempiere” risulti formalmentecomunicato al contribuente-obbligato solidale. 5.9.Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l’ordinanza di questa Corte, sez.5, n. 37954 del 2021 nella quale – rigettando il ricorso della società contribuente - si è confermata la legittimità delle " comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere" con le quali l'Ufficio aveva richiesto a quest'ultima, quale coobbligata solidale, ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/72, il pagamento di Iva non versata dalle società fornitrici; invero, diversamente dal presente giudizio che involge l’impugnazione di un atto, contenente la comunicazione di iscrizione a ruolo, con valenza meramente informativa, quello definito da questa Corte con l’ordinanza richiamata concerneva l’impugnazione di precedenti “comunicazioni di debito solidale e inviti ad adempiere ai sensi dell’art. 60-bis del DPR n. 633/1972”costituenti atti autonomamente, seppure facoltativamente, impugnabili ex art. 19 cit. in quanto, esteriorizzando gli esiti di tale controllo, avevano edotto il contribuente della maggior pretesa avanzata nei suoi confronti,invitandolo ad assolvere il proprio debito verso l'erario. 5.10.Ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: la comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del DPR n. 633/1972: “iscrizione a ruolo- soggetto obbligato in solido” , con la quale l’Amministrazione -a seguito di “invito ad adempiere”formalmente comunicato al contribuente- obbligato solidale e rimasto inevaso e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta - informa quest’ultimo della sua iscrizio ne a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 cit., in quanto, attesa la natura meramente informativa dello stesso, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Né tantomeno tale comunicazione essendo successiva all’atto impugnabile, qual è “l’invito ad adempiere”, formalmente comunicato,costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto 6. Nella specie, non essendosi formato il giudicato es plicito espresso sulla questione della impugnabilità autonoma della nota prot. 16240/2012 del 18 dicembre 2012(“controllo art. 60bis del DPR n. 633/1972; esito: iscrizione a ruolo euro32.307,77- soggetto obbligato in solido ” ) , pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la causa svolg endo , in ossequio al
Sentenza Cassazione n. 34295/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris