CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VARESE in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore si riporta alla memoria con allegati già in atti e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Varese dell'Il dicembre 2018, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, con pena sospesa e non menzione, oltre alla riduzione ad anni uno del periodo di sospensione della patente di guida, altresì dichiarando l'esclusione dal giudizio del responsabile civile e la revoca della costituzione di alcune parti civili, con correlata eliminazione delle statuizioni civili nei loro confronti disposte. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. per avere, alla guida della sua autovettura, per colpa consistita in imprudenza e negligenza, nonché nella violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, ed in particolare dell'art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente l'Agnisetta, nell'approssimarsi ad una intersezione, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal lato opposto stava sopraggiungendo un motociclo condotto dalla vittima, così collidendo con la moto nella corsia di pertinenza, causando lesioni mortali al Serra. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., oltre a carenza di motivazione e travisamento della prova. A dire del ricorrente, sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., non potendosi ravvisare, nel caso di specie, un'ipotesi di concorso di colpa. L'incidente sarebbe stato provocato, infatti, in via esclusiva dall'imputata, che avrebbe del tutto improvvisamente svoltato a sinistra, senza avvedersi del sopraggiungere alla propria destra di una moto con due persone a bordo. La sua condotta sarebbe stata, pertanto, del tutto imprudente, per non essersi assicurata, prima di svoltare, che nessuno provenisse dal lato opposto. Non avrebbe avuto nessuna difficoltà, del resto, ad effettuare tale operazione, considerato che il sinistro si era verificato in pieno giorno, con ottima visibilità, su strada dotata di un perfetto manto. Né di alcun pregio potrebbe essere la circostanza che il Serra stesse occupando il centro della carreggiata, procedendo ad una velocità superiore ai previsti limiti, considerato che, anche ove avesse rispettato tutte le prescrizioni impostegli, non avrebbe comunque potuto evitare l'impatto, essendo stata del tutto repentina e inaspettata la manovra di svolta effettuata da parte dell'imputata. Per il ricorrente sussisterebbe anche travisamento della prova, non avendo considerato la Corte di merito le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero ricostruito la dinamica del sinistro in maniera tale da riferirne la responsabilità della sua verificazione in via esclusiva alla condotta dell'imputata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con cui ha chiesto l'esclusione della costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 75 cod. proc. pen., con revoca delle disposte statuizioni civili, per essere stata citata l'imputata dalla Barillari, per gli stessi fatti per cui è giudizio, davanti al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha eccepito violazione di legge per ritenuta erronea applicazione dell'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Con riguardo alla dedotta censura è, tuttavia, sufficiente osservare come, in ossequio alla costante interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicata attenuante, che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Brunetti, Rv. 281173-01), e cioè nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Gottinner, Rv. 281559-01; Sez. 3 4, n. 131.03 del 21/12/2018, dep. 2019, Stauber, Rv. 276254-01; Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274504-01). In buona sostanza, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., non si configura unicamente nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell'evento colposo (così, espressamente, Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Mendoza, Rv. 275873-01). 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, il Collegio rileva come ne sia stato fatto buon governo, avendo la Corte di merito congruamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Per come argomentato, in maniera adeguata e logica, dalla Corte territoriale, infatti, all'esito della svolta analisi del compendio probatorio è risultata la presenza di due fattori idonei a determinare il riconoscimento dell'attenuante, e cioè le circostanze, evinte dalla consulenza tecnica del P.M., per cui il Serra stava procedendo in prossimità del centro della sua carreggiata, e non sul mergine destro, in violazione dell'art. 143 cod. strada, e poi ad una velocità superiore al limito massimo consentito (50 Km/h), pari a 65-70 Km/h. In presenza degli indicati aspetti, allora, non è configurabile un comportamento della vittima perfettamente lecito e del tutto estraneo al decorso causale dell'evento colposo, unico idoneo, come osservato, ad escludere la configurabilità dell'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Essa, dunque, è stata applicata dalla Corte di appello in modo logico e congruo, senza incorrere nei vizi dedotti dal Procuratore generale ricorrente. In ogni modo, deve essere osservato che, essendo stato definito il giudizio con le forme del rito abbreviato, ai sensi del disposto dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. la pronuncia di condanna non può essere appellata dal pubblico ministero, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato - come non avvenuto nel caso di specie -. 4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. 5. Non può essere accolta, infine, la richiesta avanzata dall'imputata, con memoria difensiva, di escludere la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 75 cod. proc. pen., con revoca delle disposte statuizioni civili, per essere stata citata la stessa Agnisetta dalla Barillari, per i medesimi fatti per cui è giudizio, davanti al giudice civile.In proposito, infatti, è sufficiente osservare, in termini troncanti, come la mera proposizione di un atto di citazione non può essere ritenuto sufficiente a comprovare l'attuale effettiva pendenza di un giudizio civile, con intervenuta regolare costituzione delle parti e conseguente instaurazione del contraddittorio, sui medesimi fatti - parti, petitum e causa petendí - oggetto del presente procedimento penale. In ogni modo, a prescindere dall'indicato aspetto, deve, altresì, essere fatto riferimento ai principi, reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità, per cui la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., opera nel caso in cui l'azione risarcitoria venga promossa "anche" davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile, e solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273027-01; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261950-01; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246266-01), coincidenza che non si configura non solo laddove non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendí, ma anche qualora non vi sia piena corrispondenza tra i soggetti convenuti nelle due diverse sedi (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, Margani, Rv. 236722-01; Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003, Crabbi, Rv. 226370-01). Nel caso di specie non è dato ravvisare tale identità soggettiva, essendo stata proposto il suddetto atto di citazione da [OSCURATO:PERSONA] (oltre che da [OSCURATO:PERSONA]) nei riguardi dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] Team (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]). P. Q.