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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17009/2026

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tero dell'economia e delle finanze (Mef), difeso dalla Avvocatura gene-rale dello Stato-controricorrente-nonchéRagioneria territoriale dello Stato-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1657/2022 depositatail 09/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 22della l. n. 689 del 1981, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto delNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ministero dell’economia e delle finanze — Ragioneria territoriale dello [OSCURATO:PERSONA], con il quale gli era stato ingiunto pagamento a titolo di sanzioneamministrativa per la violazione dell’art. 49 co. 5 del d.lgs. n. 231 del 2007,per aver trasferito € 50.000 mediante assegno bancario privo della clausoladi non trasferibilità.

A fondamento dell’opposizione deduceva la decadenzadal termine di novanta giorni per la notificazione della contestazione ex art.14 della l. n. 689 del 1981, vizi formali del decreto, l’insussistenza dellaviolazione e l’iniquità della sanzione.Nelle more del giudizio l’Amministrazione, all’esito di accertamenti sul ri-chiamo dell’assegno da parte del beneficiario, revocava in autotutela il de-creto sanzionatorio.

Il Tribunale dichiarava cessata la materia del conten-dere e condannava la Ragioneria territoriale al pagamento delle spese, inapplicazione del criterio della soccombenza virtuale, pur riconoscendo la le-gittimità del provvedimento impugnato.La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione propostadal Mef avverso la sola statuizione sulle spese, ha accolto il gravame e, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato compensate lespese di entrambi i gradi.

Ha ritenuto, in primo luogo, l’ammissibilitàdell’impugnazione in via di interpretazione adeguatrice dell’epigrafe ambi-gua, riferendola al Ministero competente; ha statuito quindi, in applicazionedel criterio della soccombenza virtuale, che le doglianze poste a fondamentodell’opposizione erano tutte prive di pregio ed ha valorizzato, ai fini dellacompensazione, la condotta imprudente dell’Amministrazione, che puredotta del richiamo dell’assegno non si era prontamente attivata.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme di cui al r.d.n. 1611 del 1933, in ordine alla carenza di legittimazione della Ragioneriaterritoriale dello Stato a proporre appello avverso la sentenza di primogrado, nonché la contraddittorietà della motivazione.

Si sostiene che laNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026Corte territoriale, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della legittima-zione della Ragioneria territoriale dello Stato — la quale aveva inseritonell’epigrafe dell’atto di gravame il codice fiscale del Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, agendo come articolazione periferica e noncome Ministero —, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione e,conseguentemente, l’inammissibilità dell’appello, anziché ritenere il gra-vame proposto dal Ministero in via di interpretazione adeguatrice.

Si deducealtresì la mancanza di delega in favore dell’Avvocatura distrettuale delloStato.Il motivo è rigettato.[OSCURATO:PERSONA] territoriale dello Stato di Napoli, quale autorità che haemesso il decreto sanzionatorio impugnato in primo grado, era legittimataa proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, senza neces-sità di alcuna interpretazione adeguatrice che riconducesse l'atto al Mini-stero.

L'eventuale ambiguità dell'epigrafe, sulla quale la Corte territorialeha edificato il proprio percorso argomentativo, non avrebbe dovuto tradursiin un dubbio circa la legittimazione attiva dell’appellante gravame.Infatti, nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981,passivamente legittimata è l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiun-zione, anche quando si tratti di articolazione periferica di un’amministra-zione statale, in virtù di una specifica autonomia funzionale che comportaderoga al regime ordinario di rappresentanza in giudizio dello Stato di cuiagli artt. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e 1 della l. n. 260 del 1958.

Talelegittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione, e l'auto-rità periferica emittente è — per simmetria con la legittimazione passiva —l'unica attivamente legittimata a proporre il gravame avverso la sentenzaconclusiva del giudizio (Cass. 8190/2020).Il dispositivo di ammissibilità dell'appello pronunciato dalla Corte di ap-pello di Napoli è dunque conforme al diritto, sebbene per ragioni diverse —e di segno opposto — rispetto a quelle che la sentenza in epigrafe ha indi-cato.

La motivazione va corretta nei termini sopra esposti.Numero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/20262. - Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo— intervenuta decadenza dal termine per la notificazione dell’accertamentoin violazione dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981 —, l’eccesso di potere intutte le sue figure sintomatiche, il difetto di istruttoria, il difetto di motiva-zione, il travisamento dei fatti e la falsità dei presupposti.

Si sostiene che laCorte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere rispettato il terminedi novanta giorni di cui all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, omettendo divalutare gli elementi documentali addotti a riprova dell’inosservanza: la se-gnalazione della Fideuram del 28 febbraio 2019, l’assenza di prova dellaspedizione della raccomandata del 16 maggio 2019, il computo dei centoduegiorni intercorsi fino alla notificazione del 10 giugno 2019.Il motivo è rigettato.Nell’apprezzamento della tempistica relativa alla notificazione dell’accer-tamento, la Corte territoriale ha valutato la complessità degli adempimentiistruttori connessi alla segnalazione, all’acquisizione delle generalità e allanotificazione, ed ha considerato le circostanze dedotta dal ricorrente, sot-traendosi così alla censura di omesso esame proposta dal ricorrente.Il giudizio di congruità di tale motivazione non incontra ostacolo nellagiurisprudenza di questa Corte, ove è statuito che il dies a quo del terminedi novanta giorni decorre dal momento in cui l’infrazione è stata accertatae i responsabili individuati, all’esito della compiuta verifica dell’idoneità delfatto a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta sanzio-nata; accertamento che quindi è chiamato a perfezionarsi entro un lasso ditempo apprezzabilmente successivo non solo rispetto al momento della vio-lazione, ma anche a quello della semplice constatazione (Cass.24209/2022).3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., inordine alla dichiarata compensazione delle spese del giudizio di primogrado.

Si sostiene che la condanna alle spese a carico della Ragioneria ter-ritoriale era stata correttamente pronunciata dal Tribunale, posto che lastessa sentenza in epigrafe riconosce che l’amministrazione era aNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026conoscenza dell’inesistenza della violazione fin dal 2019 e ha proceduto allanotificazione del decreto sanzionatorio soltanto nel maggio 2021; deduce lacontraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale, pur valo-rizzando la condotta imprudente dell’amministrazione, non ne ha tratto laconseguenza della condanna alle spese.Il motivo è rigettato.Lo stesso Tribunale di prime cure aveva correttamente riconosciuto lalegittimità della sanzione, mentre la revoca operata dalla Ragioneria nelsettembre 2021 è frutto di una valutazione di opportunità maturata all'esitodell'istruttoria sopravvenuta, non di un ripensamento sulla sussistenzadell'illecito.

Nel giudizio prognostico di soccombenza virtuale che la cessatamateria del contendere imponeva, la Corte territoriale ha apprezzato che ilrapporto tra le posizioni delle parti non era riducibile alla piena soccombenzadell'Amministrazione che il ricorrente vorrebbe trarre.

La condotta impru-dente della Ragioneria — circoscritta al ritardo dell'attivazione istruttoria avalle della rappresentazione del richiamo del titolo — è stata inquadratacome ragione grave ed eccezionale tale da giustificare ex art. 92 co. 2 c.p.c.la compensazione delle spese di primo grado (in riforma sul punto dellapronuncia di prime cure).

Tale apprezzamento non presta il fianco a censurein sede di giudizio di legittimità.Ad abundantiam, si osserva che l’illecito di cui all'art. 49 co. 5 del d.lgs.n. 231 del 2007 si perfeziona al momento dell'emissione dell'assegno soprasoglia privo della clausola di non trasferibilità: né il successivo richiamo deltitolo, né il suo mancato incasso costituiscono cause di non punibilità dellaviolazione, già consumatasi nel febbraio 2019.4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, si dàopera del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ri-corso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ri-corrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolodi contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero dell'economia e delle finanze (Mef), difeso dalla Avvocatura gene-rale dello Stato-controricorrente-nonchéRagioneria territoriale dello Stato-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1657/2022 depositatail 09/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2021 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 22della l. n. 689 del 1981, dinanzi al Tribunale di Nola, avverso il decreto delNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ministero dell’economia e delle finanze — Ragioneria territoriale dello [OSCURATO:PERSONA], con il quale gli era stato ingiunto pagamento a titolo di sanzioneamministrativa per la violazione dell’art. 49 co. 5 del d.lgs. n. 231 del 2007,per aver trasferito € 50.000 mediante assegno bancario privo della clausoladi non trasferibilità. A fondamento dell’opposizione deduceva la decadenzadal termine di novanta giorni per la notificazione della contestazione ex art.14 della l. n. 689 del 1981, vizi formali del decreto, l’insussistenza dellaviolazione e l’iniquità della sanzione.Nelle more del giudizio l’Amministrazione, all’esito di accertamenti sul ri-chiamo dell’assegno da parte del beneficiario, revocava in autotutela il de-creto sanzionatorio. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del conten-dere e condannava la Ragioneria territoriale al pagamento delle spese, inapplicazione del criterio della soccombenza virtuale, pur riconoscendo la le-gittimità del provvedimento impugnato.La Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione propostadal Mef avverso la sola statuizione sulle spese, ha accolto il gravame e, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato compensate lespese di entrambi i gradi. Ha ritenuto, in primo luogo, l’ammissibilitàdell’impugnazione in via di interpretazione adeguatrice dell’epigrafe ambi-gua, riferendola al Ministero competente; ha statuito quindi, in applicazionedel criterio della soccombenza virtuale, che le doglianze poste a fondamentodell’opposizione erano tutte prive di pregio ed ha valorizzato, ai fini dellacompensazione, la condotta imprudente dell’Amministrazione, che puredotta del richiamo dell’assegno non si era prontamente attivata.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione delle norme di cui al r.d.n. 1611 del 1933, in ordine alla carenza di legittimazione della Ragioneriaterritoriale dello Stato a proporre appello avverso la sentenza di primogrado, nonché la contraddittorietà della motivazione. Si sostiene che laNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026Corte territoriale, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della legittima-zione della Ragioneria territoriale dello Stato — la quale aveva inseritonell’epigrafe dell’atto di gravame il codice fiscale del Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, agendo come articolazione periferica e noncome Ministero —, avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione e,conseguentemente, l’inammissibilità dell’appello, anziché ritenere il gra-vame proposto dal Ministero in via di interpretazione adeguatrice. Si deducealtresì la mancanza di delega in favore dell’Avvocatura distrettuale delloStato.Il motivo è rigettato.[OSCURATO:PERSONA] territoriale dello Stato di Napoli, quale autorità che haemesso il decreto sanzionatorio impugnato in primo grado, era legittimataa proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, senza neces-sità di alcuna interpretazione adeguatrice che riconducesse l'atto al Mini-stero. L'eventuale ambiguità dell'epigrafe, sulla quale la Corte territorialeha edificato il proprio percorso argomentativo, non avrebbe dovuto tradursiin un dubbio circa la legittimazione attiva dell’appellante gravame.Infatti, nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981,passivamente legittimata è l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiun-zione, anche quando si tratti di articolazione periferica di un’amministra-zione statale, in virtù di una specifica autonomia funzionale che comportaderoga al regime ordinario di rappresentanza in giudizio dello Stato di cuiagli artt. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e 1 della l. n. 260 del 1958. Talelegittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione, e l'auto-rità periferica emittente è — per simmetria con la legittimazione passiva —l'unica attivamente legittimata a proporre il gravame avverso la sentenzaconclusiva del giudizio (Cass. 8190/2020).Il dispositivo di ammissibilità dell'appello pronunciato dalla Corte di ap-pello di Napoli è dunque conforme al diritto, sebbene per ragioni diverse —e di segno opposto — rispetto a quelle che la sentenza in epigrafe ha indi-cato. La motivazione va corretta nei termini sopra esposti.Numero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/20262. - Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo— intervenuta decadenza dal termine per la notificazione dell’accertamentoin violazione dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981 —, l’eccesso di potere intutte le sue figure sintomatiche, il difetto di istruttoria, il difetto di motiva-zione, il travisamento dei fatti e la falsità dei presupposti. Si sostiene che laCorte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere rispettato il terminedi novanta giorni di cui all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, omettendo divalutare gli elementi documentali addotti a riprova dell’inosservanza: la se-gnalazione della Fideuram del 28 febbraio 2019, l’assenza di prova dellaspedizione della raccomandata del 16 maggio 2019, il computo dei centoduegiorni intercorsi fino alla notificazione del 10 giugno 2019.Il motivo è rigettato.Nell’apprezzamento della tempistica relativa alla notificazione dell’accer-tamento, la Corte territoriale ha valutato la complessità degli adempimentiistruttori connessi alla segnalazione, all’acquisizione delle generalità e allanotificazione, ed ha considerato le circostanze dedotta dal ricorrente, sot-traendosi così alla censura di omesso esame proposta dal ricorrente.Il giudizio di congruità di tale motivazione non incontra ostacolo nellagiurisprudenza di questa Corte, ove è statuito che il dies a quo del terminedi novanta giorni decorre dal momento in cui l’infrazione è stata accertatae i responsabili individuati, all’esito della compiuta verifica dell’idoneità delfatto a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta sanzio-nata; accertamento che quindi è chiamato a perfezionarsi entro un lasso ditempo apprezzabilmente successivo non solo rispetto al momento della vio-lazione, ma anche a quello della semplice constatazione (Cass.24209/2022).3. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., inordine alla dichiarata compensazione delle spese del giudizio di primogrado. Si sostiene che la condanna alle spese a carico della Ragioneria ter-ritoriale era stata correttamente pronunciata dal Tribunale, posto che lastessa sentenza in epigrafe riconosce che l’amministrazione era aNumero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026conoscenza dell’inesistenza della violazione fin dal 2019 e ha proceduto allanotificazione del decreto sanzionatorio soltanto nel maggio 2021; deduce lacontraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale, pur valo-rizzando la condotta imprudente dell’amministrazione, non ne ha tratto laconseguenza della condanna alle spese.Il motivo è rigettato.Lo stesso Tribunale di prime cure aveva correttamente riconosciuto lalegittimità della sanzione, mentre la revoca operata dalla Ragioneria nelsettembre 2021 è frutto di una valutazione di opportunità maturata all'esitodell'istruttoria sopravvenuta, non di un ripensamento sulla sussistenzadell'illecito. Nel giudizio prognostico di soccombenza virtuale che la cessatamateria del contendere imponeva, la Corte territoriale ha apprezzato che ilrapporto tra le posizioni delle parti non era riducibile alla piena soccombenzadell'Amministrazione che il ricorrente vorrebbe trarre. La condotta impru-dente della Ragioneria — circoscritta al ritardo dell'attivazione istruttoria avalle della rappresentazione del richiamo del titolo — è stata inquadratacome ragione grave ed eccezionale tale da giustificare ex art. 92 co. 2 c.p.c.la compensazione delle spese di primo grado (in riforma sul punto dellapronuncia di prime cure). Tale apprezzamento non presta il fianco a censurein sede di giudizio di legittimità.Ad abundantiam, si osserva che l’illecito di cui all'art. 49 co. 5 del d.lgs.n. 231 del 2007 si perfeziona al momento dell'emissione dell'assegno soprasoglia privo della clausola di non trasferibilità: né il successivo richiamo deltitolo, né il suo mancato incasso costituiscono cause di non punibilità dellaviolazione, già consumatasi nel febbraio 2019.4. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, si dàopera del ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ri-corso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 30362/2022Numero sezionale 1147/2026Numero di raccolta generale 17009/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ri-corrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolodi contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco