Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24518/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che entrambi i motivi di censura - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - sono indeducibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato (e, in particolare, della chiara consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della denuncia di smarrimento presentata: pag. 4 della sentenza impugnata) e (seppur sinteticamente: pag. 5 della sentenza impugnata) i criteri adottati nella concreta determinazione della pena irrogata, in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che entrambi i motivi di censura - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato contestato e alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio - sono indeducibili in quanto volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, che - facendo applicazione di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si confronta - ha indicato le ragioni della ritenuta sussistenza del reato (e, in particolare, della chiara consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della denuncia di smarrimento presentata: pag. 4 della sentenza impugnata) e (seppur sinteticamente: pag. 5 della sentenza impugnata) i criteri adottati nella concreta determinazione della pena irrogata, in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris