Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01949/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7767/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in R oma a l la circonvallazione Clodia n. 36/A, interno 11, p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresenta t a e dife s a -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta t a e difesa ope legis -resistente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), nella qualità di successore universale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA] n. 4845/37/15 depositata il 1 7 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 13 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4845/37/15 depositata il 17 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l’appello spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma con tr o la decisione di primo grado assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] capitolina il 7 marzo 2014, c he a s ua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto ente ecc lesiastico avverso la cartella di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate, rel ativa a imp oste varie (IRE S, IRAPe IVA).

Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, così rubrica ti: 1) omessa, insufficiente o contrad dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: inesistenza della notifica ed insanabile nullità della stessa, violazione art. 145 cpc ed artt. 156 cpc e seguenti ; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della cont roversia: violazione combinato dispos to artt. 7 e 10 L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e art. 3 L. 241/1990 (legge sul [OSCURATO:PERSONA]) .

L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia del le Entrate - Riscossion e) è rimastaintimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Anteriormente alla da ta fissa ta per l ’ adunanza camera le , c on atto sottoscritto da l suo legale rappresentante pro tempore , don [OSCURATO:PERSONA], e dal suo procuratore , avv. [OSCURATO:PERSONA] S alomone , la [OSCURATO:PERSONA] ha r inuncia t o al ricorso e c hi e st o di di chia rare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere,comun i cando di aver ade rito alla definizione agevolata ex art. 6D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di aver inte ramente adempi ut o l ’ obbl igazione tributariasu di essa gravante.

Devefarsi luogo all ’ invoca ta de c laratoria di estinzione del prese nte giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo delmedesimo articolo.

Inoltre,poiché la ricorrente ha dato prova, mediante la produzione delle ricevute di versamento de i relativi bollettini RAV, di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va p u r e dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n.30945/2019, Cass. n. 24083/2018).

Non v ’ è da statui re in ordine alle spese processuali , dal moment o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora ADER, è rimasta intimata, mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione,senza svolgere attività dife nsiva in questa sede.

Nondeve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quat e r , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata , per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatori o , è in suscettibile d i interpretazione estensiva o analogica (cfr.

C ass. n. 2522 8/2022, Cass. Sez.

U n. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materiadel contendere.

Così decis o in Roma, nella camera di consiglio della Se zione Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7767/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in R oma a l la circonvallazione Clodia n. 36/A, interno 11, p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappresenta t a e dife s a -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresenta t a e difesa ope legis -resistente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), nella qualità di successore universale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ell a [OSCURATO:PERSONA] T RIB U [OSCURATO:PERSONA] n. 4845/37/15 depositata il 1 7 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale de l 13 dicembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4845/37/15 depositata il 17 settembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio respingeva l’appello spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma con tr o la decisione di primo grado assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] capitolina il 7 marzo 2014, c he a s ua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto ente ecc lesiastico avverso la cartella di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate, rel ativa a imp oste varie (IRE S, IRAPe IVA). Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, così rubrica ti: 1) omessa, insufficiente o contrad dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: inesistenza della notifica ed insanabile nullità della stessa, violazione art. 145 cpc ed artt. 156 cpc e seguenti ; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della cont roversia: violazione combinato dispos to artt. 7 e 10 L. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) e art. 3 L. 241/1990 (legge sul [OSCURATO:PERSONA]) . L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza didiscussione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenzia del le Entrate - Riscossion e) è rimastaintimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Anteriormente alla da ta fissa ta per l ’ adunanza camera le , c on atto sottoscritto da l suo legale rappresentante pro tempore , don [OSCURATO:PERSONA], e dal suo procuratore , avv. [OSCURATO:PERSONA] S alomone , la [OSCURATO:PERSONA] ha r inuncia t o al ricorso e c hi e st o di di chia rare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere,comun i cando di aver ade rito alla definizione agevolata ex art. 6D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, e di aver inte ramente adempi ut o l ’ obbl igazione tributariasu di essa gravante. Devefarsi luogo all ’ invoca ta de c laratoria di estinzione del prese nte giudizio di legittimità, essendo la rinuncia avvenuta entro il termine all’uopo stabilito dall’art. 390, comma 1, c.p.c. e nelle forme contemplate dal comma successivo delmedesimo articolo. Inoltre,poiché la ricorrente ha dato prova, mediante la produzione delle ricevute di versamento de i relativi bollettini RAV, di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va p u r e dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n.30945/2019, Cass. n. 24083/2018). Non v ’ è da statui re in ordine alle spese processuali , dal moment o che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora ADER, è rimasta intimata, mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione,senza svolgere attività dife nsiva in questa sede. Nondeve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quat e r , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la disposizione normativa testè citata , per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatori o , è in suscettibile d i interpretazione estensiva o analogica (cfr. C ass. n. 2522 8/2022, Cass. Sez. U n. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e cessata la materiadel contendere. Così decis o in Roma, nella camera di consiglio della Se zione Tri
Sentenza Cassazione n. 01949/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris