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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03913/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21068/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,con avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 5845/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 4 luglio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di una somma di denaro pari ad euro 500,00, quale franchigia prevista dalla polizza n. 066093798-8, in relazione al sinistro verificatosi il giorno 14/01/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, [OSCURATO:PERSONA]’ secondo comma, cod. proc. civ., come tale inappellabile, salvi i casi previsti dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.

L’opponente, quindi, propone ricorso affidato a sei motivi.

AXA assicurazioni spa è rimasta intimata nonostante la regolare notifica del ricorso avvenuta in data 5 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 113, cod. proc. civ., e dell’art. 1342 cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inappellabile una sentenza relativa ad un rapporto derivante da contratto “di massa” (assicurazione RC auto), quindi, escluso dall’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace pronuncia secondo equità.

In particolare, il contratto era stato stipulato su modulo standard predisposto dall’assicuratore, e come tale rientrante nei cd. contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 cod. civ., pertanto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente da una parte e accettati dall’altra.

2. Il motivo è fondato.

La ratio dell’art. 113, cod. proc. civ. è quella di stabilire la regola della decisione secondo diritto, lasciando la possibilità della decisione “secondo equità” alle sole ipotesi specificamente previste dalla legge.

Il secondo comma della stessa disposizione poi espressamente esclude la decisione equitativa per il caso dei contratti c.d. di “massa”, di cui all’ivi richiamato art. 1342 cod. civ., destinati a regolamentare una serie indefinita di rapporti su un modello standard già predisposto e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.

La scelta legislativa si giustifica, nell’ottica del legislatore processuale, in quanto tali contratti sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi tali da meritare identica decisione.

Essa appare allora idonea ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme.

Il rinvio fatto all’art. 1342 cod. civ. non trova dunque ragione nelle particolari forme di tutela che in proposito la legge sostanziale predispone e riconosce, ma nelle particolari modalità di conclusione e nell’idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (v.

Cass. 14.12.2007 n. 26297 ; Cass. 21.1.2009 n.1548; Cass. n. 11361/2010). 2.2 Nella specie il giudizio venne incardinato per il tramite di un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della franchigia assicurativa, diritto nascente da una clausola del contratto di assicurazione RC auto, appunto un contratto standard o “per adesione”, formato dunque in base alle modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., con la conseguenza che la controversia ad esso afferente non può essere decisa in via equitativa, ostandovi il chiaro disposto del richiamato art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..

3. L’accoglimento del primo ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, con rinvio della causa al Tribunale che in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21068/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,con avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 5845/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 4 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl si opponeva al decreto ingiuntivo con cui le veniva intimato il pagamento di una somma di denaro pari ad euro 500,00, quale franchigia prevista dalla polizza n. 066093798-8, in relazione al sinistro verificatosi il giorno 14/01/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l’opposizione e il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, [OSCURATO:PERSONA]’ secondo comma, cod. proc. civ., come tale inappellabile, salvi i casi previsti dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. L’opponente, quindi, propone ricorso affidato a sei motivi. AXA assicurazioni spa è rimasta intimata nonostante la regolare notifica del ricorso avvenuta in data 5 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 113, cod. proc. civ., e dell’art. 1342 cod. civ., sostenendosi che il giudice d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inappellabile una sentenza relativa ad un rapporto derivante da contratto “di massa” (assicurazione RC auto), quindi, escluso dall’ambito delle cause in cui il Giudice di Pace pronuncia secondo equità. In particolare, il contratto era stato stipulato su modulo standard predisposto dall’assicuratore, e come tale rientrante nei cd. contratti conclusi ai sensi dell’art. 1342 cod. civ., pertanto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente da una parte e accettati dall’altra. 2. Il motivo è fondato. La ratio dell’art. 113, cod. proc. civ. è quella di stabilire la regola della decisione secondo diritto, lasciando la possibilità della decisione “secondo equità” alle sole ipotesi specificamente previste dalla legge. Il secondo comma della stessa disposizione poi espressamente esclude la decisione equitativa per il caso dei contratti c.d. di “massa”, di cui all’ivi richiamato art. 1342 cod. civ., destinati a regolamentare una serie indefinita di rapporti su un modello standard già predisposto e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. La scelta legislativa si giustifica, nell’ottica del legislatore processuale, in quanto tali contratti sono suscettibili, ciascuno, di dare luogo a controversie di identico contenuto e rilievo e, quindi tali da meritare identica decisione. Essa appare allora idonea ad assicurare che ogni controversia venga decisa in modo uniforme. Il rinvio fatto all’art. 1342 cod. civ. non trova dunque ragione nelle particolari forme di tutela che in proposito la legge sostanziale predispone e riconosce, ma nelle particolari modalità di conclusione e nell’idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti (v. Cass. 14.12.2007 n. 26297 ; Cass. 21.1.2009 n.1548; Cass. n. 11361/2010). 2.2 Nella specie il giudizio venne incardinato per il tramite di un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della franchigia assicurativa, diritto nascente da una clausola del contratto di assicurazione RC auto, appunto un contratto standard o “per adesione”, formato dunque in base alle modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., con la conseguenza che la controversia ad esso afferente non può essere decisa in via equitativa, ostandovi il chiaro disposto del richiamato art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. 3. L’accoglimento del primo ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi, con rinvio della causa al Tribunale che in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese inerenti al presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella C
Decreto Cassazione n. 03913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris