CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 30 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento impugnato con riferimento al reato contestato al capo 41) e, rigettando l'istanza di riesame con riferimento al capo 55) della rubrica, ha confermato nel resto l'ordinanza cautelare, anche con riferimento alla scelta della misura applicata (custodia cautelare in carcere). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre, 1990 n. 309, perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R. ed al di fuori dei casi previsti dall'art. 75 del medesimo d.P.R., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, a fini di spaccio, o comunque di non esclusivo consumo personale, in particolare il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vendevano, offrivano in vendita, cedevano, trasportavano ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina in più occasioni allo [OSCURATO:PERSONA] che le acquistava dietro il pagamento di ingenti somme di denaro pari ad almeno 53.000 euro (versate anche in più soluzioni) per la successiva rivendita presso piazze di spaccio locali come quella di Campobello di Mazara. [OSCURATO:PERSONA] e Campobello di Mazara tra il 09 ottobre 2018 e i119 aprile 2019. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo 55) della rubrica. Sostiene che sarebbe la stessa ordinanza impugnata a dare atto (pag. 23) della "assenza di riscontri diretti (sequestri)" in ordine alla materiale consegna della droga all'acquirente che "verosimilmente" dovrebbe essere identificato nel ricorrente. Aggiunge che, in ordine a quanto affermato dallo stesso Tribunale in seno alla medesima ordinanza (pag. 24) relativamente ai dialoghi captati durante gli incontri in zona vicina alla macelleria dello Stallone, detti dialoghi sarebbero stati definiti "dal contenuto neutro", ossia "non contenenti neppure criptici riferimenti a possibili transazioni di natura illecita". Rileva inoltre che, nel periodo di osservazione, il ricorrente (che, nell'ipotesi di accusa, è ritenuto come "acquirente che riceve la droga per "immetterla nel mercato del consumo") mai è stato visto cedere a chiunque qualunque tipo o quantità di droga.Afferma che l'unico "elemento" idoneo a sostenere l'accusa sarebbe la "contabilizzazione" dei soldi, nel dialogo captato fra il Guida e la compagna Pettinato. Nondimeno, osserva il ricorrente che il contabilizzare denaro nelle casse del Guida, ammesso ma non provato che la circostanza si riferisca allo Stallone, non esclude la possibile provenienza del denaro da altra causa, né, per converso, comporta che qualunque somma Guida incassi, sia per forza o necessariamente provento di traffico di droga, in assenza, appunto, di un seppur minimo elemento di riscontro. Conclude che l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui al capo 55), sarebbe stata emessa in violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.), in virtù dell'assenza di quegli elementi indizianti, sia pur minimi che contrassegnano la fase cautelare. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile anche in ordine alla conferma della misura cautelare della custodia in carcere. Osserva che la custodia cautelare era stata originariamente applicata in presenza anche del reato associativo (aggravato) che il Tribunale ha tuttavia escluso a fronte dell'evidente inconsistenza del profilo indiziario. Nella fattispecie, infatti, esclusi il pericolo di inquinamento probatorio ed il pericolo di fuga di cui alle lettere a) e b) dell'art. 274 cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata fa leva esclusivamente sul pericolo di reiterazione delle condotte (lett. c). Il Tribunale, dunque, avrebbe affermato l'esistenza di una tale esigenza cautelare pur ammettendo lo stato di assoluta incensuratezza del ricorrente nonché la totale assenza di contatti con soggetti operanti nel settore del traffico di droga. Obietta allora il ricorrente che, in assenza di precedenti penali e di contatti anche solo sospetti, di fronte all'unicità dell'episodio registrato dalle indagini, non vi sarebbe dubbio che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione, è stato desunto dal Tribunale, in violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., solo ed esclusivamente dal titolo di reato per il quale si procede. Né, ancora, il Tribunale di Palermo avrebbe tenuto conto, ai fini del concetto di "permanenza" ed "attualità" dell'eventuale pericolo, dei periodi di pretesa commissione del reato di cui al capo 55). La presunta condotta, infatti, si sarebbe interrotta, da contestazione, il 19 aprile 2019, mentre l'arresto del ricorrente risale al 24 giugno 2021, con la conseguenza che, dall'aprile del 2019 al giugno 2021, le successive indagini hanno dato atto dell'assenza di qualunque condotta illecita del ricorrente.In ogni caso, l'ordinanza impugnata meriterebbe censura per difetto di motivazione con riferimento all'inidoneità del "braccialetto elettronico", avendo il Tribunale, a tal fine, fatto ricorso ad una mera formula di "stile", escludendo, senza motivazione, l'applicazione di una misura meno afflittiva, nonostante la custodia cautelare in carcere costituisse l'extrema ratio. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ritenendo infondate le censure relative alla sussistenza del grave carico indiziario in relazione al reato di cui al capo 55), alla luce degli episodi analiticamente descritti nell'ordinanza, essendo emerso, sulla scorta dei dati acquisiti a carico dell'indagato, che il medesimo almeno nel periodo compreso tra il gennaio e l'aprile 2019, avesse acquistato dall'organizzazione criminale droga di tipo cocaina per un valore superiore a 50.000 euro destinata allo spaccio, e si fosse periodicamente incontrato con il suo fornitore, [OSCURATO:PERSONA], per consegnare il corrispettivo delle forniture. Si osserva come l'ordinanza faccia riferimento al periodo di osservazione, sia pur breve, dal quale emergono tali condotte prendendo in esame solo gli episodi nei quali il linguaggio delle conversazioni captate, sia pur criptico, appare inequivocabilmente diretto alla attività di acquisto di tale sostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore che pretenderebbe di attribuire un significato alternativo a tali conversazioni. Del pari palesemente infondata, ad avviso di Procuratore generale, è la censura relativa alla carenza motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ed in particolare del pericolo di reiterazione, anche sotto il profilo dell'attualità, e sulla applicazione della misura della custodia in carcere, sulla scorta delle motivazioni dell'ordinanza che fanno leva sulla vastità del traffico e dell'importanza delle forniture ed alle frequentazioni sia pur sporadiche con soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile. 2. Il tribunale cautelare ha ritenuto, con riferimento al reato di cui al capo 55) della rubrica, la gravità indiziaria sulla base delle emergenze probatorie costituite, essenzialmente, dal contenuto di conversazioni intercettate e dai riscontri ottenuti attraverso la parallela attività di localizzazione GPS delle autovetture impiegate da Gioacchino e [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di ciò, è risultato accertato che, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2018 e il 19 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e, in alcune occasioni, il fratello Raffaele, avessero effettuato diverse trasferte a Campobello di Mazara, recandosi proprio nei pressi della macelleria "Primayor", gestita dal ricorrente, e, in almeno cinque occasioni, lo Stallone consegnò al primo significativi importi di denaro (tra i 3.000 e i 10.000 euro per volta), da ritenersi corrispettivo di forniture di droga, per un valore complessivo di circa 50.000 euro. In particolare, ad avviso dei giudici cautelari, l'inequivoco oggetto degli incontri consentiva di ritenere, allo stato degli atti, adeguatamente dimostrato il rapporto di dare-avere tra il Guida e lo Stallone, giustificato dalla cessione e dall'acquisto, per il successivo spaccio, della sostanza stupefacente. Si tratta di sei incontri monitorati dalla polizia giudiziaria, nel corso dei quali il ricorrente ha certamente erogato consistenti somme di denaro che, con motivazione non manifestamente illogica, sono state ritenute corrispettivo di forniture di stupefacente, a dispetto del linguaggio criptico utilizzato, altrimenti inspiegabile. Dopo aver scrutinato gli incontri Stallone-Guida, evidenziando per ognuno di essi gli elementi indizianti dimostrativi delle transazioni illecite aventi ad oggetto i pagamenti (per complessivi 50.000 euro circa) per la cessione, da un lato, e l'acquisto a fini di spaccio, dall'altro, di sostanza stupefacente (cocaina), il Collegio cautelare ha osservato come, pur in assenza di riscontri diretti (ossia di sequestri) in ordine alla materiale consegna della droga all'acquirente, apparisse configurata la gravità indiziaria nella forma consumata e aggravata (dall'ingente quantità), così come provvisoriamente contestata. Il ricorrente obietta che proprio la considerazione svolta dal tribunale cautelare, circa la mancanza di riscontri diretti dimostrativi della cessione di sostanze stupefacenti, renderebbe la motivazione illogica e contraddittoria perché, mancando la prova che oggetto delle transazioni illecite fosse la droga, i pagamenti eseguiti dal ricorrente ai Guida potevano avere altra causale, magari lecita (entrambi erano, infatti, interessati al mondo dei cavalli e, inopinatamente, i giudici cautelari, in una conversazione intercettata, avevano inteso il riferimento ai cavalli come riferimento alla droga). Nel formulare tale rimostranza, il ricorrente però oblitera che il tribunale del riesame ha preso in considerazione il dato relativo al comune interesse, da parte del ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], per i cavalli, ma ha ritenuto che, in quel determinato contesto, il riferimento ai cavalli fosse criptico ed elusivo della reale causale del pagamento, essendo risultato evidente, dal contenuto della conversazione intercettata, che il Guida, avendo ricevuto la somma di 6.000 euro da parte del ricorrente, ne doveva giustificare il possesso qualora fosse stato controllato dalla polizia ("Casomai ti ho venduto il cavallo e mi sono venuto a pigliare i soldi! Hai capito? ... Casomai (inc.) qualcosa... mi sono venuto a prendere i soldi del cavallo"). E' apparsa perciò convincente, al Tribunale, la lettura offerta dagli inquirenti, i quali hanno ritenuto, nonostante fosse emerso il comune interesse dei coindagati per il mondo dei cavalli, che i riferimenti all'ippica fossero, in detto contesto, chiaramente funzionali a dissimulare l'effettivo oggetto dell'incontro, interpretazione desunta, in particolare, dall'insistenza ("... hai capito?... l'hai capito?") con cui Guida ribadiva all'interlocutore quale fosse, in caso di un controllo di polizia ("casomai"), la giustificazione da fornire, precisazione che sarebbe stata superflua ove la vendita di un cavallo avesse costituito la vera causale della dazione, nota alle parti e perciò senza alcuna necessità di apposito accordo al riguardo. In ogni caso, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Nel caso in esame, i giudici cautelari hanno considerato che il ricorrente aveva trasferito circa 50.000 euro a [OSCURATO:PERSONA], la cui associazione criminale era, in quel periodo, iperattiva nel traffico delle sostanze stupefacenti e, in particolare, nelle cessioni di cocaina, come comprovato dai colloqui intercettati e dalle risultanze investigative. Ne consegue che non può ritenersi manifestamente illogico l'approdo cui sono giunti i giudici cautelari nell'affermare che le somme di denaro trasferite dal ricorrente ai Guida fossero il corrispettivo di forniture di droga. Qualora invece i pagamenti fossero stati eseguiti sulla base di una causale diversa da quella ritenuta dall'accusa e, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, convalidata dai giudici cautelari, allora, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, il ricorrente era onerato di allegare gli elementi di segno contrario, in suo possesso, tali da corroborare le sue affermazioni, onere rimasto del tutto inosservato. Egli ha invece preferito, con il motivo di ricorso, postulare una ricostruzione dei fatti del tutto assertiva, sollecitando inammissibilmente la Corte a una rivalutazione dei contenuti della prova cautelare, che esula dai compiti assegnati al giudice di legittimità. Va allora ricordato come la giurisprudenza della Corte sia ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando, con esso, il ricorrente propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Consegue l'inammissibilità del motivo perché non consentito e manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo non è fondato. Tribunale distrettuale, nel ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari e nel condividere i criteri di scelta della misura applicata, ha osservato come la pluralità degli acquisti e l'importanza delle forniture, desumibile dagli importi sborsati dal ricorrente, fossero circostanze indicative di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, denotando la sussistenza di collaudati canali di approvvigionamento con soggetti facenti parte di un più ampio ed articolato sodalizio criminale. La suddetta conclusione è apparsa corroborata - pur in assenza di precedenti specifici a carico del ricorrente - dalle pur sporadiche frequentazioni, evidenziate nell'ordinanza genetica, dello Stallone con soggetti pregiudicati per reati di droga. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione offerta dai giudici cautelari, difettando di specificità. Quanto alla scelta della misura, i precedenti elementi hanno indotto il tribunale cautelare a ritenere che la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. fosse l'unica idonea a tutelare le ravvisate esigenze cautelari, sussistendo la necessità di limitare in maniera radicale i movimenti e le opportunità di relazione dell'indagato, con la conseguenza che misure meno afflittive non sono apparse idonee alla tutela del dato cautelare, consentendo al ricorrente di riattivare i contatti illeciti e i rapporti anche dal suo domicilio. Da ciò l'inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari - anche con dispositivo elettronico di controllo a distanza - a elidere il pericolo di recidiva e, in particolare, a recidere i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli ha operato. Infatti, il "braccialetto elettronico" non è in grado di evidenziare la violazione delle prescrizioni relative al divieto di incontro e di comunicazione, segnalando solo l'eventuale allontanamento dell'indagato dal suo domicilio. La motivazione del Collegio cautelare, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non è di stile, con conseguente infondatezza della sollevata doglianza, perché la movimentazione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, tali da configurare l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla quale il ricorrente non si è neppure doluto, induce ragionevolmente a ritenere, come il tribunale cautelare ha sottolineato, che i collegamenti con circuiti delinquenziali organizzati, ampiamente frequentati dal ricorrente stesso quando era in stato di libertà, sono immediatamente riattivabili, in quanto la personalità delinquenziale, come evidenziata nel testo del provvedimento impugnato, è quella di un soggetto che, in possesso di cospicui capitali, li ha investiti nel settore degli stupefacenti, servendosi evidentemente di una rete di spacciatori, così da immettere nel mercato notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, da cui sono logicamente realizzati lauti profitti che, in presenza di un concreto e attuale pericolo di reiteratio criminis, sono nuovamente investibili, pur in costanza di un regime cautelare domiciliare, senza che le misure di controllo a distanza siano in grado di porre riparo al pur sussistente bisogno cautelare. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Essendo il ricorrente detenuto in carcere e non conseguendo la liberazione a seguito del presente provvedimento, la Cancelleria provvederà ad eseguire gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 -ter, disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. M