CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37092/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli che lo aveva condannato per il reato di furto tentato, ha qualificato la recidiva come solo semplice e ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa; Considerato che l' unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza delle legge processuale penale — è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente