CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 41417/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 8396-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E [OSCURATO:PERSONA] E URBINO, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CORTE2021 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli 3071 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/01/2019 R.G.N. 389/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 8396/2019 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 3 /2019 la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia resa in data 6.9.2018 dal Tribunale di Pesaro, ha condannato in solido CNA [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbino nonché [OSCURATO:SOCIETA] a reintegrare la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro e a corrisponderle una indennità pari a dodici mensilità della ultima retribuzione globale di fatto nonché alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre accessori. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che tra la CNA e la CAF fosse ravvisabile un unico centro di imputazione giuridica in considerazione della utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle distinte imprese, anche dopo il passaggio della Nardini alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] e dei rapporti tra i due enti, caratterizzati da commistioni, ingerenze e sovrapposizioni sia sotto il profilo dell'attività imprenditoriale svolta che sotto l'aspetto del personale dipendente. Hanno, poi, precisato che la procedura di mobilità era illegittima per non essere stato preso in considerazione il personale dell'intero gruppo economico, con conseguente illegittima determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità che erano stati applicati ad una platea ristretta e parziale dei dipendenti invece che a tutti i lavoratori di gruppo con mansioni fungibili. Hanno, quindi, riconosciuto la tutela reale in considerazione appunto della violazione dei criteri di scelta, parametrando, poi, l'indennità risarcitoria, riconosciuta in dodici mensilità, alla retribuzione effettivamente percepita dalla lavoratrice. 3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione CNA [OSCURATO:PERSONA] dell'Artigianato e della Piccola e [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro e Urbno nonché la [OSCURATO:SOCIETA], affidato e cinque motivi. 4. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 comma 8 bis del d.I n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo il rigetto del ricorso. i RG 8396/2019 Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo le ricorrenti denunziano, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 1 co. 51 della legge n. 92/2012 nonché dell'art. 112 cpc, laddove la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda della lavoratrice volta ad ottenere l'accertamento della natura imprenditoriale della CNA, nonostante la questione non fosse stata, nella prima fase del giudizio, oggetto di contestazione ed era stata inammissibilmente introdotta solo con il ricorso in opposizione del cd. rito Fornero. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell'art. 4 della legge n. 108/90 nella parte in cui la sentenza gravata aveva escluso la natura di organizzazione di tendenza di CNA, ravvisando un unico centro di imputazione con [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza nonché la violazione dell'art. 132 n. 4 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale aveva individuato il beneficiario della prestazione lavorativa sia in CNA (per le mansioni sindacali) sia in [OSCURATO:SOCIETA] (per le mansioni commerciali), sulla base della natura delle allora reclamate (non imprenditoriale la prima ed imprenditoriale la seconda) e riconoscendo allo stesso tempo che lo statuto dell'una e l'oggetto sociale dell'altra erano sovrapponibili. 5. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione dell'art. 2094 cc nella parte in cui la sentenza impugnata aveva imputato il rapporto di lavoro della Nardini ad entrambe le società, senza verificare che beneficiasse in concreto della sua prestazione lavorativa e/o esercitasse su di lei il potere direttivo. 6. Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 2497 e 2094 cc, laddove la sentenza gravata aveva ravvisato un unico centro di imputazione datoriale tra le convenute "dall'analisi dell'intero sistema datoriale". 7. Il primo motivo è infondato. ,4)( RG 8396/2019 8. E' stato affermato, con un orientamento cui si intende dare seguito, che nel rito cd. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondati sui medesimi fatti costitutivi (Cass. n. 9458/2019; Cass. n. 5993/2019). 9. Nel caso in esame, il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda era la riconduzione del rapporto di lavoro in capo ad entrambi i soggetti giuridici (CNA Associazione e Società di servizi CAF) per cui la dedotta natura imprenditoriale della CNA non costituiva domanda nuova né rappresentava un mutamento della "causa petendi". 10. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi logicamente e giuridicamente, non sono meritevoli di accoglimento. 11. Le censure, infatti, sebbene articolate sotto il profilo delle violazioni delle disposizioni di legge denunciate, sono dirette, in sostanza, ad una diversa ricostruzione della vicenda e ad una differente valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità. 12. Occorre, infatti, premettere che la sentenza impugnata, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed in questa sede neppure astrattamente incrinabile dalle deduzioni di parte ricorrente, ha ritenuto che gli elementi di collegamento fra gli enti avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra organizzazione sindacale datoriale e struttura con distinta soggettività giuridica diretta ad assicurare ai propri associati i servizi prestati dall'art. 34 del d.lgs. n. 241/97, per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa. 13. I criteri attraverso i quali la Corte di merito è pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, sono 3 4t RG 8396/2019 coerenti con le indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass.20/12/2016, n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482 e da ultimo Cass. n. 1507/2021). 14. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass.31/07/2017, n. 19023, n. 26346/2016, cit., n. 3482/2016). 15. In adesione ai principi sopra richiamati e con una valutazione di merito a lei riservata, attraverso un esame completo ed approfondito del materiale probatorio (e quindi insindacabile in questa sede) la Corte territoriale ha constatato che la distinzione tra i due formali datori di lavoro, lungi dall'essere questi soggetti autonomi e distinti, era soltanto nominale, perché di fatto il datore di lavoro era stato unico. 16. Va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza ha comunque riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un'impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell'unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 11275 del 2000; n. 4274 del 2003; n. 5496 del 2006; n. 25270 del 2011; n. 7704 del 2018). 17. Alla luce dei su esposti principi e della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito e nell'ottica della accertata unicità del centro di imputazione sostanziale dei rapporti di lavoro, risulta priva di pregio la tesi delle società ricorrenti, che costituisce lo sfondo concettuale alla base di 4 7- RG 8396/2019 larga parte delle censure articolate con i motivi in esame, secondo la quale CNA Associazione era una organizzazione di tendenza, mentre [OSCURATO:SOCIETA] aveva natura imprenditoriale. 18. Al riguardo, è sufficiente anche richiamare il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che trova espressione in numerose disposizioni normative (v., ad esempio, gli artt. 27, 29 e 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 e succ. modif.; art. 8 della legge n. 223 del 1991), a cominciare dall'art. 2094 cod. civ.. Si è precisato che la stessa "esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 cod. civ. che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del "datore di lavoro", e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente" (Cass. n. 4274 del 2003 cit.). 19. In forza di tale principio deve ritenersi che l'esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l'utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all'altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un'impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese in vista di un interesse comune, dell'esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini. 20. Il terzo motivo è, infine, inammissibile. 21. Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc, in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).RG 8396/2019 22. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di un unico centro di imputazione tra i due enti confermata anche dalla interferenza tra l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA] che si dimostrava una specificazione delle attività genericamente indicate nello statuto di CNA, con conseguente comunanza di scopi ed impossibilità di scindere le attività che i dipendenti svolgevano a favore dell'uno o dell'altro ente la cui natura, in concreto, doveva ritenersi imprenditoriale per entrambi. 23. Alcuna contraddizione (con riguardo allo statuto di uno degli enti e all'oggetto sociale dell'altro) è, pertanto, ravvisabile nella ratio deddendi della gravata sentenza che, invece, appare lineare, coerente e correttamente argomentata. 24. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va rigettato. 25. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021 Il consi