CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 11302/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nel procedimento penale pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza di archiviazione descritta in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il vizio prospettato- il mancato esercizio da parte del GIP della possibilità di ordinare l'iscrizione ex art 335 cpp per fatti di reato e persone diversi da quelli considerati dal pubblico ministero, anche disponendo, in questa direzione, l'espletamento di ulteriori indagini, ambiti decisori ritenuti dal decidente estranei al suo potere di azione- non si risolve in alcuna abnormità funzionale perché concreta, al più, una potenziale erroneità valutativa in punto di diritto, senza creare alcuna stasi destinata a pregiudicare definitivamente le situazioni soggettive delle parti coinvolte nei termini rivendicati dal ricorso, considerato che il tenore della archiviazione, limitato al petitum formulato dal pubblico ministero, non preclude a monte autonomi sviluppi processuali lungo le diverse direttrici, soggettive e oggettive, prospettate dal ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025