CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03710/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato con ordinanza de plano l'inammissibilità dell'istanza del 3 febbraio 2023, di riammissione di [OSCURATO:PERSONA] ai lavori di pubblica utilità, irrogati con sentenza emessa il 20 aprile 2021. Dopo l'ammissione disposta con la pronuncia dal medesimo Giudice per le indagini preliminari, il Giudice dell'esecuzione, a seguito dell'udienza tenuta il 15 novembre 2022, con ordinanza del 6 dicembre 2022 aveva disposto la revoca della pena sostitutiva in parola e il ripristino parziale della pena residua applicata al predetto [OSCURATO:PERSONA] (pari nel complesso a mesi due, giorni nove di arresto ed euro 1.400 di ammenda) con la descritta sentenza. Con il provvedimento impugnato, il Giudice ha rilevato che, all'udienza del 15 novembre 2022, la parte e il suo difensore, benché regolarmente avvisati, non erano comparsi nonché ha ritenuto l'istanza di riammissione quale mera riproposizione di questione già trattata e decisa, con declaratoria di inammissibilità di questa de plano. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. Samar, denunciando violazione di legge e inosservanza degli artt. 127 e 666 cod. proc. pen. per omessa fissazione della camera di consiglio e per l'omesso esame di documentazione. La difesa intendeva documentare, nel corso del proposto incidente di esecuzione avviato in data 3 febbraio 2023, rispetto alla pronunciata revoca della pena sostitutiva richiesta dal Pubblico ministero, sulla base dell'annotazione dei Carabinieri del 16 ottobre 2022, che l'ente preposto all'esecuzione dei lavori, in data 16 ottobre 2022, aveva richiesto la copertura assicurativa per l'avvio di lavori e che questi potevano cominciare solo dieci giorni dopo. Si tratta di documentazione, che viene allegata al ricorso, e che, in quanto posta a base dell'incidente di esecuzione, non avrebbe consentito l'adozione del provvedimento de plano perché non si trattava di mera riproposizione di richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi ma, anzi, di istanza nuova perché fondata su circostanze ignote al momento della decisione del Giudice dell'esecuzione. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, L. Orsi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni innanzi indicate. 1.1. Agli atti risulta motivato provvedimento del Giudice dell'esecuzione che, su richiesta di revoca del Pubblico ministero, in data 5 dicembre 2022, ha valutato la complessiva condotta di [OSCURATO:PERSONA] e ha rilevato che il condannato, prima, aveva svolto in modo discontinuo i lavori presso l'originario ente e che, successivamente, questi non aveva iniziato i lavori presso il nuovo ente dove era stato autorizzato a continuare l'attività socialmente utile, come da attestazione dei Carabinieri del 16 ottobre 2022. A fronte di tale provvedimento, la difesa ha proposto altro incidente di esecuzione, con istanza sulla quale il Giudice dell'esecuzione ha deciso con il provvedimento impugnato nella presente sede, chiedendo di valutare documentazione. Si tratta della richiesta di copertura Inail presentata dal secondo ente, del 16 ottobre 2022 (quindi in pari data rispetto all'accertamento dei Carabinieri citata), data a partire dalla quale l'assicurazione non poteva essere attivata, necessitando il decorso di dieci giorni da quello dell'iscrizione (cfr. attestazione del 19 dicembre 2022 dell'[OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di documentazione che, effettivamente, non risulta esaminata dal Giudice dell'esecuzione il quale, invece, ha deciso de plano. Si rileva, dunque, la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui afferma che, in data 5 dicembre 2022, il primo provvedimento del Giudice dell'esecuzione, quando ha disposto la revoca della sanzione sostitutiva, aveva già esaminato i medesimi documenti, trattandosi quanto meno per tale ultima attestazione, di documento formatosi in data successiva (19 dicembre 2022), quindi relativo a circostanze non producibili alla data del 5 dicembre 2022. 1.2. Peraltro detta conclusione è conforme all'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale il principio generale dell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, è riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso. L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunge però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi. La novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione. In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni "dedotte ed effettivamente decise" (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione. 1.3. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, non è stata fatta corretta interpretazione ed esatta applicazione. La decisione impugnata non svolge congrue argomentazioni a sostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, limitandosi a riscontrare la mancata presenza della parte e del suo difensore e la mera riproposizione di questione già trattata e decisa, senza illustrare, nella motivazione le ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e di individuare la sostanza dell'opzione decisoria. 3.Segue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice dell'esecuzione, diversa persona fisica, per nuovo esame. P. Q. M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia - [OSCURATO:PERSONA] - in diversa persona fi