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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 00721/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, depositata 1'8 giugno 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari distrettuale il 6 aprile 2021, con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Secondo la provvisoria incolpazione, all'indagato è contestato di aver fatto parte di un'associazione mafiosa straniera, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" - radicata in Nigeria e diffusa in diversi stati europei ed extraeuropei - ed in particolare alla corrispondente cellula locale, della Forum, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, in particolare, nei settori delle truffe on line, della clonazione di carte di credito e nello sfruttamento della prostituzione, e che si avvale della forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che dall'associazione medesima deriva nei confronti delle comunità nigeriane ed africana in genere (che si sostanzia nell'osservanza di rigorose regole interne, nel rispetto e nell'obbedienza alle direttive dei vertici con previsione di sanzioni, anche corporali e di umiliazione, in caso di inosservanza, nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per le finalità del gruppo locale e per le finalità della "casa madre" nigeriana e nel ricorso alla violenza per la risoluzione dei conflitti interni ritenuti in grado di ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o per costringere terzi ad affiliarsi ovvero per opporsi e scontrarsi con gruppi rivali variamente denominati al fine di assumere e mantenere il predominio nell'ambito della vasta comunità nigeriana.

Siffatta associazione è stata ritenuta caratterizzata dall'esplicazione di modalità rispondenti al modello delineato dall'art. 416-bis cod. pen..

In particolare, la provvisoria incolpazione per la quale è stata applicata la misura custodiale in atto delinea la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo con il capo OBASEKI; dall'esplicita dichiarazione resa da quest'ultimo sulla rituale affiliazione del ricorrente, avvenuta in Nigeria nel 2006, e dalle rimesse finanziarie effettuate in suo favore; dalla richiesta di sostegno rivolta dall'indagato all'OBASEKI una volta scontata una lunga detenzione per altro reato.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla partecipazione dell'indagato all'associazione, non avendo l'ordinanza impugnata specificato il contributo causale prestato dall'indagato, non evincibile dalle intercettazioni in atti, relative a meri contatti personali con l' OBASEKI, non altrimenti riscontrati ed in assenza del coinvolgimento nei reati fine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Non colgono nel segno le censure rivolte alla concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione.

1.1. Il ricorrente non contesta la valenza indiziaria dell'esistenza dei caratteri di cui all'art. 416-bis cod. pen. di un'organizzazione criminale, operativa in Nigeria e delocalizzata in Italia, ma appunta le proprie censure esclusivamente sulla condotta di partecipazione.

Ebbene, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione ed il numero e la frequenza dei contatti intercorsi con Obaseki, ma soprattutto dal contenuto delle conversazioni, chiaramente esplicative della condivisione dei rituali del clan e della comune conoscenza di altri esponenti del sodalizio; dall'affermazione resa da Obaseki riguardo la rituale affiliazione del ricorrente in Nigeria e della partecipazione a scontri con gruppi antagonisti; dalla richiesta di solidarietà rivolta ad Obaseki dall'indagato appena dimesso da una lunga detenzione e dalla disponibilità dal medesimo prestata verso l'associazione, oltre che dal versamento in suo favore di somme di denaro.

1.2. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato dall' OYANMELEN in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064).

1.3. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez.

Un.

N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez.

Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), nel solco della tradizionale lettura della norma incriminatrice contestata, è stata, da tempo, delineata la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa secondo le predette coordinate ermeneutiche, sottolineando come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei, senza alcun automatismo probatorio, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

In tale ricostruzione "a maglie larghe", quanto alle molteplici manifestazioni nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con i sodali, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468).

Nella delineata prospettiva, la mancata formulazione di concorso nei reati fine dell'associazione non dispiega efficacia demolitoria della partecipazione, ex se penalmente rilevante, al consesso illecito.

Con siffatti principi, ai quali l'ordinanza impugnata ha mostrato motivata adesione, il ricorso non si confronta, ponendo le censure nell'alveo dell'aspecificità.

1.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Sono, pertanto, inammissibilmente formulate le censure rivolte alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al reato contestato.

3. Le doglianze relative alle esigenze cautelari sono, invece, solo enunciate e restano in toto sguarnite di argomenti di confutazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, depositata 1'8 giugno 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari distrettuale il 6 aprile 2021, con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Secondo la provvisoria incolpazione, all'indagato è contestato di aver fatto parte di un'associazione mafiosa straniera, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" - radicata in Nigeria e diffusa in diversi stati europei ed extraeuropei - ed in particolare alla corrispondente cellula locale, della Forum, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, in particolare, nei settori delle truffe on line, della clonazione di carte di credito e nello sfruttamento della prostituzione, e che si avvale della forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che dall'associazione medesima deriva nei confronti delle comunità nigeriane ed africana in genere (che si sostanzia nell'osservanza di rigorose regole interne, nel rispetto e nell'obbedienza alle direttive dei vertici con previsione di sanzioni, anche corporali e di umiliazione, in caso di inosservanza, nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per le finalità del gruppo locale e per le finalità della "casa madre" nigeriana e nel ricorso alla violenza per la risoluzione dei conflitti interni ritenuti in grado di ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o per costringere terzi ad affiliarsi ovvero per opporsi e scontrarsi con gruppi rivali variamente denominati al fine di assumere e mantenere il predominio nell'ambito della vasta comunità nigeriana. Siffatta associazione è stata ritenuta caratterizzata dall'esplicazione di modalità rispondenti al modello delineato dall'art. 416-bis cod. pen.. In particolare, la provvisoria incolpazione per la quale è stata applicata la misura custodiale in atto delinea la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo con il capo OBASEKI; dall'esplicita dichiarazione resa da quest'ultimo sulla rituale affiliazione del ricorrente, avvenuta in Nigeria nel 2006, e dalle rimesse finanziarie effettuate in suo favore; dalla richiesta di sostegno rivolta dall'indagato all'OBASEKI una volta scontata una lunga detenzione per altro reato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla partecipazione dell'indagato all'associazione, non avendo l'ordinanza impugnata specificato il contributo causale prestato dall'indagato, non evincibile dalle intercettazioni in atti, relative a meri contatti personali con l' OBASEKI, non altrimenti riscontrati ed in assenza del coinvolgimento nei reati fine. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Non colgono nel segno le censure rivolte alla concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la partecipazione del ricorrente all'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione. 1.1. Il ricorrente non contesta la valenza indiziaria dell'esistenza dei caratteri di cui all'art. 416-bis cod. pen. di un'organizzazione criminale, operativa in Nigeria e delocalizzata in Italia, ma appunta le proprie censure esclusivamente sulla condotta di partecipazione. Ebbene, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione ed il numero e la frequenza dei contatti intercorsi con Obaseki, ma soprattutto dal contenuto delle conversazioni, chiaramente esplicative della condivisione dei rituali del clan e della comune conoscenza di altri esponenti del sodalizio; dall'affermazione resa da Obaseki riguardo la rituale affiliazione del ricorrente in Nigeria e della partecipazione a scontri con gruppi antagonisti; dalla richiesta di solidarietà rivolta ad Obaseki dall'indagato appena dimesso da una lunga detenzione e dalla disponibilità dal medesimo prestata verso l'associazione, oltre che dal versamento in suo favore di somme di denaro. 1.2. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziaria di un effettivo contributo prestato dall' OYANMELEN in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064). 1.3. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez. Un. N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez. Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), nel solco della tradizionale lettura della norma incriminatrice contestata, è stata, da tempo, delineata la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa secondo le predette coordinate ermeneutiche, sottolineando come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei, senza alcun automatismo probatorio, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In tale ricostruzione "a maglie larghe", quanto alle molteplici manifestazioni nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con i sodali, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468). Nella delineata prospettiva, la mancata formulazione di concorso nei reati fine dell'associazione non dispiega efficacia demolitoria della partecipazione, ex se penalmente rilevante, al consesso illecito. Con siffatti principi, ai quali l'ordinanza impugnata ha mostrato motivata adesione, il ricorso non si confronta, ponendo le censure nell'alveo dell'aspecificità. 1.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Sono, pertanto, inammissibilmente formulate le censure rivolte alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di partecipazione al reato contestato. 3. Le doglianze relative alle esigenze cautelari sono, invece, solo enunciate e restano in toto sguarnite di argomenti di confutazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma