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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17219/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso ei mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con il riferimento alle modalità' del fatto, caratterizzato dalla circostanza che il reato è stato commesso da persona che svolge l'attività di compravendita di auto in via professionale e del comportamento tenuto dal ricorrente, anche gravato da precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto alla determinazione della pena ex artt. 132 e 133 cod. pen., giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli1 Est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso ei mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La doglianza, formulata in termini astratti e generici, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alle modalità' del fatto, caratterizzato dalla circostanza che il reato è stato commesso da persona che svolge l'attività di compravendita di auto in via professionale e del comportamento tenuto dal ricorrente, anche gravato da precedenti penali, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto alla determinazione della pena ex artt. 132 e 133 cod. pen., giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il Consigli1 Est
Sentenza Cassazione n. 17219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris