CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Latina in data 7 marzo 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 dei 2000; fatti commessi in Terracina il 30 dicembre 2015 (capo A) e il 30 dicembre 2016 (capo 8). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con i quali la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha omesso di presentare, rispetto agli anni di imposta 2014 e 2015, le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonostante l'esistenza di operazioni imponibili ampiamente superiori alla soglia penalmente rilevante, essendo stata altresì rimarcata, alla stregua delle acquisizioni documentali e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la prosecuzione dell'attività di impresa almeno fino a buona parte dell'anno 2015, dunque anche dopo l'assunzione della carica di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA] (marzo 2015), fermo restando che, a prescindere dall'approfondimento di tale circostanza, contestata nel ricorso, deve comunque ritenersi che, una volta assunta la veste di legale rappresentante, l'imputato è divenuto destinatario degli obblighi dichiarativi fiscali riferibili alla società a lui facente capo. Ritenuto che con il terzo motivo di ricorso con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento per la continuazione, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali, nel confermare la pena irrogata dal Tribunale, hanno valorizzato, quanto all'aumento ex art. 81 cod. pen., la gravità e la ripetizione nel tempo della condotta di evasione, e, in ordine al diniego delle attenuanti ex art.62 bis cod. pen., il rilevante danno economico all'Erario e i precedenti penali dell'imputato. Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro dei giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 n