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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07049/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5269/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 53E31 E506L – indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73D25 F052A – indirizzo PEC: sinantecolucci072 [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 691 (ove ha da ultimo trasferito il proprio studio); elettivamente domiciliato in Roma, alla via Quattro fontane 15 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente — e da N.B.

Costruzioni elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 691 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente — avverso la sentenza n. 701/01/14 emessa dalla CTR Umbria e depositata il 18.11.2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del PG. che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile rogata il 4.02.2010, sul rilievo che la contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, trattandosi di abitazione di lusso di superficie superiore ai 240 mq( esclusi i terrazzi, piscina, soffitte e balconi).

La ricorrente deduceva l’errata applicazione della normativa richiamata dall’Agenzia assumendo che non potevano essere calcolati né la soffitta né la cantina nella metratura individuata dall’[OSCURATO:PERSONA] C.T.P. di Perugiarespingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello ilcontribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.

Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Umbria rigettava l'appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilcontribuente sulla base di sei motivi , illustrati nelle memorie difensive.

Successivamente ha proposto ricorso anche la società venditrice formulando nove motivi per la cassazione della medesima sentenza.

L’Agenzia replica con controricorso ad entrambe le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo, ilricorrente Iannot ti lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere la Regionale disatteso l’appello sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia, senza considerare che i locali al piano interrato erano stati dichiarati come cantina e al momento del sopralluogo risultava in parte inaccessibile per la presenza di una parete in cartongesso.

E trattandosi di piano seminterrato non avrebbe potuto acquistare le caratteristiche di alloggio idoneo ad espletare le funzioni della vita quotidiana. 3.Con la seconda, quarta e quinta censura si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. individuato nell’omessa valutazione della nota dell’Agenzia redatta a seguito di sopralluogo dalla quale emergeva che il locale di mq 72 ubicato al piano seminterrato aveva destinazione a cantina ed era ispezionabile solo in parte per la presenza di una parete in cartongessoe rispetto al quale non era stata indicata dall’ufficio una diversa destinazione.

Nella quarta censura il fatto decisivo è individuato nella relazione di parte in cui il tecnico, rimossa la parte in cartongesso, evidenziava l’assenza di impianti di riscaldamento o prese d’acqua, per cui il locale accatastato con destinazione a cantina non era idoneo ad essere utilizzato come alloggio.Il fatto decisivo del quinto motivo è invece individuato dal contribuente nella comunicazione di inizio lavori indirizzato al Comune di Perugia per opere dimanutenzione perché in avanzato stato di degrado igienico per mancanza di isolamento e aerazione delle murature perimetrali interrate. 4.Con il terzo ed il sesto motivo si prospetta violazione dell’art. 21 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/72 nonchè dell’art. 6 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere il decidente trascurato di valutare la circostanza che i verificatori non hanno individuato al momento della ispezione che il locale destinato a cantina avesse altra destinazione d’uso, con la conseguenza che l’affermazione della regionale sulla metratura dell’immobile risulterebbe in contrasto con le disposizioni citate, in quanto il locale cantina non doveva essere calcolato ai fini dell’accertamento.

Inoltre, si assume che il giudicante ha ritenuto che le caratteristiche di lusso dell’abitazione sussistessero già al momento dell’acquisto, benchè si trattasse di una unico immobile articolato su due unità immobiliari urbane ( abitazione e garage) con areapertinenziale disuperficie pari a mq. 730 , e non 3.000,00 come previsti dall’art. 2 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per considerare di lusso un’abitazione; mentre la piscina ha una superficie di mq. 42,00 come risulta dalla relazione tecnica e non mq 80,00 previsti dal prefato d.m.

Con la conseguenza che la CTR non poteva trarre dal prezzo di acquisto le caratteristiche di lusso dell’abitazione per escludere l’agevolazione. 5.Con successivo ricorso, la società alienante eccepiva con il primo motivo la violazione dell’art.112 c.p.c, per avere la Regionale omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale chiedeva imporsi all’Agenzia di recuperare la differenza di imposta esclusivamente nei confronti dell’acquirente, atteso che l’alienante è obbligato ad applicare l’aliquota del 4% dell’iva in base alla sola manifestazione di volontà dell’acquirente ed essendosi esaurito il rapporto tributario assoggettando l’atto all’aliquota ridotta conseguente alla richiesta dell’acquirente. 6.Con la secondacensura, la società contribuente lamenta l’omesso esame del motivo con il quale si insisteva che l’art. 4 della tariffa nota II bis impon e all’agenzia, – nel caso di vendite soggetto ad iva – di recuperare presso l’acquirente la differenza tra imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, anche in caso di dichiarazione mendace. 7.Con la quinta e la settima e ottava censurasi ribadisc ono ai sensi del n. 5) dell’art.360 c.p.c., le doglianze già esplicate dall’acquirente con riferimento alle risultanze della Nota redatta a seguito del sopralluogo, dalla quale si evincerebberole caratteristiche dei locali seminterrati destinati a cantina e della Comunicazione di Inizio lavori, riconfermando le tesi difensive dello Iannotta. 8.Con la terza censura si deduce la prospetta violazione dell’art. 21 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/72,nonchè dell’art. 1 nota 2 – bis, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/86, e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 633/72; per avere i giudici di appello ritenuto l’alienante solidalmente obbligato con l’acquirente al pagamento delle maggiori imposte, insistendo sul disposto letterale delle norme citate in rubrica. 9.Con il quarto mezzo, la società lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 380, n.3), c.p.c. per avere la CTR deciso sulla base delle risultanze probatorie prodotte dall’Agenzia, senza considerare quanto effettivamente emergeva dalla medesima nota con riferimento ai locali seminterrati, i quali erano stati accatastati con destinazione a cantina e non risultavano ispezionati per la presenza di un muro in cartongesso. 10.Il sesto motivo si incentr a ancora una volta sulla inutilizzabilit à del locale seminterrato ad attività significative proprie degli essere umani che ivi trovano alloggio, con la conseguenza che l’affermazione della sentenza che determina la superficie utile netta dell’abitazione in mq 287,29 risulta in contrasto, ad avviso della ricorrente, con il disposto dell’art. 21. 11.L’ultimo motivo deduce ancora una volta la violazione dell’art. 21 citato che non menziona tra gli elementi da cui inferire le caratteristiche di lusso di una abitazione anche il prezzo dell’acquisto. 12.Si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf.

Cass. n. 27550 del 2018).

Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte [come nella specie], indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente daitermini (l'abbreviat o e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Dettotermine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazioneincidentale (Cass. n. 2516 del 2016; conf.

Cass. n. 5695 del 2015; Cass.448del 14/01/2020 ).

13. In via preliminare, si osserva che con memorie del 26 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti tutte le condizioni necessarie affinché il giudizio possa essere definito ai sensi della Legge, 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 203, la Legge, 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.), in vigore dal 1° gennaio 2023, il cui art. 1, commi da 186 a 203, che ha introdotto nell’ordinamento la definizione agevolata delle controversie tributare, ha chiesto ai sensi del comma 197, la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale la documentazione di cui alla normativa citata.

Pertanto il giudizio deve essere sospeso per consentire l’adesione alla defini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5269/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 53E31 E506L – indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73D25 F052A – indirizzo PEC: sinantecolucci072 [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 691 (ove ha da ultimo trasferito il proprio studio); elettivamente domiciliato in Roma, alla via Quattro fontane 15 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente — e da N.B. Costruzioni elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 691 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente — avverso la sentenza n. 701/01/14 emessa dalla CTR Umbria e depositata il 18.11.2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del PG. che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile rogata il 4.02.2010, sul rilievo che la contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, trattandosi di abitazione di lusso di superficie superiore ai 240 mq( esclusi i terrazzi, piscina, soffitte e balconi). La ricorrente deduceva l’errata applicazione della normativa richiamata dall’Agenzia assumendo che non potevano essere calcolati né la soffitta né la cantina nella metratura individuata dall’[OSCURATO:PERSONA] C.T.P. di Perugiarespingeva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello ilcontribuente che reiterava le difese svolte in primo grado. Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Umbria rigettava l'appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ilcontribuente sulla base di sei motivi , illustrati nelle memorie difensive. Successivamente ha proposto ricorso anche la società venditrice formulando nove motivi per la cassazione della medesima sentenza. L’Agenzia replica con controricorso ad entrambe le ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale limitatamente alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo, ilricorrente Iannot ti lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere la Regionale disatteso l’appello sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia, senza considerare che i locali al piano interrato erano stati dichiarati come cantina e al momento del sopralluogo risultava in parte inaccessibile per la presenza di una parete in cartongesso. E trattandosi di piano seminterrato non avrebbe potuto acquistare le caratteristiche di alloggio idoneo ad espletare le funzioni della vita quotidiana. 3.Con la seconda, quarta e quinta censura si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. individuato nell’omessa valutazione della nota dell’Agenzia redatta a seguito di sopralluogo dalla quale emergeva che il locale di mq 72 ubicato al piano seminterrato aveva destinazione a cantina ed era ispezionabile solo in parte per la presenza di una parete in cartongessoe rispetto al quale non era stata indicata dall’ufficio una diversa destinazione. Nella quarta censura il fatto decisivo è individuato nella relazione di parte in cui il tecnico, rimossa la parte in cartongesso, evidenziava l’assenza di impianti di riscaldamento o prese d’acqua, per cui il locale accatastato con destinazione a cantina non era idoneo ad essere utilizzato come alloggio.Il fatto decisivo del quinto motivo è invece individuato dal contribuente nella comunicazione di inizio lavori indirizzato al Comune di Perugia per opere dimanutenzione perché in avanzato stato di degrado igienico per mancanza di isolamento e aerazione delle murature perimetrali interrate. 4.Con il terzo ed il sesto motivo si prospetta violazione dell’art. 21 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/72 nonchè dell’art. 6 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 360, n.3), c.p.c.; per avere il decidente trascurato di valutare la circostanza che i verificatori non hanno individuato al momento della ispezione che il locale destinato a cantina avesse altra destinazione d’uso, con la conseguenza che l’affermazione della regionale sulla metratura dell’immobile risulterebbe in contrasto con le disposizioni citate, in quanto il locale cantina non doveva essere calcolato ai fini dell’accertamento. Inoltre, si assume che il giudicante ha ritenuto che le caratteristiche di lusso dell’abitazione sussistessero già al momento dell’acquisto, benchè si trattasse di una unico immobile articolato su due unità immobiliari urbane ( abitazione e garage) con areapertinenziale disuperficie pari a mq. 730 , e non 3.000,00 come previsti dall’art. 2 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per considerare di lusso un’abitazione; mentre la piscina ha una superficie di mq. 42,00 come risulta dalla relazione tecnica e non mq 80,00 previsti dal prefato d.m. Con la conseguenza che la CTR non poteva trarre dal prezzo di acquisto le caratteristiche di lusso dell’abitazione per escludere l’agevolazione. 5.Con successivo ricorso, la società alienante eccepiva con il primo motivo la violazione dell’art.112 c.p.c, per avere la Regionale omesso di pronunciarsi sulla doglianza con la quale chiedeva imporsi all’Agenzia di recuperare la differenza di imposta esclusivamente nei confronti dell’acquirente, atteso che l’alienante è obbligato ad applicare l’aliquota del 4% dell’iva in base alla sola manifestazione di volontà dell’acquirente ed essendosi esaurito il rapporto tributario assoggettando l’atto all’aliquota ridotta conseguente alla richiesta dell’acquirente. 6.Con la secondacensura, la società contribuente lamenta l’omesso esame del motivo con il quale si insisteva che l’art. 4 della tariffa nota II bis impon e all’agenzia, – nel caso di vendite soggetto ad iva – di recuperare presso l’acquirente la differenza tra imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, anche in caso di dichiarazione mendace. 7.Con la quinta e la settima e ottava censurasi ribadisc ono ai sensi del n. 5) dell’art.360 c.p.c., le doglianze già esplicate dall’acquirente con riferimento alle risultanze della Nota redatta a seguito del sopralluogo, dalla quale si evincerebberole caratteristiche dei locali seminterrati destinati a cantina e della Comunicazione di Inizio lavori, riconfermando le tesi difensive dello Iannotta. 8.Con la terza censura si deduce la prospetta violazione dell’art. 21 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633/72,nonchè dell’art. 1 nota 2 – bis, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/86, e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 633/72; per avere i giudici di appello ritenuto l’alienante solidalmente obbligato con l’acquirente al pagamento delle maggiori imposte, insistendo sul disposto letterale delle norme citate in rubrica. 9.Con il quarto mezzo, la società lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 380, n.3), c.p.c. per avere la CTR deciso sulla base delle risultanze probatorie prodotte dall’Agenzia, senza considerare quanto effettivamente emergeva dalla medesima nota con riferimento ai locali seminterrati, i quali erano stati accatastati con destinazione a cantina e non risultavano ispezionati per la presenza di un muro in cartongesso. 10.Il sesto motivo si incentr a ancora una volta sulla inutilizzabilit à del locale seminterrato ad attività significative proprie degli essere umani che ivi trovano alloggio, con la conseguenza che l’affermazione della sentenza che determina la superficie utile netta dell’abitazione in mq 287,29 risulta in contrasto, ad avviso della ricorrente, con il disposto dell’art. 21. 11.L’ultimo motivo deduce ancora una volta la violazione dell’art. 21 citato che non menziona tra gli elementi da cui inferire le caratteristiche di lusso di una abitazione anche il prezzo dell’acquisto. 12.Si impone, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto queste investono lo stesso provvedimento (Cass. sez. un. n. 1521 del 2013; conf. Cass. n. 27550 del 2018). Inoltre, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte [come nella specie], indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto deltermine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente daitermini (l'abbreviat o e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Dettotermine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazioneincidentale (Cass. n. 2516 del 2016; conf. Cass. n. 5695 del 2015; Cass.448del 14/01/2020 ). 13. In via preliminare, si osserva che con memorie del 26 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti tutte le condizioni necessarie affinché il giudizio possa essere definito ai sensi della Legge, 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 186 a 203, la Legge, 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.), in vigore dal 1° gennaio 2023, il cui art. 1, commi da 186 a 203, che ha introdotto nell’ordinamento la definizione agevolata delle controversie tributare, ha chiesto ai sensi del comma 197, la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale la documentazione di cui alla normativa citata. Pertanto il giudizio deve essere sospeso per consentire l’adesione alla defini
Sentenza Cassazione n. 07049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris