CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 19613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] MuscarellaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte diappello di Genova che, accogliendo la richiesta di pena concordata, hapronunciato sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiagli artt.99, 624 bis, comma 1 e 3, 625, n. 2 e 5, 61, n.5 e 5, cod. pen., econfermato, nel resto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta carenza di motivazione aisensi dell’art.606, lett. e, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dieventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. ─ non èconsentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto diricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5,Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione delc.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principioelaborato dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istitutoprevisto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato daldecreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n.125, secondo cui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulatasull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la suacognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d'appellodetermina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capioggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il qualesi propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possonoessere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857del 12/02/2015, Barra ed altri).Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n.40278 del 6 aprile 2016, Camerlingo ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018,Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato inappello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause diimprocedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle qualil'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, inpunto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondogrado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compresoil giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputata, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni,anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzionedell'accordo sulla pena in appello.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e chela ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 5/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]