CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2026
Cassazione n. 25253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale p.t.,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente –avverso la sentenza n. 7165/2024, pubblicata il 19/12/2024, resa dallaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, nonnotificata;udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. KASTRATI Ilir impugnava l’avviso di accertamento n.TF7010301393/2022 in materia di Irpef, Irap, I.V.A., [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2016, per mezzo del qualel’Ufficio accertava, ai sensi degli articoli 39 e 41/bis del D.P.R. n. 600/73, ilreddito di impresa di Euro 200.420,00 in luogo di quello dichiarato di EuroNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/202625.713,00, per effetto del recupero a tassazione di costi indeducibili percomplessivi Euro 174.707,00. Ai fini IRAP si accertava il maggior valoredella produzione di Euro 174.707,00, con una maggiore imposta accertatadi Euro 7.321,00; ai fini IVA si accertava l’imposta indebitamente detrattadi Euro 34.032,00.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo cheil nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 546/92, non avesse nellasostanza modificato i consolidati principi sul riparto dell’onere probatoriotra Amministrazione finanziaria e contribuente, nel senso che la provadell'inerenza di una operazione incombeva sul contribuente. I giudici diprimo grado ritenevano che i contratti depositati non avessero data certa eche pertanto non erano in grado di provare l’inerenza dei relativi costi; chele fatture ricevute prodotte dal contribuente e contestate dall’Agenzia nonerano idonee a supportare i requisiti di certezza, obbiettività,determinabilità e inerenza richiesti dalla norma tributaria per ilriconoscimento di un costo, in quanto detti documenti non chiarivano lanatura, la quantità, e la qualità dei servizi prestati, risultando del tuttogeneriche, né consentivano di individuare, con la necessaria certezza, iltipo di prestazione svolta. Riteneva ancora la Corte che, dall’esamedell’avviso di accertamento della DP di Verona, emergeva che la societàPENTA SRLS aveva emesso nell’anno 2016 fatture per operazionioggettivamente inesistenti e, come evidenziato dalla Guardia di Finanza,tra i clienti che avevano contabilizzato, nell’anno 2016, le predette fatturevi era anche l’attuale ricorrente per Euro 12.400,00 e ciò costituiva unapresunzione semplice in grado di provare il rilievo dell’Ufficio. Quanto,infine, ai costi relativi ai ristoranti e alberghi per Euro 10.877,89, ladocumentazione prodotta appariva generica e non dettagliata. Quindi, indefinitiva, dalla documentazione prodotta (contratto di subappalto, e c/cbancario), non era possibile risalire con certezza alla natura delleprestazioni oggetto delle suddette fatture, in evidente contrasto con gliNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026inderogabili principi di certezza, determinabilità e inerenza del costostabiliti dall’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986. Dunque, per igiudici di primo grado non appariva sussistente alcuna violazione dellaregola generale sull'onere della prova, avendo l’ufficio motivato le ragioniposte a fondamento dell'accertamento (nei termini dell'assoluta genericitàdei documenti contabili) e senza che il contribuente portasse elementi(anche solo presuntivi) idonei a “dare sostanza” ai presupposti delladeducibilità del costo, con riferimento alla fattispecie concreta.3. La Corte di giustizia di secondo grado della Campania rigettava l’appellodel contribuente.4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione basato su tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.6. In data 19.12.2025 veniva pubblicata la proposta di definizioneaccelerata del procedimento.7. La parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa con istanzadepositata in data 28.1.2026.8. Per la trattazione della controversia è stata indi fissata l'adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c »per errata attribuzione dell’onere della prova in capo al contribuenteanziché in capo all’Amministrazione finanziaria, sgravando quest’ultima dalcompito di giustificare la sua ripresa a tassazione e di provare in giudizio leviolazioni contestate con l’avviso di accertamento impugnato.2. Con il secondo motivo lamenta «Violazione e/o falsa applicazionedell’art. art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.Numero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/20262697 c.c. per errata attribuzione dell’onere della prova in capo alcontribuente; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2728 c.c. e dell’art.21 comma 2 DPR n.663/1972, assenza di una presunzione legale di noninerenza del costo ; violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2729 c.c.,per aver il giudice fondato il proprio ragionamento su presunzioni sempliciche non rispettano i canoni di gravità, precisione e concordanza e/o abbiabasato la presunzione su un fatto storico privo di tali caratteristiche.Violazioni o false applicazioni di norme, tutte in relazione all’art. all'art.360, comma 1 n. 3 c.p.c.». La sentenza di secondo grado sarebbe altresìcensurabile laddove la Corte afferma che: Nel caso di specie, l'Ufficioha effettuato il recupero dei cosiddetti compensi a terzi per Euro146.997,00 per i quali le fatture contestate riportavano una descrizionegenerica e poco dettagliata delle prestazioni ricevute. La dimostrazionedell’inerenza dei costi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR, è un oneredel contribuente. D'altra parte anche il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 deld.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l. n. 130 del 2022,secondo cui "il giudice deve valutare la prova ‘comunque in coerenza conla normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con lapersistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativatributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della provacontraria” .Ribadisce al riguardo che l’ art. 7, comma 5-bis, D.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, nell’esplicitare come il fondamento della pretesafiscale debba essere provato “comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale”, autorizza a continuare a dare applicazione allepresunzioni legali che - come eccezione - invertono l’ordinaria regola diriparto dell’onere probatorio, addossandolo sul contribuente, e che - inquanto tali - indirettamente corroborano il principio secondo cui l’onere diprova grava di regola in capo all’Amministrazione finanziaria che intendecontestare la deducibilità dei costi.Numero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/20263. Con il terzo ed ultimo motivo si duole della «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992,dell’art. 132, II comma, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art.111 Cost. - vizio di omessa o astratta e apodittica motivazione dellasentenza, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.; error iniudicando - nullità della sentenza in quanto, nel rigettare il secondo e terzomotivo di appello, ha omesso la motivazione ovvero ha enunciato unaastratta e apodittica motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4c.p.c. Trascrizione dei motivi di gravame delibati in assenza di motivazioneo comunque con motivazione astratta e apodittica». Assume che lamotivazione resa dai giudici di appello è del tutto apparente, in quanto glielementi da cui il giudice del gravame avrebbe tratto il proprioconvincimento non sarebbero corroborati da un'approfondita loro disaminalogica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.4. Questa Corte, con la proposta del 19.12.2025, ha così affermato: “Ilricorso è inammissibile. I primi due motivi, vertendo sulla medesimaquestione, possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo motivoil ricorrente deduce la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avrebbeillegittimamente posto a suo carico l’onere probatorio relativo all’inerenzadei costi contestati. Con la seconda censura lamenta, altresì, la violazionedell’art. 7, comma 5-bis, cit., nonché dell’art. 2729 c.c., sostenendo che laCTR avrebbe fondato il proprio convincimento su elementi indiziari privi deirequisiti di gravità, precisione e concordanza. Le censure sonoinammissibili. La sentenza impugnata si pone nel solco dell’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di reddito d’impresae deducibilità dei costi, secondo cui: “In tema di imposte sui redditi dellesocietà, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attivitàdi impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 24880 del 2022). Di fronte alle allegazionidell'Amministrazione incombe sul contribuente l'onere della prova dellainerenza dei costi per smentire le contestazioni dell'Ufficio (Cass. n. 4554del 2010; Cass. n. 24065 del 2011; Cass. n. 9892 del 2011; Cass. n.10269 del 2017; Cass. n. 13588 del 2018, che valorizza il principio di"vicinanza alla prova"). Nel caso di specie, a fronte del quadro indiziarioofferto dall’Ufficio — costituito dalla genericità delle fatture e dalla carenzadi una descrizione puntuale delle prestazioni — il contribuente aveval’onere di fornire la prova dell’inerenza del costo quale atto d’impresa(ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi edella sua concreta destinazione alla produzione), onere non assoltoessendosi quest’ultimo limitato, come correttamente evidenziato dalla CTR,a riprodurre la documentazione già prodotta in primo grado, giudicatainidonea a dare sostanza ai presupposti della deducibilità del costo.Neppure può assumere rilievo la dedotta violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6, l. n. 130/2022. Come chiaritoda questa Corte, “L’amministrazione prova in giudizio le violazionicontestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementidi prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la provadella sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunqueinsufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque inNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cuisi fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”; la nuovaformulazione legislativa, pertanto, non stabilisce un onere probatoriodiverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma ècoerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, cheassegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (cfr. Sez. 5,Ordinanza n. 31878/2022). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta unvizio di motivazione apparente, assumendo che la CTR avrebbe omesso “diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento” e nonavrebbe esaminato le censure relative alla presunta illegittimità dell’avvisodi accertamento per errata interpretazione del principio di inerenza ed aldifetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Il motivo èinammissibile. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159, che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231,del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9557). Ancora, con sentenza n. 34476 del 27/12/2019(che cita, in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez.U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679), le SS.UU.hanno ribadito che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazioneNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022). Nel caso di specie, laCTR ha esposto in modo chiaro e coerente il ragionamento seguito,evidenziando che l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi fondati sufatture a contenuto generico, che riportavano una descrizione generica epoco dettagliata delle prestazioni ricevute e che il contribuente non avevaassolto l’onere di dimostrare l’inerenza, limitandosi a reiterare le difesesvolte in primo grado. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di motivazioneapparente.”5. Il collegio ritiene di condividere la proposta di definizione.6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.6.1. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n.546/1992, introdotto dall’art. 6, l. n. 130/2022. La nuova formulazionelegislativa, infatti, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravosorispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriorimodifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoriadibattimentale un ruolo centrale (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 31878/2022.Inoltre, questa Corte ha chiarito che in materia di giudizio tributario, ilnuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdottodall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare laprova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", nonsi pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legaliche, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuentel'onere della prova contraria (Cass. n. 2746/2024).Numero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/20266.2. Neppure sussiste la dedotta violazione delle regole di ripartodell’onere della prova, in quanto la sentenza impugnata si pone nel solcodell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema direddito d’impresa e deducibilità dei costi, secondo cui, in tema di impostesui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loroinerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire icosti sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelliche si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debbacompiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale edindiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova,in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico delcontribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (cfr. Sez. 5,Sentenza n. 24880 del 2022). Di fronte alle allegazionidell'Amministrazione incombeva pertanto sul contribuente l'onere dellaprova della inerenza dei costi per smentire le contestazioni dell'Ufficio(Cass. n. 4554 del 2010; Cass. n. 24065 del 2011; Cass. n. 9892 del2011; Cass. n. 10269 del 2017; Cass. n. 13588 del 2018, che valorizza ilprincipio di "vicinanza alla prova").6.3. Nel caso di specie, a fronte del quadro indiziario offerto dall’Ufficio —costituito dalla genericità delle fatture e dalla carenza di una descrizionepuntuale delle prestazioni — il contribuente aveva l’onere di fornire laprova dell’inerenza del costo quale atto d’impresa (ossia dell’esistenza enatura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concretadestinazione alla produzione), onere non assolto essendosi quest’ultimolimitato, come correttamente evidenziato dalla CGT-2, a riprodurre ladocumentazione già depositata in primo grado, giudicata inidonea a daresostanza ai presupposti della deducibilità.Numero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/20267. Infine, manifestamente infondato è il terzo ed ultimo motivo.7.1. Si legge nella sentenza impugnata: “Con il primo motivo di doglianzail contribuente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento impugnatoper errata interpretazione del principio di inerenza. La doglianza apparepriva di pregio in quanto la S.C. in diverse occasioni, da ultimo conl'Ordinanza n. 35568 del 2 dicembre 2022, ha chiarito che “ai fini delladetrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale attod'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fattigiustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatticostitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sulcontribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrarel'imponibile maturato”. Nel caso di specie, l'Ufficio ha effettuato il recuperodei cosiddetti compensi a terzi per Euro 146.997,00 per i quali le fatturecontestate riportavano una descrizione generica e poco dettagliata delleprestazioni ricevute. La dimostrazione dell’inerenza dei costi di cuiall’articolo 109, comma 5 del TUIR, è un onere del contribuente. D'altraparte, anche il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dall’ art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui "il giudice devevalutare la prova ‘comunque in coerenza con la normativa tributariasostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità dellepresunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano alcontribuente l’onere della prova contraria”. Prive di pregio appaiono anchele ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante che ripropone grosso modoquanto già eccepito in primo grado.”7.2. Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema dimotivazione apparente, la motivazione della sentenza appare rispettosadel “minimo costituzionale”, avendo il giudice di secondo grado esposto inmodo chiaro e coerente il ragionamento seguito, evidenziando che l’Ufficioaveva recuperato a tassazione costi fondati su fatture a contenutogenerico, che riportavano una descrizione generica e poco dettagliata delleNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026prestazioni ricevute e che il contribuente non aveva assolto all’onere didimostrare l’inerenza, limitandosi a reiterare le difese svolte in primogrado. Nel descritto contesto, la mancanza di una puntuale disamina delledifese articolate della contribuente -che il giudice di seconde cure hacomunque sommariamente delibato - potrebbe al più dare luogo al vizio diinsufficienza della motivazione, non più deducibile in sede di legittimità asèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. dispostadal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.8. Il ricorso va conclusivamente respinto.9. Le spese seguono la soccombenza.10. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, va inoltre disposta la condanna della parte istante anorma dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis c.p.c., comma 3,cod. proc. civ. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza deipresupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che laconformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta erifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).11. Pertanto, la parte ricorrente va condannata anche al pagamento dellasomma equitativamente determinata di Euro 5.900,00, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.12. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 14548/2025Numero sezionale 5239/2026Numero di raccolta generale 25253/2026Data pubblicazione 12/09/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro5.900,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’ulteriore somma di euro3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Presidente([OSCURATO:PERSONA])